Fiscali

30/11/2017

IVA ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA – Invio dati riepilogativi III° trimestre 2017

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 – Versamento 6° rata IRPEF persone fisiche NON titolari di P.IVA – primo versamento entro il 30 giugno 2017

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 – Versamento 6° rata IRPEF persone fisiche NON titolari di P.IVA – primo versamento entro il 31 luglio

 INPS – Trasmissione UNIEMENS flussi contributivi e retributivi unificati

CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI – Versamento 2° acconto imposta sostitutiva

 IRES – IRPEF – IRAP – Versamento 2° o unica rata di acconto

ROTTAMAZIONE CARTELLE – Versamento 3° rata del debito residuo

ROTTAMAZIONE CARTELLE – Versamento delle prime 3 rate del debito residuo

Appuntamento imminente con il secondo anticipo dell’anno che, a differenza del primo, dovrà essere versato per intero, senza possibilità di suddividere il dovuto in rate.
 
La stagione degli acconti è agli sgoccioli: giovedì 30 novembre, infatti, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti Irpef, Ires, Irap e di diverse altre imposte.
Sono chiamate all’adempimento tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), anche se con alcune differenze relative sia alla misura dell’acconto sia alle modalità di versamento. In merito a queste ultime, tenuto conto del “denominatore” comune, costituito dall’utilizzo dell’F24, l’unica diversità riguarda le procedure di presentazione del modello, obbligatoriamente telematiche solo per i titolari di partita Iva, e l’utilizzo di diversi codici tributo.
Più articolato, invece, si presenta il calcolo dell’importo da pagare, che dipende sia dalla tipologia d’imposta sia da quella di contribuente. In ogni caso, una volta determinato l’acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, concessa in occasione del pagamento della prima tranche.
 
Metodo storico e metodo previsionale
In linea generale sono due i criteri attraverso i quali procedere al calcolo dell’acconto:

  • metodo storico – il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi
  • metodo previsionale –  il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2017), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e i crediti d’imposta spettanti. 

Acconto Irpef
In generale, la misura dell’acconto deve essere determinata in base a quanto dichiarato in Redditi Pf 2017. In pratica, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione e leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza): su questo importo deve essere applicata una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2017, è fissata al 100%.
Tuttavia, in alcuni casi l’acconto non è dovuto: ad esempio, se l’importo indicato nel rigo RN34 non supera 52 euro oppure nell’anno precedente non sono stati conseguiti redditi e, quindi, non è stata presentata la dichiarazione.
 
Se l’importo risultante dal rigo RN34 è pari o superiore a 52 euro, ma non superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre.
Qualora, invece, l’importo risultante dal rigo RN34 è superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in due rate:

  • la prima, stabilita nella misura del 40%, andava pagata entro il 30 giugno scorso, in corrispondenza del saldo 2016, ovvero nel termine del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
  • la seconda, il restante 60%, entro il prossimo 30 novembre. 

Quanto detto si addice ai contribuenti che hanno una situazione reddituale “stabile”. Al contrario, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore possono ricorrere al metodo previsionale. Questa scelta può essere vantaggiosa, ma sicuramente più incerta e rischiosa. Infatti, da un lato, comporta la riduzione (o il non pagamento dell’acconto), dall’altro espone al rischio di errore, con il conseguente versamento di un acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e la successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
 
Al di là del metodo scelto per la sua determinazione, per il versamento, entro il 30 novembre, della seconda o unica rata dell’acconto Irpef 2017 deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 (Irpef – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione).
 
Acconto Ires
Giovedì 30 novembre, all’appello dell’acconto 2017 sono chiamati anche i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Anche per questi soggetti l’acconto è fissato nella misura del 100%.
Se viene utilizzato il metodo storico, per il calcolo dell’acconto dovuto bisogna fare riferimento al rigo RN17 del modello Redditi Sc 2017 o al rigo RN28 del modello Redditi Enc 2017 (“Ires dovuta o differenza a favore del contribuente”). L’acconto non è dovuto se gli importi indicati in tali righi  non supera i 21 euro.
I versamenti di acconto Ires sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro. Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda, cioè entro il prossimo 30 novembre.
Per la determinazione dell’acconto Ires, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, scomputate per il periodo d’imposta precedente.
In alternativa al metodo storico, è possibile ricorrere al metodo previsionale: in tal caso, il soggetto Ires, che ritiene di realizzare un minor reddito nel 2017, può parametrare l’acconto all’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo. Anche in questo caso il contribuente si espone al rischio di errore con la possibilità di dover successivamente pagare sanzioni e interessi sull’importo non versato.
I soggetti Ires, in sede di compilazione del modello F24, devono indicare il codice tributo 2002 (Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione).
 
Acconto Irap
Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento, entro il prossimo 30 novembre, della seconda rata (o, nei casi previsti, dell’acconto in unica soluzione) e da indicare sul modello F24 è il 3813.

Acconto cedolare secca
RB12 è il rigo del modello Redditi Pf riservato all’acconto della cedolare secca, l’imposta sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione.
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per il 2017 bisogna controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, (“Totale imposta cedolare secca”). Se questo importo non supera 52 euro, l’acconto non è dovuto; se, invece, è superiore, è dovuto l’acconto nella misura del 95% del suo ammontare.
Per quanto riguarda modalità e termini di versamento si applicano le regole previste per l’Irpef.
Per il pagamento con F24 della seconda rata si utilizza il codice tributo 1841.
 
Gli altri contribuenti e tributi interessati
All’appuntamento di giovedì 30 novembre sono chiamati anche coloro che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e i contribuenti “di piccole dimensioni” che aderiscono al regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).
Tali contribuenti, nell’F24 indicano i seguenti codici tributo:

  • 1794 – imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione
  • 1791 – imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto seconda rata o in unica soluzione.

La scadenza del 30 novembre interessa anche altri tributi, come l’Ivie e l’Ivafe, rispettivamente “imposta sul valore degli immobili situati all’estero” e “imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero”. E, poi, naturalmente, le addizionali e le maggiorazioni all’Irpef e/o all’Ires.
Questi i codici tributo per il pagamento della seconda rata o dell’acconto in unica soluzione:

  • 4045 – imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 4048 – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 4004 – addizionale Irpef
  • 2005 – addizionale Ires
  • 2014 – addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas
  • 2019 – maggiorazione Ires (per le società di comodo). 

Le ipotesi di ricalcolo dell’acconto
In alcuni casi è necessario effettuare il ricalcolo dell’acconto dovuto per il 2017, attraverso la rideterminazione dell’imposta dovuta con riferimento ai redditi 2016. Quest’ultima deve essere utilizzata come nuovo parametro di riferimento per la determinazione dell’acconto 2017.
Ad esempio, devono procedere al ricalcolo dell’acconto:

  • gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante (l’acconto dovuto deve essere calcolato senza tener conto degli effetti della deduzione forfettaria prevista per la determinazione del reddito di tali contribuenti)
  • gli esercenti attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (per il calcolo dell’acconto non deve essere considerata l’eventuale applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%)
  • gli enti creditizi e finanziari che, nel 2016, hanno dedotto svalutazioni e perdite su crediti. Per questi componenti reddituali, infatti, il Dl 83/2015 ha sancito l’integrale deducibilità nell’esercizio di imputazione a conto economico, con la previsione di uno specifico regime transitorio. In merito alla determinazione degli acconti dovuti, tali soggetti non devono tener conto delle nuove regole
  • i contribuenti Ires che nel 2016 hanno beneficiato dell’Ace, i quali devono ricalcolare l’acconto relativo al 2017 sulla base del nuovo coefficiente applicabile per il 2017, cioè 1,6%.

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28/11/2017

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Adempimento: 
Termine per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto)

Soggetti: 
Sono tenuti all’adempimento gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS)

Modalità: 
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

Normativa di riferimento: 
R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6
D.L. 30/09/2003, n. 269, art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003;
D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
D.M. 12/04/2007

Codice tributo: 
– 5160: prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)

Sanzioni: 
Sanzioni amministrative: – omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato

Riferimenti normativi sanzioni: 
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13

Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999, n. 544
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti. 
Articolo 6 – Modalità e termini di pagamento 
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 640
Imposta sugli spettacoli. [T.U. Imposta spettacoli] 
Articolo 14 Bis – Apparecchi da divertimento e intrattenimento 
Decreto legge 30/09/2003, n. 269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici. 
Articolo 39 – Altre disposizioni in materia di entrata 
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
Articolo 13 – Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione 
Ministero dell’Economia e delle Finanze: Decreto ministeriale 12/04/2007
Modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro. 
Articolo 1 – Oggetto e definizioni 
Regio decreto 18/06/1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
Articolo 110 – Tabella 
Decreto legge 04/07/2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. (Decreto Bersani) 
Articolo 37 – Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario

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15/11/2017

Associazioni sportive dilettantistiche: registrazioni contabili

Adempimento:
Termine ultimo entro cui le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 250.000 devono annotare l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Soggetti:
Sono tenute all’adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 25, comma 1 L. n. 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. 16/12/1991 n. 398.

Modalità:
Annotazione nel prospetto approvato con D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato.

Normativa di riferimento:
L. 16/12/1991, n. 398;
D.M. 11/02/1997;
L.13/05/1999 n. 133, art. 25;
D.P.R. 30/12/1999 n. 544, art. 9;
L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, co. 2;
Risoluzione 07/11/2006, n. 123/E;
Risoluzione 16/05/2006, n. 63/E;
Circolare 08/03/2000, n. 43/E

Legge 27/12/2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
Articolo 90 – Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica
Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999, n. 544
Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.
Articolo 9 – Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati
Ministero delle Finanze: Decreto ministeriale 11/02/1997
Approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalita` di annotazioni semplificate di cui all’art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Articolo 1 – Approvazione del prospetto
Legge 16/12/1991, n. 398
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche
Articolo 1 – Facoltà di opzione
Legge 13/05/1999, n. 133
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale [Collegato fiscale alla finanziaria ’99].
Articolo 25 – Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

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15/05/2015

REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Adempimento:
Termine ultimo per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i commercianti al minuto e i soggetti assimilati

Modalità:
Registro dei corrispettivi

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 24;
– D.P.R. 09/12/1996, n. 695, art. 6, co. 4;
– D.P.R. 07/12/2001 n. 435;
– Circolare 05/08/1994, n. 134/E;
– Risoluzione 22/09/1976, n. 363527

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8

Decreto legislativo 10/03/2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Articolo 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 6 – Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto
Articolo 6 – Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto in vigore dal 01/01/2008 al 31/12/2012
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 24 – Registrazione dei corrispettivi
Articolo 24 – Registrazione dei corrispettivi in vigore dal 20/02/2010 al 31/12/2012
Decreto del Presidente della Repubblica 09/12/1996, n. 695
Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili
Articolo 6
Decreto del Presidente della Repubblica 07/12/2001, n. 435
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.
Articolo 1 – Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

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15/05/2015

FATTURE DI MODESTO VALORE

Adempimento:
Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese di aprile 2015, di importo inferiore a Euro 300,00

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i professionisti, le imprese e altri enti

Modalità:
Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno entro oggi registrate nel relativo registro; Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore ad euro 300,00 può essere annotato con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata

Normativa di riferimento:
– DPR 9 dicembre 1996 n. 695 art. 6;
– DL 13 maggio 2011 n. 70 art. 7;
– Risoluzione Agenzia Entrate n. 80 del 24 luglio 2012

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15/05/2015

FATTURAZIONE DIFFERITA

Adempimento:
Termine ultimo per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA

Modalità:
Registro delle vendite o dei corrispettivi

Normativa di riferimento:
– D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 21 e 23;
– D.P.R. 14/08/1996, n. 472, art. 1;
– Circolare 19/10/2005, n. 45/E;
– Risoluzione 15/11/2004, n. 135/E;
– Risoluzione 07/03/2002, n. 78/E

Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell’Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
– violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516;
– registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
– omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
Sanzione penale:
– emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

Riferimenti normativi sanzioni:
– D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 6;
– D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 8

Decreto del Presidente della Repubblica 14/08/1996, n. 472
Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 147 lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n.549, relativamente alla soppressione dell’obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti
Articolo 1 – [Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 147 lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n.549]
Articolo 1 – [Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 147 lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n.549] in vigore dal 27/09/1996 al 18/12/2012
Decreto legislativo 10/03/2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Articolo 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 6 – Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto
Articolo 6 – Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto in vigore dal 01/01/2008 al 31/12/2012
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 21 – Fatturazione delle operazioni
Articolo 21 – Fatturazione delle operazioni in vigore dal 11/12/2012 al 31/12/2012
Articolo 21 – Fatturazione delle operazioni in vigore dal 20/02/2010 al 10/12/2012
Articolo 23 – Registrazione delle fatture
Articolo 23 – Registrazione delle fatture in vigore dal 11/12/2012 al 31/12/2012
Articolo 23 – Registrazione delle fatture in vigore dal 20/02/2010 al 10/12/2012

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