Legge di Stabilità 2017

Manovra Finanziaria 2017: approvata definitivamente la Legge di bilancio 2017. Convertito in Legge il DL 193 nella L. 225/2016

La legge di stabilità 2017, chiamata Legge di Bilancio 2017 è stata definitivamente approvata con il voto di fiducia e ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore definitiva. Dalla contabilità di cassa, alla nuova Iri, alla proroga dell’assegnazione agevolata dei beni.

Dopo l’approvazione della Camera al DDL della stabilità e la conversione in Legge del DL 193 nella L. 225 del 1 dicembre, già pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della GU del 2 dicembre 2016, il quadro delle riforme è definito. Di seguito, le linee principali della manovra finanziaria 2017.

n  generale, il testo contiene la proroga del super-ammortamento del 140% e l’iper ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. Prevista inoltre la proroga della cd “Nuova Sabatini”e delle misure di sostegno alle start-up innovative. Infine è stata prevista anche l’abolizione per il triennio 2017-2019 della cosiddetta “Irpef agricola” e la decontribuzione per gli agricoltori under 40. 

Confermata riduzione IRES al 24% e l’IRI per le piccole imprese e i lavoratori autonomi. 

In merito alle pensioni in base alla bozza del decreto legislativo potranno accedere all’APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave o per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori cosiddetti “pesanti”.  Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a 3 anni e 7 mesi prima senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. Potranno accedere all’APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, e la rata di restituzione del prestito andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L’APE aziendale avrà gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma i costi dell’operazione del prestito saranno a carico dell’azienda. Fra gli emendamenti approvati spicca l’ampliamento della possibilità di ricongiunzione dei contributi versati anche per le Casse private come quelle dei professionisti.

Sicura è invece la conversione in Legge del decreto fiscale 193, collegato alla Legge di Stabilità 2017. In particolare, con 162 si, 86 no e 1 astenuto, il Senato ha approvato definitivamente il 24 novembre 2016, il disegno di legge di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (Atto Senato n. 2595).  La Legge di conversione è la 225 del 1 dicembre 2016 pubblicata in GU il 2 dicembre 2016, in vigore dal 3 dicembre.

Ecco le principali disposizioni aggiornate:

  • dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia saranno sciolte e per le attività di riscossione sarà istituito l’ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.
  • per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali sono stati ammessi alla sanatoria anche i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2016 e sarà possibile presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata fino al 31 marzo 2017. Un’altra importante novità è la possibilità di saldare il debito in 5 rate anziché in 4 versando il 70% nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Infine si apre la strada anche alle multe e ai tributi dei Comuni che non si riscuotono con Equitalia.
  • Soppressione degli studi di settore: dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del MEF sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.
  • per le operazioni rilevanti ai fini IVA i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
  • addio al “tax day” il 16 giugno di ogni anno, con scadenze prorogate al 23 luglio per le dichiarazioni dei redditi.
  • addio all’F24 telematico per pagamenti superiori a 1000 euro. Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva, si torna all’F24 cartaceo per pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni. Nulla cambia invece nel caso in cui nell’F24 siano effettuate delle compensazioni con crediti, in questo caso dovranno essere utilizzate le modalità di presentazione dell’F24, in vigore dal 1° ottobre 2014
  • la dichiarazione integrativa a favore potrà essere trasmessa fino a quando i termini per l’accertamento non siano prescritti.
  • dal 24 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria(voluntary disclosure) per sanare le violazioni commesse entro il 30.09.2016. La voluntary si apre anche a chi ha aderito alle “edizioni” precedenti.

Molte le novità riguardanti semplificazioni fiscali che vanno dall’addio alla presunzione di evasione per i prelievi bancari per i professionisti, all’allargamento ai tributaristi dell’assistenza ai contribuenti presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria. 

fonte Il Sole 24 Ore

Accertamento esecutivo e rottamazione dei ruoli.

Avviso di accertamento esecutivo: a quali atti si applica e quando è possibile farlo rientrare nella rottamazione.

L’accertamento esecutivo è l’atto che dal 1 ottobre 2011 viene utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per richiedere il pagamento delle imposte a seguito di controllo sostanziale. (legge n. 111 del 15 luglio 2011).

L’avviso di accertamento esecutivo si applica:

  • agli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Irap e Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal periodo di imposta 2007.

L’avviso di accertamento esecutivo non si applica:

  • ai controlli automatizzati delle dichiarazione (art. 36 bis)
  • ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36 ter)
  • ai crediti dei Comuni e degli altri Enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione.

Cosa deve contenere l’avviso di accertamento esecutivo

A pena di nullità l’avviso di accertamento esecutivo deve contenere oltre alla motivazione:

  •  gli imponibili accertati e le aliquote applicate
  •  le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta
  •  l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
  •  le modalità e il termine del pagamento
  • l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

Cosa può fare il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento esecutivo può:

  • prestare “acquiescenza”, pagando entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni salvo la sospensione feriale) e rinunciando a presentare ricorso o istanza di accertamento con adesione. Per il pagamento entro 60 giorni beneficerà della riduzione delle sanzioni
  • se prima dell’accertamento esecutivo non ha ricevuto l’invito al contraddittorio, potrà formulare la proposta di accertamento con adesione e in caso di esito positivo le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge

Quando l’accertamento diventa esecutivo

Passato il termine per proporre ricorso, di regola 60 giorni, senza che il contribuente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto,  gli avvisi di accertamento diventano esecutivi e trascorsi ulteriori 30 giorni dal termine previsto per il pagamento vengono affidati all’agente incaricato della riscossione, senza necessità di emettere il ruolo e la cartella di pagamento.
L’agente della riscossione con raccomandata semplice o posta elettronica informa il contribuente di aver preso in carico (affidamento)  le somme per la riscossione.
Dalla data della presa in carico o affidamento, trascorsi ulteriori 180 giorni, l’agente puoò procedere all’esecuzione forzata.

Cosa prevede la norma sulla rottamazione dei ruoli

Rientrano nella rottamazione dei ruoli gli accertamenti esecutivi che sono stati affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016, in sostanza quindi quelli per cui i termini per proporre ricorso sono scaduti.
La data di affidamento non è pero’ conosciuta al contribuente e a questo scopo la norma (art.6, c. 3-ter)  ha previsto che sarà compito dell’agente incaricato alla riscossione comunicarla, con posta ordinaria,  al contribuente entro il mese di febbraio 2017. Oppure sarà il contribuente ad attivarsi andando presso gli Uffici dell’agente.
Se al 31 dicembre non sono ancora scaduti i termini per pagare (di regola 60 giorni)  e quindi l’affidamento all’agente della riscossione non è ancora avvenuto sembra non si possa rientrare nella rottamazione.

Per questa fattispecie e per le altre si attende un chiarimento da parte dell’Agenzia soprattutto per non creare disparità tra i contribuenti.

Normativa di riferimento Art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Art. 29 –  Concentrazione della riscossione nell’accertamento
  1. Le attività di riscossione relative agli  atti  indicati  nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011  e  relativi ai periodi d’imposta in corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
    a) l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate  ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  dell’imposta   regionale   sulle attività  produttive  e  dell’imposta  sul  valore  aggiunto  ed  il connesso  provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono contenere anche l’intimazione  ad  adempiere,  entro  il  termine  di
presentazione del ricorso, all’obbligo  di  pagamento  degli  importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso  ed   a   titolo  provvisorio,   degli   importi   stabiliti dall’articolo 15 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602. L’intimazione ad adempiere  al  pagamento  e’ altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  in  tutti  i casi in cui siano rideterminati  gli  importi  dovuti  in  base  agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi dell’imposta regionale  sulle  attività  produttive  e  dell’imposta  sul  valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione  delle  sanzioni ai sensi dell’articolo 8, comma  3-bis  del  decreto  legislativo  19 giugno 1997, n. 218, dell’articolo 48, comma 3-bis,  e  dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in  caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato. In tali  ultimi casi il versamento delle somme dovute deve  avvenire  entro  sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di  omesso,  carente  o  tardivo versamento  delle  somme  dovute,  nei  termini  di  cui  ai  periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
    b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi  ((decorso il  termine  utile  per  la  proposizione  del  ricorso))  e   devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi  trenta  giorni  dal termine  ultimo  per  il  pagamento,  la  riscossione   delle   somme richieste, in deroga alle disposizioni in  materia  di  iscrizione  a ruolo, e’ affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  ai fini  dell’esecuzione  forzata,  con  le  modalità determinate  con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,  di  concerto con il Ragioniere  generale  dello  Stato.  L’esecuzione  forzata  e’ sospesa per un periodo  di  centottanta  giorni  dall’affidamento  in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui  alla  lettera a); tale sospensione non  si  applica  con  riferimento  alle  azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. ((La predetta sospensione non opera  in  caso  di  accertamenti  definitivi,  anche  in  seguito  a giudicato,  nonché  in  caso  di  recupero  di  somme  derivanti  da decadenza  dalla  rateazione.))  L’agente  della  riscossione,  ((con raccomandata semplice o posta elettronica)), informa il  debitore  di aver preso in carico le somme per la riscossione;
    c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo  esito  della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  puo’ essere affidata in carico agli agenti della riscossione  anche  prima
dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di  cui  alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a),  vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato  pericolo  di pregiudicare la riscossione, non opera la  sospensione  di  cui  alla
lettera b) e l’agente della riscossione non  invia  l’informativa  di cui alla lettera b);
    d) all’atto dell’affidamento e, successivamente, in  presenza  di nuovi elementi, il  competente  ufficio  dell’Agenzia  delle  entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi  utili  ai  fini  del  potenziamento  dell’efficacia   della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
    e) l’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella  di pagamento,  procede  ad  espropriazione  forzata  con  i  poteri,  le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che  disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.  Ai  fini  dell’espropriazione  forzata
l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui  alla  lettera  a),  come trasmesso all’agente della riscossione con le  modalità  determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a),  l’espropriazione forzata e’ preceduta dalla notifica dell’avviso di  cui  all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 settembre 2015, n. 159));
    f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con  gli  atti  di  cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella  misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno  successivo
alla  notifica  degli  atti  stessi;  all’agente  della   riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore,  e  il  rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
    g)  ai  fini  della  procedura  di  riscossione  contemplata  dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al  ruolo  e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle  somme  iscritte  a  ruolo  si intendono  effettuati  alle  somme   affidate   agli   agenti   della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la  dilazione del pagamento prevista dall’articolo  19  dello  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  può  essere concessa  solo  dopo  l’affidamento  del  carico   all’agente   della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera
a)  si  applica  l’articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    h)  in  considerazione  della  necessita’  di  razionalizzare   e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando  il recupero di efficienza  di  tale  fase  dell’attività  di  contrasto all’evasione, con  uno  o  più  regolamenti  da  adottare  ai  sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche
in  deroga  alle  norme   vigenti,   sono   introdotte   disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con  le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione  coattiva delle  somme  dovute  a  seguito  dell’attività di   liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e  sul
valore  aggiunto  che  ai  fini  degli  altri  tributi   amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Rottamazione cartelle Equitalia: ecco la guida con le istruzioni del modello.

Pubblicate sul sito di Equitalia le istruzioni per la compilazione del modello DA1 per la rottamazione delle cartelle esattoriali.

Sono state pubblicate ieri sul sito di Equitalia, le istruzioni per la compilazione del modello della rottamazione delle cartelle esattoriali. Di seguito i tratti principali della guida:

Per aderire alla definizione agevolata è necessario utilizzare il modello di dichiarazione “DA1- Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”, pubblicato in questi giorni sul sito di Equitalia. Il modello, una volta compilato in ogni sua parte va:

  • consegnato agli sportelli di Equitalia presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia)
  • inviato per e-mail agli indirizzi di posta elettronica o pec delle direzioni regionali di riferimento, riportati a pagina 4 del modello e pubblicati sul portale www.gruppoequitalia.it.

Dati anagrafici: Nel modello vanno indicati i dati anagrafici del soggetto dichiarante (cioè l’intestatario delle somme affidate per il recupero a Equitalia per le quali si richiede la definizione).

Attenzione:

Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia legale rappresentante/titolare/tutore/curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, vanno indicati anche quelli della persona/società/ditta/ente/associazione ecc., per cui si chiede la definizione agevolata.

Domicilio: È indispensabile indicare il domicilio che verrà poi utilizzato da Equitalia per inviare la “comunicazione di adesione” in risposta alla dichiarazione presentata. Oltre che barrare una delle 4 opzioni disponibili, è sempre indispensabile indicare:

  • il Comune,
  • l’indirizzo completo
  • il codice di avviamento postale (cap).

Cartelle/avvisi oggetto di definizione agevolata (prospetto a pagina 1 – obbligatoria la compilazione)
In caso si intenda definire una somma richiesta con una cartella di pagamento occorre indicarne il numero. 

In caso invece si voglia definire un debito richiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, affidato per la riscossione a Equitalia entro il 31 dicembre 2015, occorre indicare il numero del Riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato da Equitalia.

Infine, in caso si voglia aderire alla definizione agevolata per un avviso di addebito ricevuto  direttamente dall’INPS e affidato per la riscossione a Equitalia, occorre indicare il Numero dell’atto.

Identificativo carico: La compilazione del prospetto a pagina 2 del modulo DA1 NON è obbligatoria. Il prospetto deve, infatti, essere compilato nel SOLO caso in cui si intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pagina 1.

Richiamando il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto precedente, deve essere riportato l’identificativo delle somme affidate a Equitalia per la riscossione per le quali si richiede la definizione. In particolare, qualora la definizione riguardi solo alcuni degli Enti presenti in cartella, si dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”.

Modalità di pagamento:Occorre indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, che sarà successivamente quantificato e comunicato da Equitalia, optando per una delle due alternative:

  • pagamento in un’unica soluzione,
  • pagamento dilazionato: in questo caso va specificato il numero delle rate che può essere 2, 3 oppure 4.

È anche possibile decidere di pagare attraverso la domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella. In questo caso, Equitalia trasmetterà, insieme alla “Comunicazione di adesione”, anche il modulo che si potrà utilizzare per attivare l’addebito in conto presso il proprio istituto di credito.

Giudizi pendenti: Occorre dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che interessano le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà: Il riquadro sulla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve essere
compilato esclusivamente nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un legale rappresentante/titolare/tutore/curatore.

Delega alla presentazione: Nel caso in cui il modulo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia presentato allo sportello da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro della “Delega alla presentazione” con i dati anagrafici di entrambi (delegante e delegato). Oltre alla presentazione
è prevista anche la possibilità di estendere la delega all’eventuale modifica della dichiarazione nonché ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.
Attenzione: In caso di delega, è obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.

Multe stradali e bollo auto: cosa prevede la rottamazione delle cartelle.

Nessuno sconto sulle sanzioni per le cartelle Equitalia notificate per multe stradali, previsto solo il taglio degli interessi addebitati, e rottamazione possibile ovunque per la tassa automobilistica.

Nella rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, prevista dall’art. 6 del decreto fiscale 193/2016, sono inclusi anche le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nel corso dell’esame alla Camera è stato infatti eliminato dalle esclusioni il riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, disciplinate dal successivo comma 11).

Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza da 0,81 grammi/litro in su, mentre quella da 0,51 a 0,8 vi rientra se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente (ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio), la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.

Tuttavia per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11:

  • quelli di mora,
  • quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento) imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (l’articolo 27 richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.).

Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale stabilita dall’articolo 6.

Si ricorda che lo sconto riguarderà i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e saranno i contribuenti a dover richiedere l’adesione alla procedura con apposita domanda da presentare ad Equitalia (Modello DA1).

In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.

Ricordiamo infatti che con l’aggiunta del nuovo articolo 6-ter (introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati) viene prevista la possibilità per gli enti locali quali Regioni, Provincie, città metropolitane e Comuni che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione delle loro entrate anche non tributaria, di poter comunque avvalersi della sanatoria (consistente nell’esclusione delle sanzioni) tramite apposita deliberazione da adottare entro i 60 giorni successivi alla data di approvazione della legge di conversione, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, di conseguenza l’estensione della sanatoria ai debiti verso enti territoriali è subordinata alla volontà degli enti stessi.

fonte: Il Sole 24 Ore