Fattura da completare per il deposito Iva

I depositi Iva fanno i conti con le novità sulla fatturazione scattate dal 1º gennaio scorso per effetto delle modifiche della legge di stabilità. Con adempimenti differenziati. L’acquirente nazionale dei beni introdotti nel deposito Iva deve integrare la fattura originariamente pervenuta dal cedente stabilito in un Paese comunitario: dovrà indicare che si tratta di un’operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl331/93 . È necessaria, invece, un’autofattura quando il soggetto passivo identificato nello Stato estrae beni acquistati da extracomunitari e immessi in libera pratica. Ma vediamo nel dettaglio le situazioni che si possono presentare.
L’ingresso
L’introduzione di beni in un deposito Iva può essere eseguita sia da soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato, sia da soggetti non residenti e comporta il materiale deposito della merce nei locali adibiti a deposito o in quelli limitrofi. Possono essere introdotti nel deposito beni di provenienza nazionale, beni comunitari o extracomunitari. Questi ultimi, però, devono essere immessi in libera pratica nel territorio dello Stato: l’introduzione non costituisce un’importazione in sospensione d’imposta ma un’importazione senza pagamento del l’Iva. A fronte di ciò è previsto il rilascio di una garanzia da parte del soggetto che provvede a immetterli.
L’introduzione in deposito può avvenire sia a cura del soggetto residente sia del non residente, che però si deve essere identificato direttamente in Italia o deve aver nominato un rappresentante fiscale. Anche il gestore del deposito può assumere la rappresentanza fiscale del non residente fino al momento in cui non avviene l’operazione di estrazione o finché non avviene la cessione della merce a un altro soggetto che risulta avere una propria posizione Iva nel territorio dello Stato. Il soggetto che ha introdotto la merce o il rappresentate fiscale deve presentare anche il modello Intrastat.
Le cessioni
Le merci introdotte nel deposito Iva possono essere vendute successivamente senza estrazione. Se a cedere il bene è un soggetto comunitario, l’acquirente nazionale dovrà integrare la fattura emessa dal cedente indicando che si tratta di un’«operazione non soggetta a Iva» in base all’articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl 331/93. Se il cedente, invece, è un soggetto non comunitario, il cessionario dovrà emettere autofattura sempre senza applicazione dell’Iva.
In presenza di una cessione di beni nazionali a un soggetto comunitario ma introdotti in un deposito Iva, dovrà essere emessa sempre fattura «non soggetta a Iva», nei confronti dello stesso cessionario e non del suo rappresentante fiscale: non si tratta di una cessione intracomunitaria.
L’estrazione dal deposito può essere effettuata solo da soggetti identificati ai fini Iva in Italia. Chi effettua l’estrazione è obbligato al “pagamento” dell’imposta. Inoltre se la merce estratta è destinata a rimanere in Italia, deve essere integrata la fattura senza Iva emessa dal cedente, nazionale o comunitario (così come chiarito dalla risoluzione 113/E/2003 e anche alla luce delle ultime modifiche apportate all’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72). Deve, invece, essere emessa un’autofattura se i beni sono stati acquistati da un soggetto passivo d’imposta extracomunitario, in quanto è disponibile solo una bolletta doganale.
Se la merce estratta è destinata a essere inviata all’estero quale oggetto di una cessione intracomunitaria o di una esportazione, l’estrattore porrà in essere, rispettivamente, un cessione non imponibile in base all’articolo 41 del Dl 331/93, con l’annotazione in fattura «inversione contabile», ovvero una cessione non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del Dpr 633/72, con l’annotazione in fattura «operazione non imponibile».
Se l’estrazione viene effettuata da chi ha introdotto i beni, la base imponibile su cui applicare l’Iva sarà la stessa indicata al momento dell’introduzione eventualmente maggiorata del valore delle prestazioni eseguite durante il deposito. Qualora i beni abbiano, invece, subito una o più cessioni finché erano all’interno del deposito, la base imponibile al momento dell’estrazione sarà data dal corrispettivo o valore dell’ultima cessione eventualmente aumentato – se non è già compreso – dell’importo delle eventuali prestazioni di servizi effettuate sui beni stessi durante la permanenza in deposito

Adempimenti differenziati
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia effettua un acquisto di beni da un soggetto passivo di un Paese dell’Unione europea. L’acquirente decide di introdurre direttamente
i beni, al momento della consegna, in un deposito Iva anziché farseli consegnare in un luogo indicato dallo stesso acquirente
Il soggetto passivo d’imposta italiano riceve la fattura dal cedente comunitario e la deve integrare senza applicazione dell’imposta e attraverso l’annotazione «operazione non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl 331/93». Deve presentare l’Intrastat
per l’acquisto effettuato
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia ha acquistato dei beni comunitari e introdotti, in fase di acquisto, all’interno di un deposito Iva. Mentre sono ancora in giacenza all’interno del deposito, l’acquirente rivende i beni a un altro soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia e non vengono estratti
Il soggetto passivo d’imposta nazionale proprietario della merce nel deposito Iva deve emettere fattura senza l’applicazione dell’Iva indicando che si tratta di «operazione non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl 331/93». Il depositario deve acquisire copia della fattura per documentare i passaggi
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia cede dei beni a un operatore di uno Stato comunitario. L’acquirente, al momento della consegna della merce, chiede di depositare
i beni all’interno di un deposito Iva anziché inviarli nel proprio Paese
Il venditore nazionale effettua una cessione non soggetta a imposta ai sensi dell’articolo 50-bis del Dl 331/93. La fattura andrà intestata all’acquirente comunitario. L’operazione non va inserita in Intrastat in quanto i beni non escono dallo Stato
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in un Paese comunitario ha la necessità di introdurre propri beni all’interno di un deposito Iva situato in Italia, in attesa di cederli a un soggetto passivo stabilito o in Italia o in un altro Stato Ue
L’operatore comunitario deve nominare un rappresentante fiscale in Italia a cui intestare la fattura. Il rappresentante fiscale al momento dell’introduzione della merce nel deposito dovrà integrare la fattura indicando che non è soggetta a Iva
Un soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia ha trovato un acquirente per alcuni beni introdotti in un deposito Iva in fase di acquisto. Il cessionario è un soggetto passivo d’imposta stabilito in uno Stato Ue a cui i beni vengono consegnati direttamente da un trasportatore incaricato dal venditore
Il cedente nazionale in questo caso effettua una cessione intracomunitaria non imponibile in base agli articoli 41 e 50-bis del Dl 331/93. Nella fattura che emetterà al momento dell’estrazione dal deposito dovrà inserire l’annotazione «inversione contabile».
Dovrà compilare anche il modello Intrastat.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Unico 2013

Al via la stagione della dichiarazione dei redditi con il modello Unico 2013, che può essere utilizzato da persone fisiche (lavoratori autonomi e imprenditori); società di persone; associazioni professionali; società ed enti soggetti all’Ires, cioè all’imposta sul reddito delle società, che, dal 2004, ha sostituito l’Irpeg, cioè la vecchia imposta sul reddito delle persone giuridiche. Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno, chi invece invia l’Unico in modalità telematica ha tempo fino al 30 settembre.

I soggetti esclusi dall’Unico
Non tutti i contribuenti sono obbligati alla dichiarazione unificata, modello Unico. Ad esempio, un contribuente, che come sostituto d’imposta deve presentare il modello 770 semplificato, è obbligato a presentare in via telematica tre distinte dichiarazioni: il modello Unico, che comprende le imposte sui redditi e l’Iva; il modello Irap; il modello 770 semplificato. Diverso è invece il discorso relativo a quei soggetti, principalmente le società di capitali che hanno un periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare, che devono presentare quattro distinte dichiarazioni: Iva; imposte sui redditi; Irap; modello 770, per le somme assoggettate a ritenuta e contributi previdenziali. Le dichiarazioni possono essere anche cinque nel caso in cui le società di capitali devono presentare sia il 770 semplificato, sia il 770 ordinario.

La scadenza
Per la presentazione dei modelli annuali, Iva, Irap e Unico 2013 compreso, la scadenza ordinaria è fissata per il 30 settembre 2013. Le persone fisiche, nonché le società di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all’agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (Dpr 22 luglio 1998, n. 322). Le società di capitali e gli altri soggetti Ires presentano le dichiarazioni entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti Ires con esercizio che coincide con l’anno solare, la scadenza è perciò sempre quella del 30 settembre.

La correttiva nei termini
Il contribuente che, dopo avere presentato la dichiarazione, si accorge di avere commesso errori o dimenticanze può presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”, barrando sul frontespizio la casella. Può essere il caso di un contribuente che, nel mese di agosto 2013, presenta il modello Unico 2013 persone fisiche e che, prima della scadenza del termine, fissata per il 30 settembre 2013, si accorge di avere dimenticato di indicare alcuni oneri sostenuti nell’anno 2012. Egli può presentare, entro il 30 settembre 2013, in via telematica un nuovo modello Unico, completo in tutte le sue parti, che sostituisce integralmente il primo modello Unico 2013 già presentato.

L’integrazione di Unico
Nel caso in cui il contribuente intende invece presentare una dichiarazione integrativa, sono previste tre caselle, la prima riguarda la “dichiarazione integrativa a favore”, la seconda riguarda “la dichiarazione integrativa”, cioè quella a sfavore del contribuente, e la terza serve solo per modificare l’originaria richiesta di rimborso (entro 120 giorni). Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2013 persone fisiche, parte seconda “guida alla compilazione della dichiarazione”, al paragrafo 3 “compilazione del frontespizio”, alla voce “integrazione della dichiarazione”, si legge che, scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Il contribuente che segnala nel frontespizio di presentare una “dichiarazione integrativa a favore”, barrando la relativa casella, specifica infatti che sta presentando una dichiarazione a favore dopo la scadenza del termine. La dichiarazione a favore del contribuente può riguardare errori od omissioni contenuti nel modello Unico 2012 presentato entro il 1° ottobre 2012 in via telematica. Per esempio, il contribuente che si è dimenticato di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello Unico 2012 presentato lo scorso anno nei termini, non è soggetto a sanzioni perché presenta una dichiarazione “bonaria”: il contribuente, cioè, corregge una dichiarazione nella quale ha pagato più di quanto doveva. La correzione si esegue, presentando l’Unico 2012, entro il 30 settembre 2013, barrando la casella “dichiarazione integrativa a favore” e senza pagare alcuna sanzione.

L’integrazione di Unico a sfavore con sanzioni e interessi
Il contribuente si può “ravvedere” per integrare a favore del Fisco una dichiarazione annuale Iva, redditi o Irap già presentata precedentemente. Il contribuente che segnala nel frontespizio di presentare una “dichiarazione integrativa”, specifica infine che sta presentando una dichiarazione a suo sfavore, cioè con l’indicazione di maggiori somme dovute. In proposito, nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2013 persone fisiche, parte seconda “guida alla compilazione della dichiarazione”, al paragrafo 3 “compilazione del frontespizio”, alla voce “dichiarazione integrativa”, sono previste due caselle. La prima casella deve essere barrata:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste all’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; può essere il caso, ad esempio, di un contribuente che ha presentato nei termini l’Unico 2012 e intende integrarlo per indicare alcuni redditi che aveva omesso in sede di presentazione di Unico 2012; questa dichiarazione può essere presentata entro il 30 settembre 2013, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche; sono dovuti i maggiori tributi, le sanzioni in misura ridotta e gli interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del Dpr 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minore reddito o, comunque, da cui consegua un minore debito d’imposta o un maggiore credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni; per le maggiori somme dovute, scaduti i termini per fruire della riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, le somme dovute, se non versate, le sanzioni e gli interessi saranno chiesti dall’agenzia delle Entrate e dagli istituti previdenziali per gli eventuali contributi dovuti.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa”, è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Entro 120 giorni il rimborso si può modificare in compensazione
E’ anche prevista la casella “dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)”, che deve essere barrata solo in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, che modifica l’originaria scelta di richiesta del rimborso del credito, da usare in compensazione, a condizione che il rimborso non sia stato erogato anche in parte. In pratica, viene concessa una nuova chance ai contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell’Irap, si “pentono” di avere chiesto l’eccedenza a rimborso e vogliono modificarla in credito da usare in compensazione. Per modificare la scelta espressa in dichiarazione hanno 120 giorni di tempo. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. La modifica da rimborso in compensazione, da fare entro 120 giorni, è prevista dal nuovo comma 8-ter, inserito nell’articolo 8, del Dpr 322/1998, dall’articolo 7, comma 2, lettera i), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, cosiddetto “decreto sviluppo”. Esso stabilisce che all’articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: “8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione”.

2 maggio 2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’Imu congelata che effetto avrà sul 730?

Anche se la proroga del pagamento del primo acconto Imu sull’abitazione principale sarà approvata tra pochissimi giorni, come dichiarato ieri mattina al Senato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, sarebbe auspicabile definire entro il 16 maggio prossimo l’eventuale eliminazione o riduzione dell’Imu sull’abitazione principale. Entro questa data, infatti, i dipendenti e i pensionati devono presentare al proprio sostituto d’imposta il modello 730/2013, relativo al 2012, nel quale possono decidere di destinare parte dell’eventuale credito relativo all’Irpef o alle addizionali al pagamento dell’imposta municipale. Nel quadro I del modello, infatti, può essere indicato l’importo da dirottare per la compensazione nel modello F24, il quale va presentato in banca anche se è di importo pari a zero.
Se l’abolizione dell’Imu per l’abitazione principale arriverà dopo la presentazione della dichiarazione semplificata, il credito del 730, trasferito in F24 e non utilizzato per la compensazione dell’imposta municipale (non più dovuta o rinviata), potrà essere recuperato solo correggendo l’originario 730/2013 già consegnato. Si potrà presentare in alternativa un modello 730/2013 integrativo entro il 25 ottobre 2013, l’Unico PF 2013 “correttivo nei termini” entro il 30 settembre 2013 o l’Unico PF 2013 “integrativo a favore” entro il 30 settembre 2014. Altrimenti, si potrà attendere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno, per il 2013, cioè il 730/2014 o l’Unico PF 2014.
La consegna della dichiarazione semplificata al proprio datore di lavoro o all’ente previdenziale (che ha precedentemente comunicato di prestare l’assistenza fiscale) scadeva ieri, ma con il Dpcm 26 aprile 2013 è stata prorogata al 16 maggio 2013. Per i contribuenti che scelgono la consegna del modello 730/2013 a un Caf o a un intermediario abilitato, invece, la scadenza è rimasta il 31 maggio 2013.
Se la riduzione o l’eliminazione dell’Imu sull’abitazione principale non sarà decisa entro il prossimo 16 maggio e il 730/2013 verrà consegnato al sostituto d’imposta con un importo errato di credito da utilizzare in compensazione per l’Imu, si potrà modificare quanto indicato, presentando a un professionista abilitato o a un Caf entro il 25 ottobre 2013 un nuovo modello 730/2013, completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo”, presente nel frontespizio. Se a quella data sarà definita l’eliminazione dell’Imu sull’abitazione principale, nel quadro I si potrà indicare l’importo del credito che si intende comunque destinare alla compensazione in F24 dell’Imu dovuta per terreni o immobili non prima casa. Dovranno essere compilati anche i righi F9 e F10. Il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre 2013 (circolare dell’agenzia delle Entrate, 9 aprile 2008, n. 36/E, punto 4). In tutti e tre i casi, il credito trasferito in F24 e non utilizzato potrà essere recuperato, ma comunque non prima di dicembre 2013 (caso del 730 integrativo).
Pertanto, ipotizzando che l’Imu sull’abitazione principale venga abolita o modificata già per il 2013, nel 730/2013 è preferibile non chiedere il trasferimento del credito in F24 e recuperarlo tramite il conguaglio, che farà il sostituto d’imposta nei primi giorni di agosto 2013 (settembre per i pensionati). Se, invece, l’Imu sull’abitazione principale verrà abolita dal 2014 o non verrà affatto eliminata, la scelta di non destinargli parte del credito del 730 sarà azzeccata, solo se la prevista proroga del pagamento della prima rata sarà successiva rispetto al rimborso del credito da parte dei sostituti d’imposta, cioè successiva ai primi giorni di agosto 2013.
Come comportarsi
01| IN CASO DI ABOLIZIONE
Se l’Imu sull’abitazione principale verrà abolita già per il 2013, è preferibile non chiedere, nel modello 730/2013, il trasferimento del credito in F24 per la compensazione dell’imposta municipale (non più dovuta), in quanto la via più veloce per recuperare il credito trasferito e non utilizzato, è quella del 730 integrativo, con il recupero a conguaglio nei primi giorni di dicembre 2013
02|SE L’IMU RESTA
Nel caso in cui l’Imu sull’abitazione principale non venga eliminata, conviene non destinargli parte del credito del 730/2013, solo se la prevista proroga del pagamento della prima rata sarà successiva rispetto al rimborso del credito da parte dei sostituti d’imposta

03|L’INTEGRAZIONE
Se l’eliminazione dell’Imu sull’abitazione principale sarà decisa dopo il prossimo 16 maggio e la dichiarazione semplificata (730/2013), consegnata entro questa data al sostituto d’imposta, destina una parte del credito in compensazione dell’imposta municipale, si potrà modificare quanto indicato nel modello, presentando a un professionista abilitato o a un Caf, entro il 25 ottobre 2013, un nuovo modello 730/2013 integrativo

04|IL NUOVO UNICO
In alternativa al modello 730 integrativo, per correggere il quadro I, si potrà presentare l’Unico 2013 Persone fisiche, chiedendo a rimborso, o riportando all’anno successivo, il credito non compensato.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Anagrafe tributaria, così cambia la modalità di comunicazione di premi e polizze

Per le compagnie di assicurazione cambiano le modalità telematiche di invio all’anagrafe tributaria delle comunicazioni relative ai premi e ai contratti assicurativi sottoscritte da clienti persone fisiche. Le nuove modalità di invio semplificano l’adempimento unificando in un unico tracciato le informazioni da comunicare. Il primo appuntamento con le nuove regole è fissato per il 4 dicembre con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.

Per le informazioni del 2013 la scadenza è quella del 30 aprile del 2014 con modifica però del canale di comunicazione che non sarà più quello di Entratel o Fisconline, ma sarà il nuovo canale di comunicazione Sid (sistema di interscambio dati). Lo stesso che a ottobre verrà utilizzato dagli altri intermediari per comunicare all’anagrafe tributaria le informazioni di dettaglio dei rapporti finanziari detenuti dai contribuenti.

Il nuovo modello e il nuovo tracciato delle comunicazioni che le assicurazioni dovranno utilizzare è contenuto nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2013. L’adempimento impone alle compagnie di assicurazione di trasmettere all’Anagrafe tributaria l’elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; che hanno versato delle somme a forme di previdenza complementare ovvero che hanno versato contributi al Servizio sanitario nazionale. Dalla comunicazione sono esclusi i contratti relativi alla responsabilità civile e all’assistenza e le garanzie accessorie.

La comunicazione, alimentando l’anagrafe tributaria, ha lo scopo precipuo di fornire al fisco delle informazioni idonee a ricostruire la capacità contributiva dei singoli contribuenti interessati. Proprio in ragione di tale finalità il provvedimento in questione stabilisce che l’inserimento in anagrafe deve, però, ridurre al minimo l’utilizzazione dei dati personali mediante analisi eseguite in modo anonimo. In particolare, l’identificazione dei contribuenti deve essere fatta solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.

È pur vero che i dati così acquisiti vengono elaborati nelle nuove procedure del redditometro e servono all’Agenzia per verificare la congruità dei redditi dichiarati dai contribuenti. Pertanto l’utilizzo individuale dei dati sarà realizzato o nel corso di specifici controlli diretti ovvero nella determinazione automatica della posizione fiscale del contribuente con riferimento alla realizzazione di accertamenti sintetici reddito metrici.

La vera novità del tracciato, come già evidenziato, è costituita dall’unificazione dello stesso per quanto riguarda i premi e i contratti assicurativi. Inoltre, le istruzioni che accompagnano il tracciato disegnano un percorso che la compagnia deve seguire per il buon esito della trasmissione dei dati. In particolare, vengono previsti degli specifici step: compilazione del modello con specifica dei campi e delle regole di riferimento; controllo formale che viene operato direttamente dall’operatore utilizzando il programma fornito dall’Agenzia delle Entrate.

Controllo in anagrafe tributaria che viene effettuato direttamente dal sistema dell’Agenzia che analizza le comunicazioni e scarta quelle irregolari, evidenziando il relativo motivo di rigetto. Ogni invio consente comunque all’assicurazione, in un secondo momento, di sostituire il file inviato ovvero di cancellarlo. La sostituzione del file deve essere integrale.
1 maggio 2013

Fonte: Il Sole 24 Ore

Produttività, le regole per la detassazione. Circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività.
Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio, infatti, è stata prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% sulla retribuzione di produttività, fino a 2.500 euro lordi, per i soggetti che nel 2012 hanno conseguito redditi da lavoro dipendente non superiori a 40mila euro.

La circolare chiarisce, prima di tutto, che “ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l’anno 2012, cui è subordinato l’accesso al regime sostitutivo in esame, rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (come ad
esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), conseguiti dal soggetto nell’anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del Dl 93 del 2008″.

Nel paragrafo dedicato alla determinazione dell’imposta sostitutiva l’Agenzia specifica che “il sostituto d’imposta calcola le ritenute fiscali da operare dopo avere sottratto dalla retribuzione da assoggettare ad imposta sostitutiva le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10% deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali”. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 2.500 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

La circolare, che è stata oggetto di un ampio articolo di approfondimento su Il Sole 24 Ore in edicola il 1° maggio, contiene anche le informazioni sugli adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente e le istruzioni per la prima applicazione delle nuove disposizioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore