Decretone 2019: Quota 100, Opzione Donna, Ape sociale

In primo piano

Con due tempestivi messaggi l’Inps ha fornito le prime istruzioni per le procedure di richiesta delle  pensioni anticipate previste dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Ricordiamo che il decreto  ha istituito e/o prorogato le seguenti misure :  

  1. Quota 100: trattamento di pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi 
  2. Pensione anticipata ordinaria  a qualunque età e con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita per il periodo 2019-2026;
  3. Opzione Donna per le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018,  35 anni di contributi e  un’età minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome
  4. Ape sociale: pensione anticipata a 63 anni, con indennità-ponte fino alla pensione di vecchiaia riservata ad alcune categorie di lavoratori istituita dalla legge di stabilità 2017 e prorogata fino a fine 2019. 

Per le  tipologie da 1 a 3 il  messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019 precisa che le domande possono essere presentate accedendo con  le  proprie credenziali (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) sul sito www.inps.it,  e compilando e inviando  la domanda telematica disponibile fra i servizi on line,  nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati  di altri intermediari o utilizzando i servizi del Contact center telefonico INPS.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

  1. per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
  2. per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
  3. per la pensione anticipata c.d. Opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione. La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

Per quanto riguarda l’APE sociale invece, nel messaggio 402  2019 l’INPS informa che in  attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni,  è già possibile presentare  domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. da parte de i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedentie che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

L’istituto infine raccomanda che i soggetti già in possesso dei requisiti possono presentare contestualmente  domanda di verifica delle condizioni di accesso (ECOCERT) e  anche la domanda dell’indennità  APE sociale.

fonte: INPS

e-fattura: termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Fatture elettroniche e esterometro.

In primo piano

Le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, anche se identificati nel territorio dello stato, non sono soggette alla fatturazione elettronica.

Tali operazioni tuttavia se effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari sono soggetti alla comunicazione tramite i Modelli Intra e dal 28 febbraio 2019 all’esterometro. L’emissione della fattura elettronica, in maniera facoltativa, fa venir meno l’obbligo dell’esterometro.

In dettaglio i casi che si possono presentare nei rapporti con soggetti comunitari o extracomunitari.

Cessione di beni a soggetto passivo comunitario Non imponibili art. 41 c.1 D.L. 331/93)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 bis,  mensile o trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro


Prestazione di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 quater,  mensile o  trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro

Cessione di beni nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Prestazioni di Servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17  e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario (non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserito la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro –  NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa o in presenza di una bolletta doganale.

Prestazioni di servizi nei confronti di soggetto extra comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserita la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.

fonte: Fisco24

Saldo e stralcio

In primo piano

Le persone fisiche in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica possono definire la propria posizione debitoria sia fiscale che contributiva con un importo compreso tra il 16% e il 35% del debito totale al netto delle sanzioni e degli interessi debitori. Per aderire al “mini condono 2019” occorre presentare entro il prossimo 30.04.2019, tramite posta elettronica certificata, alla casella Pec della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento oppure recandosi presso un suo sportello, il modello SA-ST pubblicato nei scorsi giorni sul sito della stessa Agenzia.
In base alla recente legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 184-199 legge 145/2018), sono condonabili tutti i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1.01.2000 e il 31.12.2017, riferiti sia all’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, sia quelli relativi all’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Il contribuente dopo aver dimostrato di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, in base ai riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica, verserà: il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro, il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro. A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio spese per procedure esecutive e diritti di notifica. L’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione. In presenza di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Entro il 31.10.2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio”. La somma dovuta si potrà versare o in un’unica soluzioneentro il 30.11.2019 o in 5 rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1.12.2019: il 35% del totale entro il 30.11.2019, il 20% entro il 31.03.2020, il 15% entro il 31.07.2020, il 15% entro il 31.03.2021 e il restante 15% entro il 31.07.2021.
Potranno usufruire dell’agevolazione anche quei contribuenti che dimostrano di avere una condizioni di grave e comprovata difficoltà economica, i quali pur avendo aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle”, non hanno perfezionato i pagamenti delle somme dovute. In assenza dei requisiti, la presentazione della richiesta di adesione al “saldo e stralcio” sarà considerata in automatico come domanda di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 D.L. 119/2018 (“rottamazione-ter”).

fonte: Il Sole 24 Ore

Fattura elettronica con termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Decreto collegato fiscale 2019: proroga applicazione reverse charge a fini IVA fino al 30 giugno 2022

In primo piano

Pubblicato definitivamente in Gazzetta Ufficiale il testo del disegno di Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure fiscali urgenti. Durante l’esame in sede referente, è stata approvata l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2 che proroga al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Si ricorda che l’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 633/72, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario. 

L’articolo 17, sesto comma del D.P.R. 633/72, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga, cioè

  • le cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
  • le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

In precedenza, l’articolo 199-bis della direttiva IVA consentiva l’applicazione del meccanismo di inversione contabile cd. facoltativa fino al 31 dicembre 2018; tale disposizione è riprodotta dall’articolo 17, comma 8 del DPR IVA, su cui intervengono le norme in esame. L’articolo 199-bis è stato recentemente modificato dalla Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018, che ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022. Le modifiche proposte in coerenza coi nuovi termini fissati in sede UE, modificano il richiamato comma 8 dell’articolo 17, per coordinare il termine ivi previsto con quello dell’articolo 199-bis. Si intende, dunque, prorogare l’applicazione facoltativa del reverse charge nei predetti settori al 30 giugno 2022

fonte: Il Sole 24 Ore

Flat Tax

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 9-11 legge 145/2018) contiene un’estensione del regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il regime prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva (un’applicazione della Flat Tax) al 15% su un reddito determinato con coefficienti forfetari determinati in relazione all’attività esercitata.
Particolare attenzione deve essere riservata in questi giorni alle condizioni di accesso che, perlopiù, riguardano i parametri del 2018. Possono ora accedere al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel 2018 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Per le nuove attività conta la previsione di non superare il limite. Si segnala, peraltro, che, salvo nuovi interventi normativi, dal 2020 è stato previsto un ulteriore regime agevolato per i ricavi e i compensi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro.
Sono poi previsti alcuni vincoli. Rispetto al 2018 sono stati eliminati i vincoli relativi all’assenza di spese per lavoro dipendente superiori a 5.000 euro, utilizzo di beni strumentali per oltre 20.000 euro e percezione di redditi da lavoro dipendente per oltre 30.000 euro.
Permangono, invece, le cause ostative relative all’utilizzo di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i limiti per i soggetti non residenti UE né SEE ed ancora i limiti per i commercianti di fabbricati e di auto nuove.
Confermata anche l’esclusione per chi partecipa a società o associazioni professionali trasparenti, nonché a chi controlla società a responsabilità limitata che svolgano, però, un’attività riconducibile a quella della persona fisica.
Per motivi antielusivi è stata introdotta una nuova causa ostativa riguardante le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei precedenti datori di lavoro, o comunque di soggetti a questi riconducibili. È forte, infatti, la tentazione di trasformare rapporti di lavoro subordinato in rapporti di lavoro autonomo.
Come indicazione generale, la cui fonte è attribuibile alla relazione governativa della legge 190/2014 e alla circolare 10/2016, occorre ricordare che i parametri reddituali devono essere riferiti all’anno precedente, mentre le cause ostative devono essere verificate in contemporanea con il periodo di produzione del reddito.
Queste regole, se non smentite, comporteranno la sostanziale applicazione del regime forfetario nel 2019 senza alcun limite reddituale per quelle persone fisiche che nel 2018 sono sotto il parametro dei 65.000 euro nonché, riteniamo, a tutti coloro che iniziano l’attività nel corso del 2019.
Per contro, le persone fisiche che nel 2018 incappavano in una condizione ostativa possono comunque accedere al regime forfetario se la rimozione della causa ostativa precede l’inizio dell’attività. Così, ad esempio, un professionista che partecipa ad uno studio associato può liberarsi dal vincolo associativo (anche nel 2019) e avviare subito dopo un’attività professionale individuale in regime forfetario.
Il regime forfetario, confrontato con la tassazione ordinaria dei redditi corrispondenti, può offrire significativi vantaggi potenzialmente anche estremamente elevati. Ci domandiamo se le Entrate, in sede interpretativa, interverranno con prescrizioni in materia di abuso del diritto perché le possibilità di arbitraggio sono elevate e non tutte le soluzioni possono essere riconducibili alla libertà di scelta tra regimi opzionali, forse anche per deficit tecnici delle nuove misure.

A.d.V.

Consegna della fattura elettronica al destinatario: consigli pratici.

La fattura elettronica, che dal 2019 ha sostituito la fattura cartacea o digitale nei rapporti tra i privati (salvo i casi di esclusione), viene emessa mediante la sua trasmissione telematica al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Il Sistema di interscambio agisce come un postino, in quanto riceve la fattura elettronica inviata dall’emittente e, dopo aver accertato la sua correttezza, la invia o mette a disposizione del destinatario.
Quest’ultimo può disporre della fattura elettronica in 3 modi:
a) comunicando al fornitore un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
b) comunicando all’Agenzia delle Entrate un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
c) accedendo alla propria area riservata nel portale “Fatture e Corrispettivi”, dal sito www.agenziaentrate.gov.it, dove è disponibile la fattura elettronica inviata dal fornitore, previa autenticazione mediante SPID o credenziali per l’accesso rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
La PEC o il codice destinatario rappresentano l’equivalente telematico dell’indirizzo postale.
L’Agenzia delle Entrate invierà la fattura:
– all’indirizzo PEC o codice destinatario risultante dalla fattura emessa;
– all’indirizzo PEC o al codice destinatario comunicato dal destinatario, indipendentemente dall’indirizzo PEC o codice destinatario indicato in fattura e anche se all’emittente non è stato comunicato alcunché.
Se non avrà ricevuto comunicazione di indirizzo PEC nè codice destinatario, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare nulla e metterà a disposizione del destinatario la fattura nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dando comunicazione all’emittente della mancata consegna.
La comunicazione della PEC o del codice destinatario, che non è obbligatoria né deve essere richiesta dal fornitore, può causare problemi a quest’ultimo in quanto, se ne sbaglia l’indicazione:
– incorre nello scarto della fattura inviata, con necessità di nuovo invio;
– può inviare la fattura elettronica a un soggetto diverso dal reale destinatario, con tutte le complicazioni del caso.
Il fornitore, se non riceve comunicazione della PEC o del codice destinatario del cliente:
– in sede di invio della fattura elettronica, deve indicare come codice destinatario “0000000”;
– deve consegnare al cliente (salvo sua rinuncia se consumatore finale) una copia della fattura elettronica, da stampare su carta o inviare tramite mail, nella quale va riportata la specificazione (ovvia, tra poco tempo) che l’originale è consultabile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Alla luce di ciò, al destinatario della fattura elettronica conviene solo registrare all’Agenzia delle Entrate la PEC o codice destinatario; tra l’altro, non comunicando PEC o codice destinatario al fornitore, si beneficia da subito della copia della fattura elettronica, per poterne verificare il contenuto senza attendere la consultazione dell’originale; peraltro, nella prassi si rilascia comunque al cliente una copia “di cortesia” della fattura elettronica per quanto appena detto.
Dato che una grandissima parte dei destinatari della fattura elettronica ha provveduto a registrare PEC o codice destinatario all’Agenzia delle Entrate, gli operatori possono quindi evitare ai loro clienti inutili richieste di comunicazione di PEC/codice destinatario su cui ricevere la fattura elettronica, che comportano perdite di tempo e disagi per tutti senza alcuna utilità pratica.
Si sconsiglia, in assenza di comunicazione di PEC o codice destinatario del cliente, la ricerca del suo indirizzo PEC nel sito www.inipec.gov.it: si tratta di un’azione arbitraria (in quanto è il cliente che può darne comunicazione e se non lo fa, avrà i suoi motivi) e inutile.

fonte: ratio quotidiano

Valore legale della copia di cortesia nella fattura elettronica

Per il solo consumatore finale, la copia di cortesia ha valenza anche ai fini fiscali. Soltanto in caso di discordanza con i contenuti della fattura elettronica, anche emessa in data successiva, e fatta salva la prova contraria, queste copie possono essere utilizzate dal privato come documenti utili ai fini, per esempio, delle detrazioni fiscali. Una delle questioni più ricorrenti, dibattuta in dottrina con indicazioni diametralmente opposte, riguarda proprio la validità della copia di cortesia ai fini delle detrazioni per la ristrutturazione o per il risparmio energetico.
È certo che in tutti i casi in cui corre l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica, la fattura stessa, emessa nel formato legale (XML), è l’unico documento rilevante ai fini civili e fiscali, sia per l’emittente, sia per il destinatario, con obbligo di conservazione digitale a norma, ai sensi dei decreti 17.06.2014 e 3.12.2013; quindi il legale o il commercialista, per la prestazione eseguita nei confronti di un privato cittadino, non partita Iva, deve emettere sempre la fattura digitale.
Per esigenze soprattutto di leggibilità (problema superato con i convertitori del formato XML), al cliente può essere consegnata una copia cartacea (anche in versione .pdf) che non assume alcun valore fiscale, giacché tale documento viene considerato appunto una mera “copia di cortesia”; ciò è diventato un obbligo, dal 1.01.2019, per i clienti non stabiliti (esteri) e per i consumatori finali nazionali (privati).
Non solo. La fattura elettronica deve essere emessa anche a favore di soggetti che non sono tenuti alla relativa emissione come i forfetari, di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, i minimi, di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 e i produttori agricoli esonerati, di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972, nonché gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (STS).
Quindi, in aderenza alle vigenti disposizioni e sulla base della risposta a una FAQ dall’Agenzia delle Entrate, qualora il cliente sia un consumatore finale, l’esercente o il prestatore dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura (provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018), comunicando “contestualmente” che il documento è messo a disposizione dal sistema SdI nell’area riservata del sito web delle Entrate. La copia analogica (cartacea) o elettronica potrà essere consegnata anche anticipatamente, vista la possibilità, almeno per la fase transitoria fino al 30.06.2019, di non essere colpiti da sanzioni in presenza di una fatturazione successiva rispetto al momento impositivo, di cui all’art. 6 D.P.R. 633/1972, sempreché l’emissione avvenga entro il termine relativo alla liquidazione periodica.
La stessa Agenzia delle Entrate, sul tema della copia di cortesia, precisa che ai fini del controllo documentale, di cui all’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, deve essere fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale e che, in caso di discordanza nei contenuti tra la fattura elettronica e la copia cartacea, fatta salva la prova contraria (per esempio, l’entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti validi, anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale.
Molti ritengono che la fattura cartacea sia valida anche per la registrazione e lo scarico di costi per imprese e lavoratori autonomi, ma non è così perché i soggetti passivi Iva (e non i consumatori finali), anche in regime sostitutivo, devono scaricare il file in formato XML, procedendo nella relativa contabilizzazione.

fonte: Il Sole 24 Ore

Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare

In primo piano

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail?

La questione riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
L’Agenzia delle Entrate, non lo si può pretendere, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Un’apertura in tal senso fu già esclusa nella circolare n. 13/E/2018 (par. 1.3) con riferimento ai casi di avvio anticipato da luglio e sarebbe controcorrente rispetto alle ultime modifiche introdotte dall’art. 11 D.L. n. 119/2018 basate sul presupposto, si legge nella relazione illustrativa, che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
Ricordiamo che anche la circolare 1/E/2018 dice che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’art. 25 (invero abrogata dal 24.10.2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data. Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso un ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Se il fornitore non ce l’ha fatta a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la procedura dell’autofattura denuncia.

fonte: ratio quotidiano