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SSD: caratteristiche per usufruire degli gravi fiscali

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Uno dei punti più delicati della riforma dello sport dilettantistico riguarda le società sportive dilettantistiche (SSD) che, con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, possono essere costituite non solo come associazioni ma anche come vere e proprie società di capitali o cooperative, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), dello stesso decreto. Questa possibilità ha aperto un interrogativo pratico: se una SSD assume la forma di una società, che per sua natura può distribuire utili ai soci, può comunque continuare a beneficiare degli sgravi fiscali storicamente riservati alle associazioni senza scopo di lucro?

Questi sgravi sono previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (il cosiddetto decreto IVA). Queste norme permettono a un ente sportivo di non pagare le imposte sui redditi e di non applicare l’IVA quando incassa corrispettivi dai propri iscritti, associati o tesserati per attività legate direttamente alla sua missione istituzionale. Per avere diritto a questo trattamento di favore, lo statuto dell’ente deve contenere le clausole indicate dal comma 8 dello stesso articolo 148, la più importante delle quali è il divieto assoluto di distribuire, in qualsiasi forma, gli utili o gli avanzi di gestione ai soci durante la vita dell’associazione.

Qui nasce il problema segnalato all’Agenzia: l’articolo 8, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36 del 2021 permette alle SSD costituite come società di capitali di prevedere nello statuto la possibilità di distribuire una parte limitata degli utili ai soci, sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale o di piccoli dividendi, entro limiti collegati all’indice ISTAT dei prezzi al consumo o ai rendimenti dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo. È inoltre ammesso restituire al socio il capitale versato, anche rivalutato. Si tratta di un divieto di lucro “attenuato”, meno severo di quello richiesto dall’articolo 148, comma 8, del TUIR per accedere agli sgravi fiscali.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa apertura non elimina l’obbligo, ai fini fiscali, di rispettare le regole più rigide previste dalla normativa tributaria. L’articolo 36, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 36 del 2021 stabilisce infatti che per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l’agevolazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del TUIR. Una SSD che vuole continuare a beneficiare della non tassazione dei corrispettivi versati dai propri soci e tesserati deve quindi inserire nel proprio statuto, oltre alle clausole richieste dall’articolo 7, comma 1, lettera d), e dall’articolo 8 del d.lgs. n. 36 del 2021, anche quelle previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR.

In sostanza, per una SSD costituita come società di capitali coesistono due strade: distribuire una piccola parte degli utili ai soci, rinunciando però agli sgravi fiscali, oppure mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione degli utili, conservando così il diritto a non pagare le imposte sui corrispettivi incassati dai propri associati. Le stesse considerazioni, precisa l’Agenzia, valgono anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, del decreto IVA. La scelta statutaria diventa quindi decisiva e va valutata con attenzione da chi gestisce l’ente.