
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, è intervenuto per fornire chiarimenti in ordine al riconoscimento della sussistenza della giusta causa di dimissioni e al conseguente diritto all’indennità di disoccupazione NASpI nell’ipotesi di dimissioni rassegnate da lavoratrici o lavoratori vittime di violenza di genere o di atti persecutori subiti al di fuori dell’ambiente lavorativo.
La questione affrontata riguarda la possibilità di configurare la giusta causa di recesso nell’ipotesi in cui gli eventi lesivi o le condotte persecutorie siano realizzati da soggetti terzi ed estranei al contesto aziendale. In base alla disciplina generale dettata dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 22/2015, la prestazione NASpI viene riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa, la quale, ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, sussiste qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
In considerazione della centralità della tematica e dell’impegno dell’Istituto nel contrasto alla violenza sulle donne e di genere, l’INPS ha preventivamente investito della problematica il Ministero del Lavoro. Nel formulare il proprio parere, il Ministero ha richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11051/2015, secondo cui la causa che impedisce la prosecuzione del rapporto deve consistere in circostanze obiettivamente gravi. I giudici di legittimità hanno precisato che l’incompatibilità con la prosecuzione della prestazione lavorativa può derivare anche dalle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, a prescindere dall’individuazione di un inadempimento contrattuale o di una condotta colposa ascrivibile al datore di lavoro o a terzi.
Tale impostazione si salda con la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di ammortizzatori sociali. Con riferimento all’articolo 34, comma 5, della Legge n. 448/1998, la Consulta aveva infatti ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo che l’indennità ordinaria di disoccupazione possa essere negata laddove le dimissioni non siano riconducibili a una libera e volontaria scelta del lavoratore, ma risultino indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione di improseguibilità del rapporto.
Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, l’INPS ha affermato che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere, sebbene provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale, può in linea di principio integrare la giusta causa di dimissioni ai fini dell’accesso alla NASpI. Tuttavia, l’Istituto ha chiarito che alla mera sussistenza di tali atti o forme di violenza non può attribuirsi un valore costitutivo automatico per il diritto alla prestazione.
Per il concreto accesso al beneficio economico è infatti indispensabile la presenza di chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali, da valutare con rigore al fine di verificare la sussistenza del collegamento funzionale tra la violenza e l’attività lavorativa. Nello specifico, è richiesta una ripercussione sull’equilibrio psicofisico della vittima tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa in corso di espletamento, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute. Inoltre, tali fatti devono porsi in stretta correlazione con le normali abitudini del lavoratore strettamente connesse alla prestazione, come nell’ipotesi di persistenti atti persecutori o molestie subite lungo l’abituale percorso casa-lavoro che impediscano di recarsi sul luogo di lavoro in necessarie condizioni di sicurezza.
