Il Decreto Crescita (Legge 58_2019) all’art. 30 ter prevede l’erogazione di contributi per la riapertura o l’ampliamento di negozi ubicati in Comuni fino a 20.000 abitanti.
Si tratta di un provvedimento per il rilancio e il sostegno dell’economia locale. Il beneficio decorre dal 1° gennaio 2020.
DI COSA SI TRATTA
Il contributo è pari all’ammontare dei contributi locali dovuti dagli operatori e regolarmente pagati nell’anno precedente la richiesta di concessione, anche fino alla totalità dell’importo.
Si tratta di contributi locali, quindi: Imu, Tasi; tassa per l’occupazione del suolo pubblico; tassa rifiuti; imposta di pubblicità.
Il contributo viene concesso per l’anno di apertura/ ampliamento e per i tre successivi e riguarda gli operatori dei settori
– turismo;
– artigianato;
– servizi ambientali;
– servizi culturali e tempo libero;
– commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a questi tipi di esercizi:
1. esercizi di vicinato con superficie di vendita max di 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
2. medie strutture di vendita per esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui sopra e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Il contributo è a regime e quindi non scade. Dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio gli operatori dovranno compilare un modulo con dichiarazione di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di legge. I comuni dovranno verificare quanto richiesto e che l’attività sia in vita e concederanno i benefici in ordine di arrivo, fino ad esaurimento di quanto assegnato. Si segnala che l’agevolazione è di immediata applicazione, non essendo necessario emanare alcun regolamento in proposito.
Dal punto di vista fiscale i contributi rientrano nel “de minimis” ovvero nei limiti previsti dal regolamento sugli aiuti di Stato.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 30-ter).Artt. 15-quater, 25, 30, 30-ter, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (G.U. 30 aprile 2019, n. 100)Art. 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 (G.U. 29 giugno 2019, n. 151, S.O.)