Direttiva 34/2013 che abroga le direttive quarta e settimana relative, rispettivamente, a bilanci di esercizio e bilanci consolidati

Informativa di bilancio stratificata in base alle dimensioni delle imprese. È quanto prevede la direttiva 34/2013 che abroga le direttive quarta e settimana relative, rispettivamente, a bilanci di esercizio e bilanci consolidati: il recepimento dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015 per l’applicazione ai bilanci 2016.
L’articolo 6, relativo ai principi generali di redazione dl bilancio, precisa che le voci esposte nei bilanci di esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente (anche) al principio generale della continuità aziendale e il considerando 16 ribadisce che, per garantire la comparabilità e l’equivalenza delle informazioni, i criteri di rilevazione e valutazione dovrebbero includere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il principio di competenza.
L’articolo 6, poi, conferma gli attuali principi generali di redazione del bilancio ampliandone l’elencazione, prevedendo che la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengano conto della sostanza dell’operazione o del contratto: tuttavia, gli Stati membri possono esentare le imprese da tale obbligo. Non si tratta di una novità in senso assoluto, perché già l’attuale articolo 4 della quarta direttiva, dopo le modifiche apportate dalla direttiva 51/2003, prevede che gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva relativa ai conti consolidati. Il legislatore nazionale ha recepito la disposizione in questione con la criptica formulazione, introdotta nell’articolo 2423-bis del Codice civile, di «funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». Peraltro, tale previsione, in base alle disposizioni contenute nei successivi articoli, è circoscritta a ipotesi ben delineate, costituite dai contratti di pronti contro termine e di retrolocazione finanziaria (lease back).
Per la contabilizzazione dei contratti di leasing, invece, il legislatore nazionale non ha confermato tale principio: il recepimento della direttiva 34/2013 potrebbe essere l’occasione per recepirlo, parificando tra l’altro, le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile con quelle che lo redigono in base principi contabili internazionali.
Tornando all’informativa contenuta nella nota integrativa, l’articolo 16 e il considerando 24 prevedono, per tutte le imprese, l’indicazione dei principi contabili adottati nella redazione del bilancio: per l’Italia, si tratta dei principi emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic).
Inoltre, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative a importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali: questo, perché nello schema di conto economico sono scomparse le voci relative a proventi e oneri straordinari, eliminando così qualsiasi diatriba circa la straordinarietà o meno di tali componenti. Questo aspetto si rifletterà sulle disposizioni relative all’Irap che dovranno essere rivedute.

fonte: Il Sole 24 Ore

Detrazione del 36-50% anche per la seconda casa.

Sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta una detrazione dall’Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013).
Interventi agevolati
L’agevolazione consiste nella possibilità di ridurre l’Irpef lorda da pagare del 36-50% delle spese sostenute, nei limiti di 48mila euro per unità immobiliare (96mila euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria (anche ordinaria per le parti comuni condominiali), di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, «effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze».
Sono agevolati anche i cosiddetti «altri interventi» indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettere da c )a l), Tuir, come la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione di atti illeciti di terzi, la cablatura di edifici, il contenimento dell’inquinamento acustico, le misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, la riduzione degli infortuni domestici e il conseguimento di risparmi energetici (compreso il fotovoltaico).
Non è necessario che l’unità immobiliare oggetto dell’intervento agevolato sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca lì la propria residenza.
Non si può applicare l’incentivo fiscale nell’ipotesi in cui vengano realizzate nuove costruzioni, o, comunque, realizzati volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale, in quanto gli edifici agevolati devono essere già censiti al Catasto o deve essere stato già richiesto l’accatastamento.
L’agevolazione Irpef del 36-50% spetta anche nel caso di interventi edilizi riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla vendita dell’immobile. In particolare, lo sconto fiscale, che spetta all’acquirente, è pari al 36-50% del 25% del prezzo risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l’importo massimo di 48mila euro (96mila euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). L’agevolazione spetta solo per l’acquisto di unità immobiliari situate in edifici che siano stati completamente oggetto degli interventi di recupero edilizio agevolati. Si parla, infatti, di lavori su «interi fabbricati» e non solo su una parte di essi. È negata l’agevolazione anche nel caso in cui l’intervento, solo su una parte del fabbricato, sia rilevante.
Soggetti agevolati
Può usufruire della detrazione Irpef del 36-50% chi contemporaneamente ha sostenuto le spese agevolate, è un soggetto passivo dell’Irpef (residenti o non) ed è possedere o detenere, «sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi». Relativamente a quest’ultimo punto, possono beneficiare dell’agevolazione il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione), l’inquilino, il comodatario, il socio di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatario di alloggio anche se non ancora titolare di mutuo individuale (possessore) o quello di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore). Le istruzioni del modello Unico PF comprendono tra i titoli idonei a detenere l’immobile anche la concessione demaniale.
La detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie spetta anche ai familiari conviventi del proprietario, dell’inquilino, del comodatario o del titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione) sull’immobile oggetto dell’intervento, a patto che sostengano le spese dell’intervento a loro fatturate tramite bonifico e che la convivenza nell’abitazione da ristrutturare esista già al momento in cui iniziano i lavori. Questo evento va certificato con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50 per cento.
Quindi, se quando si iniziano i lavori, il familiare che vuole effettuare e pagare le opere non convive nell’abitazione da ristrutturare con il familiare possessore o detentore dell’immobile, l’unica possibilità che ha di ottenere l’agevolazione del 36-50% è quella di possedere o detenere lui l’immobile. Quindi, se non si rispettano i requisiti come familiare convivente, deve essere il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale sull’immobile, l’inquilino, il comodatario o il socio di cooperative. Ciò deve essere verificato alla data di inizio del lavori e indipendentemente da dove ha la residenza.
I CASI
Solo il condominio sconta la tinteggiatura interna
È manutenzione ordinaria (detraibile al 36-50% solo per le parti comuni condominiali) la semplice tinteggiatura interna di pareti «senza limitazioni per materiali e colori», che, anche se sono diversi da quelli precedenti, non consentono di far rientrare l’intervento tra le manutenzioni straordinarie. Ciò vale anche se la tinteggiatura è preceduta dal rifacimento di intonaci. Per l’esterno, sono considerate manutenzioni ordinarie la tinteggiatura esterna, «conservando materiali e colori preesistenti» o le «tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori». Ciò anche se la tinteggiatura è preceduta dal rifacimento degli intonaci o dei rivestimenti.
Bonus per la pittura dei muri esterni.
Sono interventi di manutenzione straordinaria (detraibile al 36-50% anche per le singole abitazioni) la tinteggiatura esterna con «rifacimento modificando materiali e/o colori» o il rifacimento di intonaci, seguito dalla «tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori». È compresa nella manutenzione straordinaria, secondo la risoluzione Dre Lombardia n. 69429/1999, e n. 1509/1999, infine, la «tinteggiatura della facciata esterna con raschiatura degli intonaci e successiva tinteggiatura con manto protettivo traspirante e impermeabilizzante con modifica di materiali e colori». Occorre tener conto del carattere assorbente della categoria superiore rispetto a quella inferiore.
Escluse dal beneficio le Srl trasparenti.
Non possono beneficiare della detrazione Irpef del 36-50% sul recupero del patrimonio edilizio, i soci delle società a responsabilità limitata, che hanno fatto l’opzione per la piccola trasparenza dell’articolo 116, Tuir, nonostante il fatto che, per applicare il suddetto metodo di imputazione del reddito, debbano essere obbligatoriamente tutti persone fisiche, quindi, soggetti ad Irpef. Anche se le Entrate non hanno mai fornito alcuna motivazione giuridica di questa esclusione, si segnala che la dichiarazione dei redditi delle società di capitali (Unico SC), a differenza di quella delle società di persone, non prevede alcun riferimento (quadro o istruzioni) all’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie.
L’alternativa
Se non rispettano i requisiti ecologici per ottenere il beneficio fiscale del 55-65%, possono essere detraibili dall’Irpef lorda al 36%-50% le spese per i lavori «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia». Sono agevolati, ad esempio, i generatori di calore ad alto rendimento o gli altri impianti che producono energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
In attesa di proroga
La detrazione del 55-65% sugli interventi per il risparmio energetico «qualificato» scadrà il 31 dicembre e, se non verrà prorogata, l’unica possibilità per beneficiare di sconti relativi a queste spese dopo questa data sarà quella del 36-50%
Fotovoltaico
I pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica possono rientrare nel bonus del 36-50%, ma le “tariffe incentivanti” per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici e il premio aggiuntivo per gli impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione del 36-50%. La detrazione del 36-50%, invece, è cumulabile con lo scambio sul posto.

fonte: Il Sole 24 Ore

Ristrutturazioni – Per il bonus del 36-50% dati catastali in Unico

Per usufruire della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) sugli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti Irpef devono effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, «detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Comunicazione all’Asl
Solo in specifici casi i contribuenti devono spedire, prima dell’inizio dei lavori, all’Asl territorialmente competente (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno), una comunicazione con i dati identificativi delle imprese esecutrici dei lavori. Questa raccomandata, però, non deve essere inviata, se ciò non è obbligatorio per il Testo Unico sulla sicurezza (articolo 99, comma 1, decreto legislativo 81/2008).
La comunicazione, quindi, va inviata solo per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea) o per quelli in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a duecento uomini-giorno (per esempio, il cantiere richiede dieci lavoratori per 20 giorni).
Dati catastali in Unico
Per usufruire della detrazione, poi, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, a pena di decadenza dell’agevolazione. Vanno indicati nel modello Unico anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore, per esempio dall’inquilino o dal comodatario (che è diverso dal familiare convivente, per il quale non serve alcun contratto di comodato).
Documentazione da conservare
Infine, è necessario conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria (provvedimento 2 novembre 2011) le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento, l’eventuale comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta fino al 2011, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali), la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori (per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi).
Vanno anche conservate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, relativamente alla tipologia di lavori da realizzare, come la concessione edilizia, il permesso a costruire, la Scia, la Dia o la comunicazione di inizio lavori in Comune (con o senza alcuna relazione a tecnica).
Questi documenti, però, non sono sempre necessari per beneficiarie della detrazione del 36-50 per cento. Ad esempio, sono attività edilizie libere le manutenzioni ordinarie per le parti comuni (piccole riparazioni, sostituzione finiture, integrazioni impianti) e le eliminazioni di barriere architettoniche, purché non si vada a modificare la sagoma esterna dell’edificio con rampe e ascensori, opere temporanee, serre mobili, movimenti terra a fini agricoli, ricerche nel sottosuolo. Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50%, va sottoscritta e conservata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, in base alla normativa edilizia vigente.
La dichiarazione del professionista
Dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione di un professionista abilitato, relativa all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili al 36-50%) di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro, non è più necessaria al fine dei controlli, neanche considerando che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l’importo massimo è stato elevato da 48mila euro a 96mila euro (circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.3).
In fattura non serve inserire il costo della manodopera.
Come va compilata la fattura per poter beneficiare della detrazione del 36-50%?
Dal 14 maggio 2011 non è più obbligatorio indicare il costo della manodopera nelle fatture emesse nei confronti dei soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni o di quella Irpef o Ires del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. La semplificazione è stata introdotta dal decreto sviluppo 2011, il quale ha anche eliminato l’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara, prima dell’inizio dei lavori, la comunicazione. Le Entrate hanno anche confermato che la semplificazione si applica per tutte le fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011 (anche se evidentemente riferite a lavori o interventi conclusi in data anteriore). L’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture agevolabili al 36% o al 55%, semplifica la compilazione del documento Iva da parte delle imprese che hanno eseguito i lavori, le quali devono comunque continuare a indicare in fattura la descrizione e il valore degli eventuali beni significativi, nei casi in cui il committente dell’intervento richieda l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% riservata alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ai restauri e risanamenti conservativi e alle ristrutturazioni edilizie di abitazioni.
Comunicazione Asl da integrare se subentrano altre imprese.
Se all’inizio dei lavori non si conoscono i dati di tutte le imprese che effettueranno l’opera, come va spedita la comunicazione alla Asl?
Se le imprese non operano contestualmente e i lavori iniziano prima della scelta di tutte le imprese, la comunicazione va inviata prima dell’inizio dei lavori della prima impresa e poi integrata con nuove comunicazioni prima dell’inizio dei lavori di ciascuna impresa (anche ditta individuale senza dipendenti) che interviene nel cantiere; l’omissione della preventiva comunicazione alla Asl «provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra fiscale vigente» (circolare 121/E/1998).
L’invio all’azienda sanitaria deve contenere tutti i dati.
Quali dati vanno inseriti nell’eventuale comunicazione da spedire preventivamente all’inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente?
In questa comunicazione, da inviare mediante raccomandata, con ricevuta
di ritorno, vanno indicati i seguenti dati:
– la generalità del committente dei lavori
e l’ubicazione dell’immobile oggetto di lavori;
– la natura dell’intervento da realizzare;
– i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
– la data presunta di inizio dei lavori.
Documentazione da conservare per 15 anni.
La detrazione del 36-50% deve essere suddivisa in 10 anni, partendo da quello in cui la spesa è stata pagata. L’agenzia delle Entrate, quindi, potrebbe effettuare i controlli in ciascun periodo d’imposta in cui la detrazione viene eseguita nelle dichiarazioni dei redditi e non solo per l’anno in cui viene effettuato il pagamento della spesa. Considerando che l’ultimo anno accertabile è il decimo, successivo a quello in cui la spesa è stata pagata, il termini di decadenza quinquennale per l’accertamento decorre dall’anno in cui si è fruito dell’ultimo decimo della detrazione. Ad esempio, per una spesa pagata nel 2013, la detrazione viene ripartita dal 2013 al 2022 e la documentazione va conservata fino alla fine del 2027.
Senza sicurezza in cantiere si perde il beneficio.
Se nell’esecuzione dell’intervento edilizio vengono violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro e nei cantieri o, con riferimento agli operai utilizzati dalla ditta durante l’esecuzione dei lavori nella unità immobiliare, vengono violate le obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle Entrate territorialmente competente, il contribuente perde il diritto alla detrazione. Questa, comunque, non si perde, se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della ditta esecutrice dei lavori (articolo 4 della legge 15/1968), attestante l’osservanza delle disposizioni.
È ancora necessario tenere le ricevute Ici.
Anche se l’Ici è stata sostituita dall’Imu dal 2012, «ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione, restano valide le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011», quindi, i contribuenti sono ancora tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, le ricevute di pagamento dell’Ici se dovuta. Se a chiedere l’agevolazione è un soggetto non tenuto al pagamento dell’Ici, come, ad esempio, l’inquilino, non è necessaria la conservazione delle copie delle ricevute, in quanto l’imposta è pagata dal proprietario dell’unità immobiliare. Lo stesso vale per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali.
01 | CAUSALE DESCRITTIVA.
Per evitare il non riconoscimento della detrazione del 36-50% (65% per le misure antisismiche, in base alle modifiche del decreto ecobonus) è consigliabile inserire nella causale del bonifico bancario o postale i rispettivi riferimenti normativi, anche se ciò non sarebbe previsto dalla norma, la quale richiede solo la “causale del versamento”, che potrebbe essere anche descrittiva
02 | CAUSALE NORMATIVA.
Se la fonte normativa viene inserita deve essere quella corretta, quindi, per il 36-50% va indicato l’articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir)
03 | CAUSALE GENERICA.
La direzione regionale dell’agenzia delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all’interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381, che non si può beneficiare della detrazione del 36-50% se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento del Tuir (si veda l’articolo riportato su «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013)
04 | CAUSALE INERENTE.
La risoluzione della Direzione regionale dell’agenzia delle Entrate del Piemonte, comunque, ha ritenuto ammissibile, in luogo della precisa norma (articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (articolo 4, comma 1, lettera c, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

fonte: Il Sole 24 Ore

Perdite su crediti con il vincolo del bilancio: chiarimenti forniti nella circolare 26/E/2013

Perdite su crediti legate a doppio filo al bilancio. La condizione necessaria per la deduzione è il preventivo passaggio nel conto economico civilistico. È uno dei chiarimenti forniti nella circolare 26/E/2013, che non è intervenuta nello specifico della compilazione dei campi di Unico 2013. Da valutare con attenzione anche i passaggi contenuti nel documento di prassi sulla gestione degli accantonamenti per svalutazioni e rischi su crediti, poiché si tratta di un aspetto molto controverso soprattutto sull’utilizzo del fondo rischi su crediti. Ma vediamo nel dettaglio.
Nel modello
Il passaggio in conto economico della perdita su crediti può avvenire anche a titolo di svalutazione (voce B.10B), non necessariamente tramite una vera e propria perdita (voce B.14), pertanto una svalutazione che presenta i requisiti per essere dedotta (inesigibilità definitiva e inconsistenza patrimoniale del debitore certificata, per esempio, dal legale di parte), determina un componente negativo rilevante nella determinazione dell’imponibile fiscale.
A questo punto, però, si presenta il problema della corretta compilazione del modello Unico 2013, nel quale le svalutazioni sono trattate come componenti negativi sempre e necessariamente disciplinati dall’articolo 106 del Tuir, quindi con una deducibilità limitata al dato forfettario dello 0,5% del totale dei crediti esistenti alla fine di un esercizio.
Nel prospetto inserito nel quadro RS di Unico, infatti, si parla di svalutazioni contabili solo associandole alla disciplina della deduzione forfettaria: nel rigo RS 67, colonna 1, va indicato il dato contabile, mentre nella colonna 2 l’ammontare deducibile che non può superare lo 0,5% del valore totale dei crediti al 31 dicembre 2012. Pertanto una svalutazione di un credito di modesta entità scaduto da sei mesi, se collocato nella parte contabile del prospetto al rigo RS 67, colonna 1, poi incontra il blocco alla deducibilità se lo 0,5% dell’ammontare dei crediti non è capiente.
Il problema (già segnalato sul Sole 24 Ore di lunedì 8 aprile) è superabile solo considerando queste svalutazioni, in realtà, come perdite vere e proprie, e quindi da inserire nel rigo RS 65, dove non incontrano alcun limite alla deducibilità. Di conseguenza, si potrebbe provare a “decodificare” nel seguente modo le istruzioni al prospetto del modello Unico 2013 per le società di capitali:
– al rigo RS 65, colonna 1, le perdite su crediti e le svalutazioni che presentano i requisiti per la deducibilità integrale;
– al rigo RS 67 le svalutazioni che non presentano i requisiti per la deducibilità integrale, ma solo quelli per la deducibilità forfettaria.
Gli accantonamenti rischi
Un passaggio significativo della circolare 26/E/2013, con riflessi sulla compilazione del prospetto del modello Unico, è quello dedicato al coordinamento tra nuove norme e articolo 106 del Tuir, cioè la deduzione forfettaria di svalutazioni e accantonamenti. La circolare 26/E/2013 chiarisce che il fondo fiscale previsto dall’articolo 106 del Tuir (insieme delle deduzione forfettarie dello 0,5%) è un fondo indistinto che va utilizzato di fronte a qualunque perdita su credito che abbia i requisiti della deducibilità in base all’articolo 101, comma 5, del Tuir. Ciò a prescindere dalla circostanza che il fondo sia stato alimentato dalla svalutazione del credito verso Tizio e la perdita deducibile si sia verificata nel confronti del debitore Caio.
Il fondo fiscale viene così diminuito dagli utilizzi per perdite. Solo a questo punto il dato netto va confrontato con l’ammontare del 5% dei crediti per valutarne la capienza. L’utilizzo per perdite deducibili va eseguito anche se il fondo è stato costituito senza analizzare il singolo credito ma operando per masse: in tal caso la perdita va comunque imputata al fondo dedotto e risulta deducibile solo per eventuale eccedenza rispetto al primo dato.
Un problema, invece, non affrontato è la valutazione della deducibilità forfettaria in base all’articolo 106 del Tuir per quelle perdite su crediti (non svalutazioni o accantonamenti) che non presentano i requisiti per la deducibilità integrale. Quando si potrebbe verificare una simile circostanza? Un esempio è rappresentato dalla remissione di un debito che non presenta i requisiti richiesti dalla circolare. Allo stato attuale, tale operazione sembra letteralmente esclusa da quelle che generano la deducibilità forfettaria. Comunque una conferma sul punto da parte del l’agenzia delle Entrate sarebbe opportuna.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sul Sole 24 Ore di lunedì 12 agosto un ampio approfondimento dedicato alla circolare 26/E/2013 sulle perdite su crediti. Tra le questioni affrontate e risolte dal documento di prassi, la possibilità di procedere alla deduzione in caso di cessione del credito a intermediari finanziari e la decorrenza delle nuove norme introdotte dal Dl 83/2012 già a partire dallo scorso esercizio.

Le verifiche da fare prima di pagare Unico

  • Calcolo della maggiorazione
  • eventuale esonero dall’Irap
  • applicazione della maxi-Ires per le società di comodo
  • impatto dei costi di deduzione ridotti per le auto aziendali
  • adeguamento agli studi di settore.

Cinque verifiche finali prima di versare le imposte di Unico con lo 0,4% entro domani. La scadenza riguarda i contribuenti soggetti a studi di settore ma anche le società di capitali che hanno approvato il bilancio sfruttando i tempi supplementari fino al 30 giugno.

  1. Il calcolo della maggiorazione. Lo 0,4% da versare in più rispetto a chi ha già pagato a luglio ha natura di interesse corrispettivo. Va calcolata sull’intera imposta dovuta e si somma a essa senza distinzione di codice tributo nel modello F24. Come affermato nella circolare 27/E/2013 – in linea con il parere 263000 del 2 luglio 2012 dell’Avvocatura generale dello Stato – eventuali versamenti in difetto non comportano la fattispecie del versamento tardivo ma semplicemente insufficiente. Pertanto, la sanzione ordinaria del 30% sugli importi non adeguati sarà commisurata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto effettivamente dovuto, maggiorazione compresa.
  2. Esenzione Irap. Tra le ultime verifiche cui è opportuno porre attenzione c’è anche l’analisi (o la rianalisi) della soggettività passiva delle persone fisiche, sia professionisti che imprese, all’Irap. In particolare, si possono manifestare delle situazioni per cui il contribuente nell’anno 2011 era sprovvisto del requisito dell’autonoma organizzazione, mentre nel 2012, per esempio perché è stato assunto un dipendente, si è manifestata la soggettività passiva al tributo. In tutti questi casi si deve procedere sia al versamento a saldo che in acconto, con maggiorazione. Nel caso contrario (assenza di soggettività passiva Irap), chi scrive ritiene che il comportamento al contempo più corretto e più semplice sia quello di non compilare la dichiarazione e di non procedere ad alcun versamento.
  3. Maxi-Ires sulle comodo. I soggetti Ires di comodo devono invece verificare di aver compilato il quadro RQ di Unico Sc e trasferito sul modello F24 la maggiorazione Ires del 10,5%, ulteriormente aumentata dello 0,4 per cento. Tale maggiorazione Ires deve essere applicata sia in relazione al saldo che agli acconti dovuti. Va comunque ricordata la possibilità di applicare il metodo previsionale e, pertanto, laddove si ritenga di “uscire” dalle comodo nel 2013, di versare gli acconti con il solo 0,4% in più.
  4. Deducibilità costi auto. Tra le modifiche normative che impattano sulla determinazione degli acconti relativi 2013 c’è anche la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni: per le auto aziendali la deduzione scende al 20%, mentre per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti si passa al 70 per cento. Nel determinare gli acconti sul 2013, infatti, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove percentuali.
  5. Adeguamento a Gerico. I soggetti che non risultano congrui alle risultanze di Gerico, ma che hanno intenzione di adeguarsi, determineranno la misura dei versamenti in modo diverso a seconda che la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi presentino, o meno, uno scostamento dal ricavo puntuale superiore a dieci punti percentuali.

L’articolo 2, comma 2-bis, del Dpr 195/1999 prevede, infatti, che l’adeguamento, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui si applica per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3% sullo scostamento, se superiore al 10 per cento. Pertanto, in caso di adeguamento, nell’F24 dovrà trovare spazio anche tale maggiorazione (codice tributo «4726» per le persone fisiche o il «2118» per i soggetti diversi dalle persone fisiche) oltre a quella dello 0,4 per cento.
Sarà inoltre possibile, sempre entro domani, effettuare l’adeguamento per l’Iva senza il pagamento di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo «6494».