Omaggi e fatturazione elettronica 2019

In primo piano

In attesa che Agenzia delle Entrate fornisca risposte tramite una circolare, con un comunicato stampa Assosoftware, l’Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale ha reso noto di aver fornito chiarimenti in merito a casistiche particolari. Una di queste riguarda appunto la fatturazione degli omaggi.

Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell’IVA, infatti al posto di fare fattura verso il “beneficiato” cioè colui che ha ricevuto l’omaggio, è possibile autofatturare l’operazione. 

Come chiarito da Assosoftware, nel caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l’emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronicache sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il codice TD01.

Di seguito una tabella di riepilogo:

AUTOFATTURA PER OMAGGI
Data Normale data di emissione
Numero documento Ordine progressivo delle fatture di vendita
Aliquota IVA Regole generali
Indicazioni Autofattura per cessione gratuita di beni (omaggi)
Dati anagrafici cedente Cedente
Dati anagrafici cessionario Cedente
Codice destinatario Cedente
Tipo di documento TD01

fonte: assosoftware

e-fattura: termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Fatture elettroniche e esterometro.

In primo piano

Le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, anche se identificati nel territorio dello stato, non sono soggette alla fatturazione elettronica.

Tali operazioni tuttavia se effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari sono soggetti alla comunicazione tramite i Modelli Intra e dal 28 febbraio 2019 all’esterometro. L’emissione della fattura elettronica, in maniera facoltativa, fa venir meno l’obbligo dell’esterometro.

In dettaglio i casi che si possono presentare nei rapporti con soggetti comunitari o extracomunitari.

Cessione di beni a soggetto passivo comunitario Non imponibili art. 41 c.1 D.L. 331/93)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 bis,  mensile o trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro


Prestazione di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 quater,  mensile o  trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro

Cessione di beni nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Prestazioni di Servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17  e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario (non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserito la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro –  NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa o in presenza di una bolletta doganale.

Prestazioni di servizi nei confronti di soggetto extra comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserita la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.

fonte: Fisco24

Fattura elettronica con termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Consegna della fattura elettronica al destinatario: consigli pratici.

La fattura elettronica, che dal 2019 ha sostituito la fattura cartacea o digitale nei rapporti tra i privati (salvo i casi di esclusione), viene emessa mediante la sua trasmissione telematica al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Il Sistema di interscambio agisce come un postino, in quanto riceve la fattura elettronica inviata dall’emittente e, dopo aver accertato la sua correttezza, la invia o mette a disposizione del destinatario.
Quest’ultimo può disporre della fattura elettronica in 3 modi:
a) comunicando al fornitore un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
b) comunicando all’Agenzia delle Entrate un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
c) accedendo alla propria area riservata nel portale “Fatture e Corrispettivi”, dal sito www.agenziaentrate.gov.it, dove è disponibile la fattura elettronica inviata dal fornitore, previa autenticazione mediante SPID o credenziali per l’accesso rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
La PEC o il codice destinatario rappresentano l’equivalente telematico dell’indirizzo postale.
L’Agenzia delle Entrate invierà la fattura:
– all’indirizzo PEC o codice destinatario risultante dalla fattura emessa;
– all’indirizzo PEC o al codice destinatario comunicato dal destinatario, indipendentemente dall’indirizzo PEC o codice destinatario indicato in fattura e anche se all’emittente non è stato comunicato alcunché.
Se non avrà ricevuto comunicazione di indirizzo PEC nè codice destinatario, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare nulla e metterà a disposizione del destinatario la fattura nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dando comunicazione all’emittente della mancata consegna.
La comunicazione della PEC o del codice destinatario, che non è obbligatoria né deve essere richiesta dal fornitore, può causare problemi a quest’ultimo in quanto, se ne sbaglia l’indicazione:
– incorre nello scarto della fattura inviata, con necessità di nuovo invio;
– può inviare la fattura elettronica a un soggetto diverso dal reale destinatario, con tutte le complicazioni del caso.
Il fornitore, se non riceve comunicazione della PEC o del codice destinatario del cliente:
– in sede di invio della fattura elettronica, deve indicare come codice destinatario “0000000”;
– deve consegnare al cliente (salvo sua rinuncia se consumatore finale) una copia della fattura elettronica, da stampare su carta o inviare tramite mail, nella quale va riportata la specificazione (ovvia, tra poco tempo) che l’originale è consultabile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Alla luce di ciò, al destinatario della fattura elettronica conviene solo registrare all’Agenzia delle Entrate la PEC o codice destinatario; tra l’altro, non comunicando PEC o codice destinatario al fornitore, si beneficia da subito della copia della fattura elettronica, per poterne verificare il contenuto senza attendere la consultazione dell’originale; peraltro, nella prassi si rilascia comunque al cliente una copia “di cortesia” della fattura elettronica per quanto appena detto.
Dato che una grandissima parte dei destinatari della fattura elettronica ha provveduto a registrare PEC o codice destinatario all’Agenzia delle Entrate, gli operatori possono quindi evitare ai loro clienti inutili richieste di comunicazione di PEC/codice destinatario su cui ricevere la fattura elettronica, che comportano perdite di tempo e disagi per tutti senza alcuna utilità pratica.
Si sconsiglia, in assenza di comunicazione di PEC o codice destinatario del cliente, la ricerca del suo indirizzo PEC nel sito www.inipec.gov.it: si tratta di un’azione arbitraria (in quanto è il cliente che può darne comunicazione e se non lo fa, avrà i suoi motivi) e inutile.

fonte: ratio quotidiano