SCADENZE

FISCO

10/11/2017

Modello 730

Adempimento: 
Termine ultimo per la consegna al dipendente o pensionato del nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 calcolato sulla base del modello 730 integrativo. Consegna al sostituto di imposta del nuovo modello 730-4. Entro lo stesso termine, il C.A.F. trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative

Soggetti: 
Sono tenuti all’adempimento i C.A.F. che prestano assistenza fiscale

Modalità: 
Consegna diretta al dipendente o pensionato e al sostituto di imposta

Normativa di riferimento: 
– D.P.R. 04/09/1992, n. 395;
– D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 16;
– D.M. 07/05/2007, n. 63; 
– Circolare 14/03/2011, n. 14/E

Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 31/05/1999, n. 164
Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
Articolo 16 – Assistenza fiscale prestata dai CAF dipendenti 
Ministero dell’Economia e delle Finanze: Decreto ministeriale 07/05/2007, n. 63
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d’imposta e dai professionisti, ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
Articolo 1 – Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 
Decreto del Presidente della Repubblica 04/09/1992, n. 395
Regolamento concernente l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d’imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell’art. 78, comma 18, della legge 30.12.1991, n. 413 
Articolo 1 – Soggetti interessati

fonte: Il Sole 24 Ore

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15/11/2017

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Adempimento: 
Termine ultimo entro cui le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Soggetti: 
Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.

Modalità: 
Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

Normativa di riferimento: 
L. 16/12/1991, n. 398;
D.M. 11/02/1997;
L.13/05/1999 n. 133, art. 25;
D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
Circolare 08/03/2000, n. 43/E

Legge 27/12/2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
Articolo 90 – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica
Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999, n. 544
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.
Articolo 9 – Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati
Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 11/02/1997
Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalita` di annotazioni semplificate di cui all’art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Articolo 1 – Approvazione del prospetto
Legge 16/12/1991, n. 398
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche
Articolo 1 – Facoltà di opzione
Legge 13/05/1999, n. 133
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale [Collegato fiscale alla finanziaria ’99].
Articolo 25 – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

fonte: Il Sole 24 Ore

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20/04/2015

COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA – SPESOMETRO.

Adempimento:
Termine ultimo per la comunicazione delle seguenti operazioni effettuate nell’anno 2014:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’imposta trimestrale e soggetti trimestrali presso i quali sono effettuati, in denaro contante, acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo

Modalità:
La presentazione avviene con modalità telematica.
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata.
L’opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione

Normativa di riferimento:
D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 21;
Agenzia delle entrate, Provv. 22/12/2010;
Agenzia delle entrate, Provv. 14/04/2011;
Agenzia delle entrate, Provv. 16/09/2011;
Agenzia delle entrate, Provv. 2/8/2013;
Circolare 30/05/2011, n. 24/E

Sanzioni:
Sanzione amministrativa: omissione della comunicazione, ovvero effettuazione con dati incompleti o non veritieri: da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro

Agenzia delle Entrate: Provvedimento 22/12/2010
Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro – (Pubblicato il 22/12/10 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244).
Preambolo – [Preambolo]
Articolo unico – [Obbligo di comunicazione telematica]
Allegato – [Specifiche tecniche]
Agenzia delle Entrate: Provvedimento 14/04/2011
Obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Proroga dei termini di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura. – (Pubblicato il 14/04/11 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244).

Preambolo – [Preambolo]

Articolo unico – [Obbligo di comunicazione telematica e proproga dei termini]
Agenzia delle Entrate: Provvedimento 16/09/2011
Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila. Disposizioni modificative del provvedimento del 22 dicembre 2010, prot. n. 2010/184182. Proroga dei termini di comunicazione per il periodo d’imposta 2010 – (Pubblicato il 19/09/2011 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Preambolo – [Preambolo]
Articolo unico – [Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva]
Allegato – [Specifiche tecniche]
Agenzia delle Entrate: Provvedimento 02/08/2013
Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 2-bis del decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Articolo unico – [Modalità tecniche e termini relativi alla comunicazione]
Decreto legge 31/05/2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. [Manovra d’estate 2010]
Articolo 21 – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

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17/02/2014

Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato

Adempimento:
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:
– salari, stipendi, pensioni, ecc.;
– prestazione fondi pensione; – mance dei croupiers;
– emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
– pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
– compensi ai soci lavoratori di cooperative;
– rendite vitalizie a tempo determinato;
– compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
– altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
– indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
– borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
– redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
– collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
– distributori a domicilio di giornali;
– indennità di fine rapporto ed equipollenti

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
NB la scadenza originaria è al 16/02 e slitta in quanto cade di domenica.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3
– Risoluzione 29/05/2009, n. 137/E
– Risoluzione 19/12/2008, n. 481/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 297/E
– Circolare 05/03/2008, n. 15/E
– Risoluzione 22/08/2007, n. 234/E
– Risoluzione 11/05/2007, n. 95/E
– Risoluzione 16/09/2002, n. 304/E
– Risoluzione 13/08/2002, n. 281/E
– Risoluzione 19/04/2002, n. 121/E
– Risoluzione 18/01/2002, n. 12/E
– Circolare 06/07/2001, n. 67/E
– Circolare 06/11/2000, n. 204/E
– Circolare 27/10/2000, n. 193/E
– Risoluzione 06/03/2000, n. 23/E
– Circolare 23/12/1997, n. 326/E

Codice tributo:
– 1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.;
– 1001: prestazione fondi pensione;
– 1001: mance dei croupiers;
– 1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
– 1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
– 1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative;
– 1004: rendite vitalizie a tempo determinato;
– 1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
– 1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986; – 1004: indennità e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
– 1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
– 1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
– 1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
– 1004: distributori a domicilio di giornali;
– 1012: indennità di fine rapporto ed equipollenti

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.
Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13 e 14.
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 10-bis

Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Articolo 3 – Riscossione mediante versamenti diretti
Decreto legislativo 10/03/2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Articolo 10 Bis – Omesso versamento di ritenute certificate
Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Articolo 23 – Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
Articolo 24 – Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti
Articolo 14 – Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

17/02/2014

Comunicazione applicazione IVA di gruppo

Adempimento:
Termine ultimo per la presentazione del modello IVA 26 per comunicare all’Agenzia delle entrate quali sono le società che intendono avvalersi del regime di compensazione di gruppo

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento le società che partecipano, sia in via diretta che indiretta, per una percentuale superiore al 50% nel capitale di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata

Modalità:
NB la scadenza originaria è al 16/02 e slitta in quanto cade di domenica.
Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediari abilitati

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 73, co. 3;
– D.M. 13/12/1979, art. 3;
– D.M. 08/01/1990;
– Provvedimento Agenzia entrate 6/12/2010

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica: sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’Iva non applicata

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 7

Agenzia delle Entrate: Provvedimento 06/12/2010
Approvazione del modello Iva 26 per la dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati – (Pubblicato il 07/12/10 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244).
Articolo unico – [Approvazione del modello IVA 26]
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 7 – Violazioni relative alle esportazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 73 – Modalità e termini speciali
Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 13/12/1979
Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle societa` controllate.
Articolo 3 – [Liquidazione e versamento dell’imposta]
Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 08/01/1990
Approvazione dei modelli relativi alla dichiarazione di avvalersi dello speciale regime previsto per le societa` controllanti e controllate ed alla comunicazione delle relative variazioni.
Articolo 1

17/02/2014

Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento:
Termine per eseguire il versamento dei contributi fissi artigiani e commercianti in riferimento a quanto dovuto sul quarto trimestre 2013

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento gli artigiani e i commercianti

Modalità:
NB: la scadenza originaria è al 16/02 e slitta in quanto cade di giorno festivo.
I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze: 16 maggio (I° trimestre), 16 agosto (II° trimestre) , 16 novembre 2012 (III° trimestre) e 16 febbraio (IV° trimestre), per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. I cosiddetti contributi variabili, calcolati sul reddito eccedente il minimo, vanno invece versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo , primo acconto e secondo acconto

Normativa di riferimento:
– Legge 20 maggio 1997 n. 133;
– Circolare INPS del 6 novembre 2003 n. 171;
– Circolare INPS del 1 febbraio 2008 n. 12;
– Circolare INPS del 3 febbraio 2012 n. 14;
– Messaggio INPS 15 gennaio 2014, n. 801

Legge 20/05/1997, n. 133
Modifiche all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di societa` a responsabilita` limitata con unico socio o di societa` in accomandita semplice
Articolo 1 – [Modifica dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443]

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CONDOMINIO

30/11/2013

Imposta municipale propria IMU – dichiarazione

Adempimento:
Presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1°gennaio 2012.

Soggetti:
Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili.

Modalità:
NB la scadenza originaria è al 30/09 ed è stata prorogata al 30 novembre dall’art. 9, comma 3, lett. b) D.L. n. 174/2012.

Consegna o spedizione al comune di ubicazione degli immobili.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 10.
– D.L. 14/03/2011, n. 23, art. 9;
– D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 13, comma 12-ter;
– D.L. 02/03/2012, n. 16, art. 4, comma 1-ter.

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– per dichiarazione omessa o tardiva: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (minimo 51 euro); se la presentazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione del 12,5% dell’imposta con un minimo di 6 euro);
– per dichiarazione infedele: sanzione dal 50 al 100% dell’imposta; se la violazione non comporta modifiche dell’imposta si applica la sanzione da euro 51 a euro 258.

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 14
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13

FISCO

28/11/2013

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Adempimento:
Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la prima rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).

Soggetti:
Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
– D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
– D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6
– D.L. 30/09/2003, n. 269 art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003;
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
– D.M. 12/04/2007.

Codice tributo:
– 5160: prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13;

21/11/2013

Comunicazione operazioni IVA – spesometro

Adempimento:
Comunicazione delle seguenti operazioni effettuate nell’anno 2012:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’IVA;
c) operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità di cui al punto a).

N.B. Per motivi di semplificazione, in deroga al punto precedente, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’IVA.

Soggetti:
Soggetti passivi Iva che NON effettuano la liquidazione dell’imposta mensile e soggetti NON mensili presso i quali sono effettuati, in denaro contante, acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro.

N.B. A decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare le seguenti modalità e modello, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21/11/2011.

Modalità:
La presentazione avviene con modalità telematica.

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’ opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Normativa di riferimento:
– D.L. 31/05/2010, n. 78, art, 21;
– Provv. Agenzia delle entrate 22/12/2010;
– Provv. Agenzia delle entrate 14/04/2011;
– Provv. Agenzia delle entrate 16/09/2011;
– Provv. Agenzia delle entrate 2/8/2013;
– Circolare 30/05/2011, n. 24/E

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
omissione della comunicazione, ovvero effettuazione con dati incompleti o non veritieri: da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro

Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 11

22/11/2013

Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Adempimento:
Versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre).

Soggetti:
Concessionari della rete telematica di cui all’art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972

Modalità:
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Normativa di riferimento:
– R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
– D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
– L. 23/12/2005, n. 266, art. 530
– D.M. 04/07/2007.

Codice tributo:
– 5185: canone ed interessi previsti dalla convenzione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13;

22/11/2013

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Adempimento:
Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la quarta rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti:
Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
– D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
– D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6
– D.L. 30/09/2003, n. 269 art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003;
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
– D.M. 12/04/2007.

Codice tributo:
– 5159: prelievo erariale unico ed interessi – V periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13;

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15/11/2013

Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute

Adempimento:
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2013.

Soggetti:
Soggetti obbligati ai versamenti unitari

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13
– Risoluzione 17/02/2009, n. 43/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 296/E
– Risoluzione 24/05/2007, n. 114/E
– Risoluzione 04/06/2002, n. 166/E
– Risoluzione 24/04/2001, n. 52/E
– Risoluzione 28/03/2001, n. 36/E
– Risoluzione 09/08/2000, n. 131/E
– Risoluzione 14/07/2000, n. 113/E
– Circolare 13/07/1998, n. 184/E;
– Risoluzione 23/06/2011, n. 67/E.

Codice tributo:
8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
8904 – Sanzione pecuniaria Iva
1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
8918 – IRES – Sanzione pecuniaria
1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
8907 – Sanzione pecuniaria Irap
1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

15/11/2013

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Adempimento:
Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Soggetti:
Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n° 398

Modalità:
Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

Normativa di riferimento:
– L. 16/12/1991, n. 398;
– D.M. 11/02/1997;
– L.13/05/1999 n. 133, art. 25;
– D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
– L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
– Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
– Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
– Circolare 08/03/2000, n. 43/E.

15/11/2013

Fatturazione differita

Adempimento:
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.
La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti:
Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA

Modalità:
Registro delle vendite o dei corrispettivi

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21 e 23;
– D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1;
– Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
– Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
– Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni.
Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6;
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8

15/11/2013

Registrazione dei corrispettivi

Adempimento:
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Soggetti:
Commercianti al minuto e soggetti assimilati

Modalità:
Registro dei corrispettivi

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 24;
– D.P.R. 09/12/1996, n. 695, art. 6, co. 4;
– D.P.R. 07/12/2001 n. 435;
– Circolare 05/08/1994, n. 134/E;
– Risoluzione 22/09/1976, n. 363527

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni.
Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8

15/11/2013

Trasmissione corrispettivi imprese grande distribuzione

Adempimento:
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Soggetti:
Imprese che operano del settore della grande distribuzione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 114/1998)

Modalità:
La trasmissione, effettuata esclusivamente in via telematica:
1. deve avvenire, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento 12/03/2009;
2. riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare;
3. va effettuata, anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.

Normativa di riferimento:
– Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, commi 429 e seguenti;
– Provvedimento Ag. Entrate 12/03/2009;
– circolare 23/02/2006, n. 8/E;
– circolare 25/01/2010, n. 2/E

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali: sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato;
– omessa istallazione di registratori di cassa: sanzione da 1.032 a 4.131 euro e chiusura dell’esercizio da 15 giorni a 2 mesi

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6, 11 e 12

CONDOMINIO

15/11/2013

Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute

Adempimento:
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2013.

Soggetti:
Soggetti obbligati ai versamenti unitari

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13
– Risoluzione 17/02/2009, n. 43/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 296/E
– Risoluzione 24/05/2007, n. 114/E
– Risoluzione 04/06/2002, n. 166/E
– Risoluzione 24/04/2001, n. 52/E
– Risoluzione 28/03/2001, n. 36/E
– Risoluzione 09/08/2000, n. 131/E
– Risoluzione 14/07/2000, n. 113/E
– Circolare 13/07/1998, n. 184/E;
– Risoluzione 23/06/2011, n. 67/E.

Codice tributo:
8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
8904 – Sanzione pecuniaria Iva
1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
8918 – IRES – Sanzione pecuniaria
1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
8907 – Sanzione pecuniaria Irap
1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

15/11/2013

Fatturazione differita

Adempimento:
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.
La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti:
Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA

Modalità:
Registro delle vendite o dei corrispettivi

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21 e 23;
– D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1;
– Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
– Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
– Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni.
Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6;
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8
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11/11/2013

Imposta di bollo – versamento assegni circolari

Adempimento:
Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre.

Soggetti:
Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari

Modalità:
NB la scadenza originaria è al 10/11 e slitta in quanto cade di domenica.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F23, presso:
– banche convenzionate;
– agenzie postali;
– concessionari della riscossione.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 10, Tar. 1;
– D.Dir. 17/12/1998
– Provv. Agenzia entrate 14/11/2001.

Codice tributo:
– 456T: Imposta di bollo – tassa sui contratti di borsa

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l’imposta evasa.

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 25, co. 1

11/11/2013

Modello 730

Adempimento:
Consegna al dipendente o pensionato del nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 calcolato sulla base del modello 730 integrativo.
Consegna al sostituto di imposta del nuovo modello 730-4.
Entro lo stesso termine, il C.A.F. trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.

Soggetti:
C.A.F. che prestano assistenza fiscale.

Modalità:
N.B. la scadenza originaria è fissata al 10/11 e slitta in quanto cade di domenica.
Consegna diretta al dipendente o pensionato e al sostituto di imposta

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 04/09/1992, n. 395;
– D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 16;
– D.M. 07/05/2007, n. 63;
– Circolare 14/03/2011, n. 14/E.

LAVORO e PREVIDENZA

11/11/2013

Assistenza fiscale

Adempimento:
Trasmissione del risultato contabile delle dichiarazioni integrative.
Consegna copia del 730 elaborato e il prospetto di liquidazione

Soggetti:
CAF e professionisti abilitati

Modalità:
All’agenzia delle entrate in via telematica.
Al lavoratore o pensionato assistito (730-4 integrativo), nonché al sostituti di imposta non inseriti nel’elenco di quelli che hanno chiesto di ricevere i risultati in via telematica

Normativa di riferimento:
D. Lgs. 28.12.1998 n. 490
D.M. 31.5.1999

CONDOMINIO

12/11/2013

Comunicazione operazioni IVA – spesometro

Adempimento:
Comunicazione delle seguenti operazioni effettuate nell’anno 2012:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’IVA;
c) operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità di cui al punto a).

N.B. Per motivi di semplificazione, in deroga al punto precedente, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’IVA.

Soggetti:
Soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’imposta mensile e soggetti mensili presso i quali sono effettuati, in denaro contante, acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro.

N.B. A decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare le seguenti modalità e modello, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21/11/2011.

Modalità:
La presentazione avviene con modalità telematica.

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Normativa di riferimento:
– D.L. 31/05/2010, n. 78, art, 21;
– Provv. Agenzia delle entrate 22/12/2010;
– Provv. Agenzia delle entrate 14/04/2011;
– Provv. Agenzia delle entrate 16/09/2011;
– Provv. Agenzia delle entrate 2/8/2013;
– Circolare 30/05/2011, n. 24/E

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
omissione della comunicazione, ovvero effettuazione con dati incompleti o non veritieri: da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro

——————————————————————————————————————–20/08/2013

Addizionale comunale IRPEF

Adempimento:
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Il versamento riguarda:
– la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
– l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
– D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, art. 1;
– Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E
– Circolare 20/04/2007, n. 23/E
– Circolare 16/03/2007, n. 15/E

Codice tributo:
– 3848: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

20/08/2013

Addizionale regionale IRPEF

Adempimento:
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Il versamento riguarda:
– la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
– l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
– D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50;
– Risoluzione 24/07/2002, n. 248/E
– Risoluzione 29/07/1999, n. 128/E

Codice tributo:
– 3802: addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

20/08/2013

IVA trimestrale – versamento

Adempimento:
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 2° trimestre

Soggetti:
Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA trimestrale

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Sull’importo dell’IVA sono dovuti gli interessi pari all’1%.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 27;
– D.P.R. 23/03/1998 n. 100, art. 1;
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– D.Dirig. 30/03/1998;
– D.M. 31/03/2000;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002.
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
– D.P.C.M. 06/07/2007.

Codice tributo:
– 6032: versamento IVA trimestrale 2° trimestre

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

20/08/2013

Modello Unico SC – versamenti

Adempimento:
Versamento della terza rata senza maggiorazione o della seconda rata con maggiorazione dello 0,4%, delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi (mod. Unico SC).

Soggetti:
Soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Sull’importo dovuto vanno applicati gli interessi nella misura del 4% annuo.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 8;
– L. 23/03/1977, n. 97, art. 1;
– D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 30, 31 e 37;
– D.P.R. 07/12/2001, n. 435, art. 17
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– D.Dirig. 30/03/1998;
– D.M. 31/03/2000;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002;
– D.P.C.M. 06/07/2007.

Codice tributo:
– 2001: IRES acconto prima rata;
– 2003: IRES saldo;
– 3800: IRAP saldo;
– 3812: IRAP acconto prima rata;
– 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;
– 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;

Sanzioni penali:
– dichiarazione fraudolenta con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 77.468,53 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 5% del totale indicato in – dichiarazione e comunque superiore a euro 1.549.370,70: reclusione da 18 mesi a 6 anni;
– dichiarazione infedele con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 103.291,38 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 10% del totale indicato in – – dichiarazione e comunque superiore a euro 2.065.827,60: reclusione da 1 a 3 anni;
– dichiarazione omessa con imposta evasa superiore a euro 77.468,53 con riferimento a ciascuna imposta: reclusione da 1 a 3 anni.

20/08/2013

Ritenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico

Adempimento:
Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Soggetti:
Banche e Poste Italiane

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1;
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344-349;
– D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 25;
– Provv. Agenzia entrate 30/06/2010;
– Risoluzione 04/01/2011, n. 3/E;
– Risoluzione 04/01/2011, n. 2/E;
– Circolare 28/07/2010, n. 40/E;
– Risoluzione 30/06/2010, n. 65/E.

Codice tributo:
– 1039: Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.
Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

20/08/2013

Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Adempimento:
Versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa

Soggetti:
Condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-ter;
– L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 43;
– Risoluzione 25/10/2007, n. 306/E
– Risoluzione 15/05/2007, n. 99/E
– Circolare 07/02/2007, n. 7/E

Codice tributo:
-1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente
– 1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

20/08/2013

Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Adempimento:
Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
– provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
– indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia;
– indennita’ per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-bis;
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 e 8;
– Risoluzione 02/02/2007, n. 18/E;
– Risoluzione 18/11/2003, n. 209/E;
– Risoluzione 21/07/2003, n. 156/E;
– Risoluzione 11/03/1989, n. 8/1062;
– Risoluzione 30/04/1984, n. 8/390;
– Circolare 10/06/1983, n. 24/8/845.

Codice tributo:
– 1038: provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
– 1038: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
– 1040: indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia;
-1040: indennita’ per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

20/08/2013

Ritenute su polizze vita

Adempimento:
Versamento delle ritenute sugli importi corrisposti nel mese precedente relativi a:
– proventi di polizze vita (esclusa morte).

Soggetti:
Sostituti d’imposta (imprese di assicurazione)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26-ter
– L. 26/09/1985, n. 482, art. 6;
– L. 28/12/1995, n. 549, art. 3, comma 113;
– Circolare 31/12/2003, n. 62/E
– Risoluzione 24/09/2003, n. 185/E
– Risoluzione 24/12/2002, n. 394/E
– Risoluzione 04/07/2002, n. 215/E
– Risoluzione 13/05/2002, n. 144/E

Codice tributo:
– 1050: ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazione sulla vita.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

20/08/2013

Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato

Adempimento:
Versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:
– salari, stipendi, pensioni, ecc.;
– prestazione fondi pensione;
– mance dei croupiers;
– emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
– pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
– compensi ai soci lavoratori di cooperative;
– rendite vitalizie a tempo determinato;
– compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
– altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
– indennita’ e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
– borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
– redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
– collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
– distributori a domicilio di giornali;
– indennità di fine rapporto ed equipollenti.

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3;
– Risoluzione 29/05/2009, n. 137/E
– Risoluzione 19/12/2008, n. 481/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 297/E
– Circolare 05/03/2008, n. 15/E
– Risoluzione 22/08/2007, n. 234/E
– Risoluzione 11/05/2007, n. 95/E
– Risoluzione 16/09/2002, n. 304/E
– Risoluzione 13/08/2002, n. 281/E
– Risoluzione 19/04/2002, n. 121/E
– Risoluzione 18/01/2002, n. 12/E
– Circolare 06/07/2001, n. 67/E/
– Circolare 06/11/2000, n. 204/E/
– Circolare 27/10/2000, n. 193/E
– Risoluzione 06/03/2000, n. 23/E
– Circolare 23/12/1997, n. 326/E

Codice tributo:
-1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.;
-1001: prestazione fondi pensione;
-1001: mance dei croupiers;
-1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
-1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
-1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative;
-1004: rendite vitalizie a tempo determinato;
-1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
-1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
-1004: indennita’ e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
-1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
-1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
-1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
-1004: distributori a domicilio di giornali;
-1012: indennita’ di fine rapporto ed equipollenti.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

20/08/2013

Modello Unico PF e SP – versamenti

Adempimento:
Versamento, con maggiorazione dello 0,4%, in unica soluzione del saldo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, del 1° acconto di IRPEF, IRAP e dell’acconto dell’addizionale comunale, o della prima rata, dovuto in base alla dichiarazione Unico Persone fisiche o Unico Società di Persone.

I soggetti che presentano la dichiarazione unificata possono eseguire anche il versamento del saldo IVA maggiorando le somme da versare degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (la misura percentuale degli interessi può essere variata con DPCM).

Soggetti:
Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA

Modalità:
NB L’adempimento riguarda i contribuenti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni, e imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA.

Il versamento può essere rateizzato. In ogni caso deve essere completato entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 8;
– L. 23/03/1977, n. 97, art. 1;
– D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 30 e 31;
– D.P.R. 07/12/2001, n. 435, art. 17;
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– D.Dirig. 30/03/1998;
– D.M. 31/03/2000;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002.
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 11 e 49;
– L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 142

Codice tributo:
– 4001: IRPEF saldo;
– 4033: IRPEF acconto prima rata;
– 1668: interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili;
– 3801: addizionale regionale all’imposta sulle persone fisiche;
– 3844 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Saldo;
– 3843 – Addizionale comunale all’IRPEF – autotassazione. Acconto;
– 3800: Imposta regionale sulle attività produttive saldo;
– 3812: IRAP acconto prima rata;
– 3857: interessi pagamento dilazionato – autotassazione – addizionale comunale all’Irpef;
– 3805: interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

20/08/2013

Diritto annuale Camera di Commercio

Adempimento:
Versamento, con maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.

Soggetti:
Imprese iscritte o annotate nel registro imprese che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge, nonché coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– Legge 29/12/1993, n. 580, art. 18;
– D.P.R. 07/12/1995, n. 581;
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– D.Dirig. 30/03/1998;
– D.M. 31/03/2000;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002;
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;

Codice tributo:
– 3850: Diritto camerale;
– 3851: Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
– 3852: Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
La misura della sanzione, compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto, è pari:
– del 10% nei casi di tardivo versamento;
– del 30% nei casi di omesso versamento.

20/08/2013

Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – versamento imposta sostitutiva

Adempimento:
Versamento per i soggetti che hanno scelto il regime regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA, pari al 5%, con la maggiorazione dello 0,4%.
L’imposta può essere anche rateizzata applicando l’interesse del 4% annuo.

Soggetti:
Contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, D.L. n. 98/2011.

Modalità:
NB la scadenza originaria del 17/07 è stata prorogata con un D.P.C.M.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– L. 24/12/2007, n. 244, art. 1, co. 101;
– D.M. 2/01/2008;
– D.L. 06/07/2011, n. 98, art. 27;
– Circolare 21/12/2007, n. 73/E;
– Circolare 28/01/2008, n. 7/E;
– Circolare 26/02/2008, n. 13/E;
– Risoluzione 25/05/2012, n. 52/E;
– Circolare 30/05/2012, n. 17/E.

Codice tributo:
– 1793: Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto prima rata – art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

20/08/2013

Tassazione separata

Adempimento:
Versamento, con maggiorazione dello 0,40%, dell’acconto in misura pari al 20% dell’imposta dovuta per i redditi sottoposti a tassazione separata da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Soggetti:
Titolari di redditi sottoposti a tassazione separata non soggetti a ritenuta d’acconto che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge, nonché coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.L. 31/12/1996, n. 669, art. 1, co. 3;
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002.
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
– D.P.C.M. 12/05/2011.

Codice tributo:
– 4200: acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

20/08/2013

Studi di settore – adeguamento

Adempimento:
Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte relative ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi per effetto dell’adeguamento spontaneo ai parametri o agli studi di settore.

Soggetti:
Soggetti obbligati all’applicazione degli studi di settore.

Modalità:
NB la scadenza originaria del 17/07 è stata prorogata con D.P.C.M.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Qualora l’adeguamento riguardi un periodo d’imposta diverso dal primo in cui trova applicazione lo studio di settore o una revisione del medesimo è, inoltre, previsto il pagamento di una maggiorazione del 3% da calcolare sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione non è dovuta se la differenza non eccede il 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 31/05/1999, n. 195, art. 2;
– D.P.C.M. 12/05/2011;
– Circolare 28/06/2011, n. 30/E

Codice tributo:
– 6494: Studi di settore – adeguamento IVA.
– 4001: Irpef- saldo;
– 2003: Ires – saldo;
– 3800: Irap – saldo;
– 4726 – Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99;
– 2118 – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99.

31/08/2013

Tasse automobilistiche

Adempimento:
Pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo con:
– potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97;
– potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97
il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di luglio.
Nell’importo dovuto occorre comprendere anche l’addizionale erariale sui veicoli con potenza superiore a 185 Kw (art. 16, co. 1 e 15-ter D.L. n. 201/2011).

Soggetti:
Proprietari di autovetture ed autoveicoli

Modalità:
Il pagamento può essere effettuato presso:
– le Delegazioni ACI;
– le agenzie di pratiche auto;
– i tabaccai compilando le apposite schede distinte in:
Scheda A:
per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
Scheda B:
per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.taxi), per gli altri veicoli (es.autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.).
– Presso gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con l’indicazione del relativo numero di conto corrente) che si trova in distribuzione presso gli sportelli.

Normativa di riferimento:
– L. 27/12/1997, n. 449, art. 17;
– D.M. 18/11/1998, n. 462;
– L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 224-230 e co. 321-322;
– D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 16, co. 1 e 15-ter;
– D.M. 07/10/2011.

Sanzioni:
Nell’ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
– gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell’effettivo versamento;
– la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l’anno, la sanzione viene applicata dall’ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).

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29/07/2013

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Adempimento:
Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).

Soggetti:
Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

Modalità:
NB la scadenza originaria è al 28/07 e slitta in quanto cade di domenica.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
– D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
– D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6
– D.L. 30/09/2003, n. 269 art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003;
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
– D.M. 12/04/2007.

Codice tributo:
– 5158: prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

30/07/2013

Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e ritenute
Adempimento:
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 luglio 2013 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo.

Soggetti:
Soggetti obbligati ai versamenti unitari

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13
– Risoluzione 17/02/2009, n. 43/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 296/E
– Risoluzione 24/05/2007, n. 114/E
– Risoluzione 04/06/2002, n. 166/E
– Risoluzione 24/04/2001, n. 52/E
– Risoluzione 28/03/2001, n. 36/E
– Risoluzione 09/08/2000, n. 131/E
– Risoluzione 14/07/2000, n. 113/E
– Circolare 13/07/1998, n. 184/E;
– Risoluzione 23/06/2011, n. 67/E

Codice tributo:
8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
8904 – Sanzione pecuniaria Iva
1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
8918 – IRES – Sanzione pecuniaria
1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
8907 – Sanzione pecuniaria Irap
1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta.

30/07/2013

Imposta di bollo – dichiarazione assegni circolari
Adempimento:
Dichiarazione dell’imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente.

Soggetti:
Aziende ed istituti di credito

Modalità:
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tar. A, art. 10

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omessa dichiarazione di conguaglio: dal 100% al 200%.

CONDOMINIO

31/07/2013

Canone abbonamento radiotelevisivo
Adempimento:
Versamento della seconda rata del canone semestrale o della terza rata trimestrale

Soggetti:
Titolari di abbonamento alla radio o alla televisione

Modalità:
Il versamento va effettuato con apposito bollettino di c/c/p intestato all’URAR di Torino o presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccherie), nonché presso le agenzie postali, presso i concessionari del servizio di riscossione e le banche

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 17/11/2000, n. 387

Sanzioni:
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Eguale sanzione è prevista a carico di quanti detengano apparecchi radiotelevisivi fuori dell’ambito familiare senza essere titolari di abbonamento speciale.

31/07/2013

Contratti di locazione – Registrazione e versamento
Adempimento:
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° luglio.
I contratti di locazione, dopo il versamento dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.

Soggetti:
Titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. N. 23/2011

Modalità:
A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione occorre calcolare l’imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione (modello 69).
Se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna predisporre un elenco (modello RR), in cui vanno indicati i contratti da registrare.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/4/1986, n. 131, artt. 5 e 17;
– Provvedimento Agenzia delle entrate 14/07/2011;
– Provvedimento Agenzia delle entrate 04/03/2011
– Risoluzione 04/01/2008, n. 2/E
– Risoluzione 27/11/2006, n. 134/E
– Circolare 16/11/2006, n. 33/E
– Risoluzione 07/04/2005, n. 44/E
– Risoluzione 07/10/2002, n. 320/E
– Risoluzione 06/06/2002, n. 175/E
– Risoluzione 20/02/2002, n. 52/E
– Circolare 07/01/2002, n. 3/E;
– Circolare 01/06/2011, n. 26/E.

Codice tributo:
-107T (imposta registro contratto di locazione intero periodo);
– 108T (imposta registro affitti fondi rustici);
-112T(imposta registro contratto di locazione annualità successive);
-114T(imposta registro per proroghe contratto di locazione);
– 115T( imposta registro contratto di locazione prima annualità).

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato.

31/07/2013

Tassa sulla occupazione di aree pubbliche – TOSAP
Adempimento:
Pagamento della terza rata della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche, in caso di importo superiore a 258,23 euro

Soggetti:
Titolari dell’atto di concessione o di autorizzazione o gli occupanti di fatto, anche abusivi, di aree pubbliche

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando un c/c postale intestato al Comune o direttamente presso il concessionario della riscossione, nonché tramite il modello F24 nei comuni che hanno sottoscritto l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, art. 50

Codice tributo:
In caso di versamento con modello F24:
– 3931: tassa-canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap (risoluzione n. 74 del 18/05/2004);
– 3932: tassa/canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap (risoluzione n. 74/E del 18/05/2004);
– 3933: tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap – interessi (risoluzione n. 74/E del 18/05/2004);
-3934: tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap – sanzioni (risoluzione n. 74/E del 18/05/2004).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento della tassa: sanzione dal 100 al 200% dell’ammontare non versato con un minimo di euro 51,65.

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10/05/2013: Imposta di bollo – versamento assegni circolari

Adempimento:
Versamento in modo virtuale dell’imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre.

Soggetti:
Banche ed Istituti di Credito autorizzati ad emettere assegni circolari

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F23, presso:
– banche convenzionate;
– agenzie postali;
– concessionari della riscossione.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 10, Tar. 1;
– D.Dir. 17/12/1998
– Provv. Agenzia entrate 14/11/2001.

Codice tributo:
– 456T: Imposta di bollo – tassa sui contratti di borsa

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l’imposta evasa.

15/05/2013: Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Adempimento:
Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Soggetti:
Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n° 398

Modalità:
Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

Normativa di riferimento:
– L. 16/12/1991, n. 398;
– D.M. 11/02/1997;
– L.13/05/1999 n. 133, art. 25;
– D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
– L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
– Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
– Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
– Circolare 08/03/2000, n. 43/E.

15/05/2013: Fatturazione differita

Adempimento:
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.

La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti:
Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA

Modalità:
Registro delle vendite o dei corrispettivi

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21 e 23;
– D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1;
– Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
– Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
– Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni.
Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

15/05/2013: Registrazione dei corrispettivi

Adempimento:
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.

Soggetti:
Commercianti al minuto e soggetti assimilati

Modalità:
Registro dei corrispettivi

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 24;
– D.P.R. 09/12/1996, n. 695, art. 6, co. 4;
– D.P.R. 07/12/2001 n. 435;
– Circolare 05/08/1994, n. 134/E;
– Risoluzione 22/09/1976, n. 363527

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.

Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni.
Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

15/05/2013: Trasmissione corrispettivi imprese grande distribuzione

Adempimento:
Trasmissione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Soggetti:
Imprese che operano del settore della grande distribuzione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 114/1998)

Modalità:
La trasmissione, effettuata esclusivamente in via telematica:
1. deve avvenire, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento 12/03/2009;
2. riguarda tutti i corrispettivi delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi relative a un mese solare;
3. va effettuata, anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.

Normativa di riferimento:
– Legge 30/12/2004, n. 311, art. 1, commi 429 e seguenti;
– Provvedimento Ag. Entrate 12/03/2009;
– Circolare 23/02/2006, n. 8/E;
– Circolare 25/01/2010, n. 2/E.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali: sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato;
– omessa istallazione di registratori di cassa: sanzione da 1.032 a 4.131 euro e chiusura dell’esercizio da 15 giorni a 2 mesi

16/05/2013: Addizionale comunale IRPEF

Adempimento:
Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Il versamento riguarda:
– la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
– l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
– D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, art. 1;
– Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E
– Circolare 20/04/2007, n. 23/E
– Circolare 16/03/2007, n. 15/E

Codice tributo:
– 3848: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Addizionale comunale IRPEF – acconto

Adempimento:
Versamento della rata dell’acconto sull’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
– L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 142;
– D.M. 05/10/2007;
– Risoluzione 21/09/2007, n. 261/E
– Circolare 20/04/2007, n. 23/E
– Circolare 16/03/2007, n. 15/E

Codice tributo:
– 3847: Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Addizionale regionale IRPEF

Adempimento:
Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Il versamento riguarda:
– la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
– l’intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 23 e 24;
– D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50;
– Risoluzione 24/07/2002, n. 248/E
– Risoluzione 29/07/1999, n. 128/E

Codice tributo:
– 3802: addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni

Adempimento:
Versamento dell’imposta sostitutiva, risultante dal conto unico relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da:
– banche;
– società per azioni quotate;
– Stato ed enti pubblici,
maturati a favore dei nettisti

Soggetti:
Intermediari autorizzati (Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari professionali)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 01/04/1996, n. 239, art. 1, 2 e 4;
– D.M. 6/12/1996, art. 1

Codice tributo:
– 1239: imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: IVA mensile – versamento

Adempimento:
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese precedente

Soggetti:
Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 27;
– D.P.R. 23/03/1998 n. 100, art. 1;
– Circolare 25/01/2002, n. 6/E

Codice tributo:
– 6004: versamento IVA mensile aprile

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: IVA trimestrale – versamento

Adempimento:
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 1° trimestre

Soggetti:
Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA trimestrale

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Sull’importo dell’IVA sono dovuti gli interessi pari all’1%.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 27;
– D.P.R. 23/03/1998 n. 100, art. 1;
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– D.Dirig. 30/03/1998;
– D.M. 31/03/2000;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002.
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49

Codice tributo:
– 6031: versamento IVA trimestrale 1° trimestre

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute

Adempimento:
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 aprile 2013.

Soggetti:
Soggetti obbligati ai versamenti unitari

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13
– Risoluzione 17/02/2009, n. 43/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 296/E
– Risoluzione 24/05/2007, n. 114/E
– Risoluzione 04/06/2002, n. 166/E
– Risoluzione 24/04/2001, n. 52/E
– Risoluzione 28/03/2001, n. 36/E
– Risoluzione 09/08/2000, n. 131/E
– Risoluzione 14/07/2000, n. 113/E
– Circolare 13/07/1998, n. 184/E;
– Risoluzione 23/06/2011, n. 67/E

Codice tributo:
8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
8904 – Sanzione pecuniaria Iva
1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
8918 – IRES – Sanzione pecuniaria
1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
8907 – Sanzione pecuniaria Irap
1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta.

16/05/2013: Ritenute su bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico

Adempimento:
Versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Soggetti:
Banche e Poste Italiane

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1;
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344-349;
– D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 25;
– Provv. Agenzia entrate 30/06/2010;
– Risoluzione 04/01/2011, n. 3/E;
– Risoluzione 04/01/2011, n. 2/E;
– Circolare 28/07/2010, n. 40/E;
– Risoluzione 30/06/2010, n. 65/E

Codice tributo:
– 1039: Ritenuta operata da Banche e poste italiane spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.
Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

16/05/2013: Ritenute su pignoramenti presso terzi

Adempimento:
Versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente

Soggetti:
Sostituti d’imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– Legge 27/12/1997, n. 449, art. 21
– Provv. Agenzia entrate 3/3/2010;
– Circolare 2/3/2011, n. 8/E

Codice tributo:
– 1049: ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall’art.15, c. 2 , D.L. n. 78/09

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.
Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

16/05/2013: Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Adempimento:
Versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni su contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa

Soggetti:
Condomini in qualità di sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-ter;
– L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 43;
– Risoluzione 25/10/2007, n. 306/E
– Risoluzione 15/05/2007, n. 99/E
– Circolare 07/02/2007, n. 7/E

Codice tributo:
-1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente
– 1020: ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.
16/05/2013: Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d’autore e simili

Adempimento:
Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
– compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo abituale;
– compensi per prestazioni occasionali (salvo che si tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 corrisposti da enti non commerciali);
– compensi corrisposti ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
– cessione di diritti d’autore da parte degli stessi autori o da parte di eredi o donatari;
– diritti e opere dell’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate;
– compensi a stranieri per prestazioni di lavoro autonomo in Italia;
– compensi a stranieri per brevetti e diritti d’autore;
– partecipazione agli utili dei fondatori di società di capitali;
– compensi a sportivi professionisti per prestazioni di lavoro autonomo.

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25;
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 e 8;
– Risoluzione 11/06/2009, n. 154/E
– Risoluzione 18/10/2007, n. 296/E
– Risoluzione 04/05/2006, n. 56/E
– Risoluzione 09/02/2004, n. 12/E
– Risoluzione 28/05/2003, n. 118/E
– Risoluzione 21/03/2003, n. 69/E
– Risoluzione 01/10/2001, n. 142/E
– Risoluzione 12/07/2001, n. 118/E
– Risoluzione 21/05/2001, n. 73/E
– Circolare 06/11/2000, n. 204/E
– Risoluzione 22/07/1996, n. 150/E

Codice tributo:
-1040: ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

16/05/2013: Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato

Adempimento:
Versamento delle ritenute sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a:
– salari, stipendi, pensioni, ecc.;
– prestazione fondi pensione;
– mance dei croupiers;
– emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
– pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
– compensi ai soci lavoratori di cooperative;
– rendite vitalizie a tempo determinato;
– compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
– altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
– indennita’ e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
– borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
– redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
– collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
– distributori a domicilio di giornali;
– indennita’ di fine rapporto ed equipollenti.

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3;
– Risoluzione 29/05/2009, n. 137/E
– Risoluzione 19/12/2008, n. 481/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 297/E
– Circolare 05/03/2008, n. 15/E
– Risoluzione 22/08/2007, n. 234/E
– Risoluzione 11/05/2007, n. 95/E
– Risoluzione 16/09/2002, n. 304/E
– Risoluzione 13/08/2002, n. 281/E
– Risoluzione 19/04/2002, n. 121/E
– Risoluzione 18/01/2002, n. 12/E
– Circolare 06/07/2001, n. 67/E/
– Circolare 06/11/2000, n. 204/E/
– Circolare 27/10/2000, n. 193/E
– Risoluzione 06/03/2000, n. 23/E
– Circolare 23/12/1997, n. 326/E

Codice tributo:
-1001: salari, stipendi, pensioni, ecc.;
-1001: prestazione fondi pensione;
-1001: mance dei croupiers;
-1002: emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente corrisposti a eredi (escluso Tfr);
-1004: pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di cariche elettive;
-1004: compensi ai soci lavoratori di cooperative;
-1004: rendite vitalizie a tempo determinato;
-1004: compensi corrisposti da terzi a dipendenti per incarichi in relazione a tale qualità;
-1004: altri assegni periodici di cui all’art. 50, co. 1, lett. i, D.P.R. n. 917/1986;
-1004: indennita’ e gettoni di presenza per cariche elettive e per l’esercizio di funzioni pubbliche;
-1004: borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o addestramento professionale;
-1004: redditi di collaborazione coordinata e continuativa, amministratori, sindaci e revisori di società;
-1004: collaborazioni a giornali, riviste ecc.;
-1004: distributori a domicilio di giornali;
-1012: indennita’ di fine rapporto ed equipollenti.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

16/05/2013: Consolidato nazionale – opzione

Adempimento:
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di cui all’articolo 117 del Tuir, in caso di soggetti con chiusura del periodo d’imposta al 30 novembre dell’anno precedente.

Soggetti:
Società ed enti che optano per la tassazione consolidata ai sensi degli art. 117-129 del Tuir

Modalità:
Il modello di comunicazione, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediario.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 117;
– D.Lgs. 12/12/2003, n. 344
– Provv. Agenzia delle Entrate 02/08/2004;
– Risoluzione 01/09/2009, n. 245/E
– Risoluzione 27/08/2009, n. 240/E
– Circolare 31/10/2007, n. 60/E
– Risoluzione 25/10/2007, n. 305/E
– Risoluzione 22/05/2007, n. 110/E
– Risoluzione 15/03/2007, n. 52/E
– Risoluzione 01/02/2007, n. 17/E
– Risoluzione 13/10/2006, n. 113/E
– Risoluzione 12/08/2005, n. 123/E
– Circolare 18/07/2005, n. 35/E
– Circolare 16/03/2005, n. 10/E
– Circolare 20/12/2004, n. 53/E

16/05/2013: Imposta di fabbricazione e consumo

Adempimento:
Versamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente al netto dell’acconto versato.

Soggetti:
Soggetti obbligati al versamento delle accise (titolari dei depositi fiscali e, in solido, i soggetti garanti di tale pagamento o soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta).

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 3;
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– D.Dirig. 30/03/1998;
– D.M. 31/03/2000;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002.
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49

Codice tributo:
– 2801 – Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario
– 2802 – Accisa spiriti
– 2803 – Accisa birra
– 2804 – Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi
– 2805 – Accisa gas petroliferi liquefatti
– 2806 – Accisa sull’energia elettrica
– 2807 – Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511
– 2808 – Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332
– 2809 – Accisa sul gas naturale per autotrazione
– 2810 – Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89
– 2811 – Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511
– 2812 – Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. – Contrassegni di Stato
– 2813 – Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo
– 2814 – Accisa sul gas naturale per combustione
– 2815 – Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica
– 2816 – Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume
– 2817 – Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto
– 2818 – Entrate accise eventuali e diverse
– 2819 – Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume
– 2837 – Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario – Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298
– 2845 – Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h, D.Lgs. 504/1995
– 2846 – Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. a, D.Lgs. 504/1995
– 2847 – Accisa sull’alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. d, D.Lgs. 504/1995

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Imposta sugli intrattenimenti

Adempimento:
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente.

Soggetti:
Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 6;
– Circolare 7/09/2000, n. 165/E

Codice tributo:
– 6728: Imposta sugli intrattenimenti per autoliquidazione

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Imposta sulle assicurazioni – acconto

Adempimento:
Versamento dell’acconto, pari al 12,5% dell’imposta sulle assicurazioni liquidata per l’anno precedente al neto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Soggetti:
Imprese di assicurazione

Modalità:
L’acconto, versato tramite modello F24, va determinato tenendo conto dell’imposta provvisoria relativa all’anno precedente e liquidata dall’Ufficio.
Nella base di calcolo deve essere essere incluso il contributo per l’alimentazione del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell’usura.

Normativa di riferimento:
– L. 29/10/1961, n. 1216, art. 9;
– D.L. 29/11/2004, n. 282.
– Provv. Agenzia entrate 20 aprile 2012.

Codice tributo:
– 3355: Imposta sulle assicurazioni – Erario – Acconto – art. 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
– 3356: Imposta sulle assicurazioni RC auto – Province – art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
– 3357: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – art. 11-bis L. 990/1969, art. 334, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
– 3358: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – Art. 52, commi 4 e 5, legge 448/2001;
– 3359: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento – art. 2, comma 110, legge 191/2009;
– 3360: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano – art. 2, comma 110, legge 191/2009;
– 3361: Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – art. 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44;
– 3362: Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;

Gli enti interessati possono introdurre, con apposita legge, l’applicazione di una sanzione amministrativa non superiore a euro 1.032 nei confronti degli esercenti degli aeromobili, nel caso in cui gli aeromobili stessi superino le soglie massime di rumore così come definite dal Ministro dell’Ambiente.

16/05/2013: Imprese di telecomunicazioni – versamento IVA

Adempimento:
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 1° trimestre

Soggetti:
Titolari di concessione, autorizzazione o licenza individuale dei servizi di telecomunicazione.

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.M. 24/10/2000, n. 366, art. 6;
– D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17, 18, 19 e 20;
– D.Dirig. 30/03/1998;
– D.M. 31/03/2000;
– Provv. Agenzia entrate 20/06/2002;
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti

Adempimento:
Versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
– provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
– provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
– indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Soggetti:
Sostituti d’imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi – es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-bis;
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 e 8;
– Risoluzione 02/02/2007, n. 18/E;
– Risoluzione 18/11/2003, n. 209/E;
– Risoluzione 21/07/2003, n. 156/E;
– Risoluzione 11/03/1989, n. 8/1062;
– Risoluzione 30/04/1984, n. 8/390;
– Circolare 10/06/1983, n. 24/8/845

Codice tributo:
– 1038: provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari e per prestazioni occasionali;
– 1038: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
– 1040: indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia;
-1040: indennita’ per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;
– omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Sanzione penale:
– mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

16/05/2013: Soggetti trimestrali speciali art. 74 – versamento IVA

Adempimento:
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al 1° trimestre dell’anno

Soggetti:
Imprese in regime IVA trimestrale di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 74;
– D.P.R. 23/03/1998 n. 100, art. 1;
– Circolare 25/01/2002, n. 6/E.

Codice tributo:
– 6031: Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre;
– 6724: Subfornitura – Iva trimestrale – versamento 1° trimestre

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

16/05/2013: Modello 730

Adempimento:
Consegna al proprio datore di lavoro o ente pensionistico del Modello 730, della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e del Modello 730-1bis per la scelta del 5 per mille.

Soggetti:
Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale mediante il proprio datore di lavoro o ente pensionistico

Modalità:
Il sostituto d’imposta rilascia la ricevuta (utilizzando il Modello 730-2) dell’avvenuta presentazione della dichiarazione

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 04/09/1992, n. 395, art. 2 e 3;
– D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13;
– D.M. 07/05/2007, n. 63;
– D.P.C.M 12/05/2011;
– Circolare 14/03/2011, n. 13/E.
– D.P.C.M 26/04/2013.

20/05/2013: Elenchi del cinque per mille – enti volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Adempimento:
Termine ultimo la correzione di eventuali errori di iscrizione nell’elenco

Soggetti:
Enti di volontariato, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche (art. 1, co. 1, lett. a)-e) D.P.C.M. 23/04/2010) che intendono che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF

Modalità:
Mediante comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i modelli AA7/10 o AA5/6 a seconda che si tratti o meno di soggetti titolari di partita IVA.

Normativa di riferimento:
– D.L. 29/12/2010, n. 225, art. 2, co. 1;
– D.P.C.M. 23/04/2010;
– D.L. 6/7/2012 n. 95, art. 23, co. 2;
– Circolare 03/03/2011, n. 9/E.
– Circolare 20/03/2012, n. 10/E;
– Circolare 21/03/2013, n. 6/E

22/05/2013: Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Adempimento:
Versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al II periodo contabile (marzo-aprile).

Soggetti:
Concessionari della rete telematica di cui all’art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972

Modalità:
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Normativa di riferimento:
– R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
– D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
– L. 23/12/2005, n. 266, art. 530
– D.M. 04/07/2007

Codice tributo:
– 5185: canone ed interessi previsti dalla convenzione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

22/05/2013: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Adempimento:
Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la quarta rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti:
Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
– D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
– D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6
– D.L. 30/09/2003, n. 269, art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003;
– D.M. 8/04/2004
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
– D.M. 12/04/2007.

Codice tributo:
– 5156: prelievo erariale unico ed interessi – II periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

28/05/2013: Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Adempimento:
Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la prima rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti:
Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
– D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
– D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6
– D.L. 30/09/2003, n. 269 art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003;
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
– D.M. 12/04/2007.

Codice tributo:
– 5157: prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.

30/05/2013: Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e ritenute

Adempimento:
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 maggio 2013 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo sino al quattordicesimo.

Soggetti:
Soggetti obbligati ai versamenti unitari

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

Normativa di riferimento:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13
– Risoluzione 17/02/2009, n. 43/E
– Risoluzione 14/07/2008, n. 296/E
– Risoluzione 24/05/2007, n. 114/E
– Risoluzione 04/06/2002, n. 166/E
– Risoluzione 24/04/2001, n. 52/E
– Risoluzione 28/03/2001, n. 36/E
– Risoluzione 09/08/2000, n. 131/E
– Risoluzione 14/07/2000, n. 113/E
– Circolare 13/07/1998, n. 184/E;
– Risoluzione 23/06/2011, n. 67/E

Codice tributo:
8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’IRPEF – Autotassazione – art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
8904 – Sanzione pecuniaria Iva
1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
8918 – IRES – Sanzione pecuniaria
1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
8907 – Sanzione pecuniaria Irap
1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

31/05/2013: Contratti di locazione – Registrazione e versamento

Adempimento:
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° maggio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° maggio.

I contratti di locazione, dopo il versamento dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli atti.

Soggetti:
Titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all’art. 3 D.Lgs. N. 23/2011

Modalità:
A meno che non si ricorra alla registrazione telematica, prima di presentare alla registrazione i contratti di locazione occorre calcolare l’imposta dovuta e versarla presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale utilizzando il mod. F23. La copia dell’attestato di versamento va poi consegnata entro 30 giorni dalla data del contratto (per gli immobili urbani) all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione (modello 69).
Se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna predisporre un elenco (modello RR), in cui vanno indicati i contratti da registrare.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/4/1986, n. 131, artt. 5 e 17;
– Provvedimento Agenzia delle entrate 14/07/2011;
– Provvedimento Agenzia delle entrate 04/03/2011
– Risoluzione 04/01/2008, n. 2/E
– Risoluzione 27/11/2006, n. 134/E
– Circolare 16/11/2006, n. 33/E
– Risoluzione 07/04/2005, n. 44/E
– Risoluzione 07/10/2002, n. 320/E
– Risoluzione 06/06/2002, n. 175/E
– Risoluzione 20/02/2002, n. 52/E
– Circolare 07/01/2002, n. 3/E;
– Circolare 01/06/2011, n. 26/E.

Codice tributo:
-107T (imposta registro contratto di locazione intero periodo);
– 108T (imposta registro affitti fondi rustici);
-112T(imposta registro contratto di locazione annualità successive);
-114T(imposta registro per proroghe contratto di locazione);
– 115T( imposta registro contratto di locazione prima annualità).

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato.

31/05/2013: Scheda carburanti – rilevazione chilometri

Adempimento:
Rilevazione dei chilometri dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo e annotazione sulla scheda carburanti (mensile o trimestrale)

Soggetti:
Intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell’esercizio di impresa

Modalità:
La scheda carburante deve essere istituita mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio di impresa, arte o professione.
In ogni caso, l’annotazione deve avvenire prima della registrazione della scheda carburanti nel registro previsto dall’art. 25 del DPR 633/1972 (registro acquisti)

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 23/12/1997, n. 444, art. 4

31/05/2013: Tasse automobilistiche

Adempimento:
Pagamento della tassa per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo con:
– potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31.12.97;
– potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo il 31.12.97
il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di aprile.
Nell’importo dovuto occorre comprendere anche l’addizionale erariale sui veicoli con potenza superiore a 185 Kw (art. 16, co. 1 e 15-ter D.L. n. 201/2011).

Soggetti:
Proprietari di autovetture ed autoveicoli

Modalità:
Il pagamento può essere effettuato presso:
– le Delegazioni ACI;
– le agenzie di pratiche auto;
– i tabaccai compilando le apposite schede distinte in:
Scheda A:
per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena;
Scheda B:
per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.taxi), per gli altri veicoli (es.autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.).
– Presso gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con l’indicazione del relativo numero di conto corrente) che si trova in distribuzione presso gli sportelli.

Normativa di riferimento:
– L. 27/12/1997, n. 449, art. 17;
– D.M. 18/11/1998, n. 462;
– L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 224-230 e co. 321-322;
– D.L. 06/12/2011, n. 201, art. 16, co. 1 e 15-ter;
– D.M. 07/10/2011.

Sanzioni:
Nell’ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:
– gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell’effettivo versamento;
– la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. N. 472/1997).
In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l’anno, la sanzione viene applicata dall’ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).

31/05/2013: Imposta sulle assicurazioni

Adempimento:
Versamento dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel mese solare precedente nonché eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente.

Soggetti:
Imprese di assicurazione

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– L. 29/10/1961, n. 1216, art. 9;
– Provv. Agenzia entrate 18/05/2010;
– Risoluzione 06/08/2010, n. 80/E.

Codice tributo:
– 3354: Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
– 3355: Imposta sulle assicurazioni – Erario – Acconto – art. 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
– 3356: Imposta sulle assicurazioni RC auto – Province – art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
– 3357: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – art. 11-bis L. 990/1969, art. 334, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
– 3358: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia – Art. 52, commi 4 e 5, legge 448/2001;
– 3359: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento – art. 2, comma 110, legge 191/2009;
– 3360: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano – art. 2, comma 110, legge 191/2009;
– 3361: Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – art. 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44;
– 3362: Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216.

31/05/2013: Modello 730

Adempimento:
Consegna al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Modello 730, del Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF e del Modello 730-1bis per la scelta del 5 per mille.

Soggetti:
Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale mediante C.A.F.

Modalità:
Il C.A.F. o il professionista abilitato rilascia la ricevuta (utilizzando il Modello 730-2) dell’avvenuta presentazione della dichiarazione

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 04/09/1992, n. 395, art. 14 e 15;
– D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 12;
– D.M. 07/05/2007, n. 63;
– D.M. 31/05/1999, n. 164, art. 13;
– D.P.C.M. 12/05/2011;
– Circolare 14/03/2011, n. 14/E.

31/05/2013: Modello Unico SC – versamenti – soggetti con esercizio non coincidente con anno solare

Adempimento:
Versamento della seconda o unica rata delle imposte (IRES e IRAP) relative alla dichiarazione dei redditi (mod. Unico SC).

Soggetti:
Soggetti IRES con periodo di imposta 1 luglio – 30 giugno.

Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 8;
– L. 23/03/1977, n. 97, art. 1;
– D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 30, 31 e 37;
– D.P.R. 07/12/2001, n. 435, art. 17.

Codice tributo:
– 2002: IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
– 3813: IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Sanzioni:
Sanzioni amministrative:
– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;

Sanzioni penali:
– dichiarazione fraudolenta con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 77.468,53 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 5% del totale indicato in – dichiarazione e comunque superiore a euro 1.549.370,70: reclusione da 18 mesi a 6 anni;
– dichiarazione infedele con imposta evasa superiore, con riferimento a ciascuna imposta, euro 103.291,38 e con elementi sottratti ad imposizione superiore al 10% del totale indicato in – – dichiarazione e comunque superiore a euro 2.065.827,60: reclusione da 1 a 3 anni;
– dichiarazione omessa con imposta evasa superiore a euro 77.468,53 con riferimento a ciascuna imposta: reclusione da 1 a 3 anni

31/05/2013: Imposta sulle assicurazioni – denuncia

Adempimento:
Presentazione della denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni.

Soggetti:
Imprese di assicurazione (anche se aventi sede nell’UE o negli Stati dello SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni, operanti nel territorio dello Stato in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale o se contraenti domiciliati o aventi sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all’estero)

Modalità:
Presentazione in via telematica.
La denuncia va presentata anche:
– entro un mese dal giorno del pagamento del premio, dai contraenti con domicilio o sede in Italia, per le assicurazioni stipulate con assicuratori all’estero;
– ogni mese, dalle imprese di assicurazione con sede nell’Unione europea o negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni, le quali operano nel territorio italiano in libera prestazione di servizi.

Normativa di riferimento:
– L. 29/10/1961, n. 1216, art. 9;
– D.L. 29/09/1997, n. 328;
– Provv. Agenzia entrate 18/05/2010;
– Provv. Agenzia entrate 29/12/2011;
– Provv. Agenzia entrate 20/04/2012;
– Provv. Agenzia entrtate 30/04/2013.