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Deleghe RUNTS: cosa cambia per rappresentanti legali e delegati

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

L’aggiornamento delle procedure RUNTS ha introdotto un sistema più strutturato per la gestione delle deleghe, ridefinendo ruoli, responsabilità e modalità operative degli enti del Terzo settore. Le nuove regole rispondono all’esigenza di rendere più fluido il rapporto tra amministratori, professionisti e soggetti incaricati di curare gli adempimenti telematici, garantendo al tempo stesso tracciabilità e certezza delle funzioni esercitate.

Il punto di partenza è il riconoscimento formale della figura del delegato RUNTS, un soggetto scelto dal rappresentante legale per svolgere attività tecniche e amministrative sul portale. La delega non è più un atto informale o lasciato alla prassi, ma diventa un elemento strutturale del sistema, con livelli di responsabilità differenziati e procedure di conferimento e revoca interamente digitalizzate.

La normativa distingue infatti due tipologie di delega. La prima consente al delegato di compilare e trasmettere le pratiche, lasciando però la firma digitale al rappresentante legale. In questo caso, la responsabilità delle dichiarazioni rimane in capo all’organo amministrativo, mentre il delegato svolge un ruolo meramente operativo. La seconda tipologia, più incisiva, attribuisce al delegato la possibilità di firmare digitalmente la distinta e gli atti allegati. Qui la responsabilità si sposta sul delegato, che risponde direttamente della veridicità delle informazioni e della conformità dei documenti trasmessi.

Tipologia di delegaAttività consentiteChi firma digitalmenteResponsabilitàQuando utilizzarla
Delega alla compilazione e invioCompilazione delle pratiche RUNTS; caricamento documenti; invio telematicoRappresentante legaleRimane in capo al rappresentante legale; il delegato svolge attività operativeQuando il rappresentante vuole mantenere il controllo sulla firma e sulle dichiarazioni
Delega alla compilazione, firma digitale e invioCompilazione, firma digitale della distinta e degli allegati, invio telematicoDelegatoIl delegato risponde direttamente della veridicità delle dichiarazioni e della conformità dei documentiQuando l’ente necessita di autonomia operativa e rapidità negli adempimenti

Il conferimento della delega avviene esclusivamente tramite il portale RUNTS. Il sistema genera un documento che viene automaticamente associato al profilo dell’ente e rimane disponibile per ogni controllo successivo. La revoca segue la stessa procedura e produce effetti immediati, garantendo all’ente un controllo puntuale sui soggetti autorizzati ad operare.

AspettoPrimaDopo
Figura del delegatoNon formalmente previstaRiconosciuta e regolamentata
Firma digitaleSolo il rappresentante legalePossibile anche per il delegato autorizzato
ResponsabilitàSempre in capo al rappresentanteVariabile: delega semplice o delega con firma
Conferimento delegaPrassi non uniformeProcedura telematica obbligatoria
RevocaNon standardizzataRevoca immediata tramite portale RUNTS
Tracciabilità operazioniLimitataCompleta, con registrazione del soggetto che opera

Per i rappresentanti legali, il nuovo impianto offre un vantaggio evidente: la possibilità di concentrare l’attenzione sulle decisioni strategiche, affidando a figure interne o esterne la gestione degli adempimenti tecnici. Al tempo stesso, richiede una maggiore attenzione nella scelta dei delegati, soprattutto quando si opta per la delega con firma digitale, che comporta responsabilità dirette e non meramente esecutive.

Per i delegati, il nuovo sistema introduce un quadro più chiaro e trasparente. La possibilità di firmare digitalmente comporta obblighi precisi: conservazione dei documenti, correttezza delle dichiarazioni, rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal RUNTS. La tracciabilità delle operazioni rende ogni intervento riconducibile al soggetto che lo ha effettuato, eliminando zone d’ombra e prassi non formalizzate.

Gli enti sono chiamati a rivedere i propri flussi interni. La gestione delle deleghe diventa parte integrante dell’organizzazione amministrativa: occorre definire chi può essere delegato, per quali attività, con quali limiti e con quali procedure di controllo. In molti casi sarà opportuno adottare regolamenti interni o delibere che disciplinino il rapporto tra organi sociali, rappresentante legale e soggetti incaricati.

SoggettoCosa può fareCosa non può fareResponsabilità specifiche
Rappresentante legaleConferire e revocare deleghe; firmare digitalmente; validare dichiarazioniDelegare responsabilità senza atto formaleVeridicità dei dati in caso di delega semplice
Delegato RUNTSCompilare pratiche; caricare documenti; inviare o firmare se autorizzatoOperare oltre i limiti della delegaResponsabilità diretta in caso di delega con firma
Rete associativaOperare per conto degli enti aderenti se delegataAgire senza mandatoSupporto tecnico-amministrativo nei limiti della delega

Le nuove regole si inseriscono in un quadro più ampio di aggiornamenti che riguardano anche la gestione della PEC, l’obbligo di aggiornamento annuale dei dati e la tempistica per il deposito dei bilanci. L’obiettivo è uniformare le prassi, ridurre gli errori e garantire un sistema informativo affidabile, capace di rappresentare in modo fedele la realtà del Terzo settore.

In definitiva, la riforma delle deleghe RUNTS non si limita a introdurre una nuova funzione tecnica, ma ridisegna il modo in cui gli enti organizzano la propria operatività. La distinzione tra delega semplice e delega con firma digitale, la tracciabilità delle operazioni e la gestione telematica integrata rappresentano strumenti che, se utilizzati correttamente, possono migliorare l’efficienza amministrativa e rafforzare la responsabilità degli attori coinvolti.