TASSE: LE NUOVE SCADENZE.

Tasse, le nuove scadenze.

In arrivo un cambiamento strutturale nel calendario delle scadenze fiscali in merito alla dichiarazione dei redditi e al saldo delle imposte.
Tra le novità di quest’anno che riguardano in prima persona il cittadino, una delle più importanti è lo slittamento dei termini per pagare le imposte.

Il decreto fiscale 2016 [1], difatti, ha introdotto delle nuove scadenze per il pagamento delle tasse: in particolare, il governo ha disposto “a regime”, cioè in modo permanente, il differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

È in atto, dunque, una vera e propria rivoluzione nel calendario delle scadenze fiscali: le nuove disposizioni, entrate in vigore quest’anno, mirano ad evitare il caos che fino allo scorso anno si è costantemente creato, con termini troppo stringenti da un lato e proroghe incerte sino all’ultimo minuto dall’altro.

Cambiano perciò in modo strutturale le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi modello Unico (ora modello Redditi 2017), modello 730, Irap e la dichiarazione Iva, coi rispettivi termini di versamento.

Modello Unico: redditi 2017

Con l’introduzione dei nuovi termini di pagamento, la scadenza per il versamento del saldo e del primo acconto dell’Irpef, Ires, Irap, cioè delle imposte che risultano dalla dichiarazione Redditi 2017 (ex modello Unico), slitta al 30 giugno anziché al 16 dello stesso mese. Allo stesso modo viene anche stabilito che i termini possono essere prorogati fino al 30 luglio, anziché del 16 luglio, versando una maggiorazione dello 0,40.

Queste nuove disposizioni valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone (in relazione all’Irpef); valgono inoltre in caso di operazioni straordinarie, eseguite da persone fisiche o società, effettuate prima del 31 dicembre dell’anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.

Le nuove disposizioni non sono, invece, valide nel caso in cui si verifichi la cessazione dell’attività di una società di persone, senza che venga messa in atto la procedura di liquidazione, oppure se si verifica lo scioglimento di una società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi. In questi due casi vengono applicati i termini ordinari, senza prendere in considerazione le nuove disposizioni di scadenza.

È bene precisare che per tutte le società (e per gli altri soggetti Ires) che approvano il bilancio o il rendiconto a giugno o a luglio i termini di pagamento delle imposte sono leggermente diversi: c’è tempo per il versamento fino al 31 luglio, invece del 16 luglio. Allo stesso modo le tempistiche si allungano al 31 agosto, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Modello 730

Novità anche sul fronte delle scadenze per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti effettuata con modello 730.

La trasmissione telematica del modello 730 deve essere infatti effettuata entro il 23 luglio, per chi si avvale del modello 730 precompilato. Questo nuovo termine è valido anche per i professionisti abilitati e i caf, ma solo se entro il 7 luglio effettuano la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

Conguagli da 730

Ai soggetti che presentano una dichiarazione 730 a debito, in assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli, si applicano gli stessi termini applicati alle persone fisiche.

Proroghe dei termini: quali versamenti

Le proroghe riguardano:

addizionali Irpef;
Ivie e Ivafe;
addizionali e maggiorazioni Ires;
contributo di solidarietà;
diritto annuale Cciaa;
Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
contributi Cipag (geometri);
maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore;
contributi Inps Ivs e gestione separata.
Nessun differimento, invece, per:

il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
l’Imu e la Tasi;
l’imposta sostitutiva sull’affrancamento delle partecipazioni;
l’imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni ai soci;
l’imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Comunicazioni Iva

Notevoli i cambiamenti che riguardano le dichiarazioni e le comunicazioni Iva nel 2017. Escludendo le particolarità relative ad alcune specifiche categorie di contribuenti, per i quali adempimenti e scadenze sono diversi, riassumiamo i principali obblighi per la generalità dei contribuenti.

dichiarazione Iva: dal 2017 la dichiarazione Iva si presenta separatamente rispetto al modello Unico, come già detto; la scadenza è fissata al 28 febbraio, ma è possibile presentarla nei 90 giorni successivi con ravvedimento; dal 2018 i termini per la presentazione dovrebbero però variare ancora una volta;
liquidazioni periodiche Iva: i termini entro cui comunicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva (comunicazione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate) sono fissati, al momento, il 31 maggio, il 18 settembre, il 30 novembre e il 28 febbraio;
comunicazioni dati Iva: il nuovo spesometro, con il maxiemendamento al Milleproroghe 2017, è stato posticipato al 18 settembre 2017 per il primo semestre dell’anno e al 28 febbraio 2018 per il secondo semestre; a regime le scadenze saranno 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio.
Cedolare secca

Per quanto riguarda la cedolare secca il pagamento del saldo dell’imposta segue gli stessi termini che sono stati fissati per il versamento Irpef. Pertanto le scadenze prorogate al 30 giugno, invece che al 16 giugno; un mese in più anche per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 che ha tempo di effettuare i pagamenti fino al 30 luglio, invece del 16 luglio.

note
[1] Dl 193/2016.

Bonus strumenti musicali nuovi 2017.

Bonus strumenti musicali nuovi nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Agevolazione fino a 2.500 euro e fino al 65% dell’importo.

Bonus strumenti musicali nuovi nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.6/E di venerdì 31 marzo 2017. Novità ci sono per i soggetti beneficiari dell’agevolazione, in quanto se nel 2016 l’agevolazione era riservata agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, quest’anno riguarda gli iscritti a:

  • tutti i corsi dei conservatori
  • tutti gli istituti musicali pareggiati,
  • tutti i licei musicali e coreutici (sezioni musicali), alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al Dpr n. 212/2005, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Miur.

Per fruire del contributo, gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o all’anno 2017-2018. Sono ammessi al beneficio anche gli studenti che avevano fruito del bonus l’anno scorso, ai quali può essere riconosciuto un contributo al netto dell’importo già fruito.

Per il 2017 è stato aumentato anche il tetto massimo di sconto che passa a 2.500, che può coprire fino al 65% del prezzo finale dello strumento, comprensivo di Iva. Per ottenerlo, lo studente deve richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti i seguenti dati:

  • cognome,
  • nome,
  • codice fiscale,
  • corso e anno di iscrizione,
  • strumento musicale coerente con il corso di studi) che consegnerà al rivenditore all’atto dell’acquisto. 

Nel bonus rientra l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo o anche di un singolo componente, come ad esempio il piatto di una batteria, mentre sono esclusi i beni di consumo, come corde o ance.

fonte: Il Sole 24 Ore

 

Tornano i bonus asili nido.

L’Inps ripristina i voucher baby sitter con l’autorizzazione del Ministero del lavoro. Torna pienamente funzionante il Bonus asili nido della legge 92 2012.

I voucher per i servizi di baby sitting continueranno ad essere erogati nonostante il Governo abbia li cancellati con il decreto legge 25/2017. L’Inps a seguito delle indicazioni arrivate dal ministero del Lavoro e dal Dipartimento politiche per la famiglia. ha comunicato  che continuerà a erogare il bonus baby sitting anche tramite voucher.
Il bonus per l’infanzia detto anche bonus asili nido- baby sitting era stato  introdotto in via sperimentale con la Riforma del Mercato del Lavoro anche detta Legge Fornero (articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 92/2012), per il triennio 2013-2015, poi rinnovato nell’anno 2016 dalla legge 208/2015 ed ulteriormente prorogato per un ulteriore biennio, sino al 31 dicembre 2018, dalla recente legge di bilancio per il 2017.  

Si può utilizzare in alternativa al congedo parentale facoltativo dopo la maternità obbligatoria e consiste in un contributo di 600 euro mensili per riprendere il lavoro e pagare l’asilo nido o la baby sitter nel proprio domicilio. Nel primo caso l’INPS si fa carico di pagare direttamente la retta dell’asilo, nel secondo caso si utilizzavano i voucher, erogati gratuitamente alla famiglia dall’Inps  per pagare la persona incaricata di prendersi cura del bambino.

L’abrogazione dei voucher lavoro accessorio aveva portato nelle scorse settimane alla sospensione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro per il servizio di baby sitting, lasciando però attivo il bonus per il pagamento degli asili nido. Ora  con Comunicato 30 marzo 2017, l’INPS ha reso noto è stato richiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia se debbano essere introdotti strumenti alternativi di erogazione del beneficio. E il ministero ha deciso di ripristinare la possibilità di emissione dei voucher lavoro solo per questo fine. l’Inps, continuerà dunque a erogare il beneficio con  le  modalità già in uso negli anni passati. Si attende a breve una circolare  di chiarimenti 

fonte INPS

5 per mille arretrati: come ottenerli.

l Ministero del lavoro pubblica le istruzioni per ricevere i contributi precedenti all’annualità 2013 nel caso le associazioni non abbiano comunicato l’IBAN corretto o abbiano omesso altri dati bancari. Procedure non semplici, ma che vale la pena di tentare. A disposizione anche una mail per avere chiarimenti

State ancora aspettando di incassare il 5 per mille di annualità precedenti al 2013 e non sapete come fare? Non disperate. Il Ministero del Lavoro pensa a voi e ha messo a disposizione una pagina (http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Cinque-per-mille-avviata-la-procedura-per-il-pagamento.aspx) in cui spiega  che è stata avviata la procedura per il pagamento del 3° ordinativo dell’anno 2014. Sia chiaro, la responsabilità non è del ministero, ma nella stragrande maggioranza dei casi degli enti beneficiari, che omettono di comunicare i dati bancari o li comunicano errati, o cambiano banca di anno in anno senza aggiornare gli Iban. C’è da dire anche che aspettare due anni per ricevere il contributo non è da paese normale, e attenderne quattro o cinque è addirittura assurdo. Ma meno male che gli strumenti per sanare la situazione esistono, come spiega appunto il Ministero.
Normalmente, si legge sul sito, dopo aver pubblicato gli elenchi degli aventi diritto l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro gli elenchi stessi completi di IBAN dei conti corrente per poter effettuare i bonifici (di solito 4). Da questi elenchi mancano però ovviamente gli enti che non hanno comunicato le coordinate, e gli enti il cui pagamento è sospeso in attesa dell’esito dei controlli sui requisiti di ammissibilità. Chi non ha comunicato l’IBAN perchè non ha un conto corrente e ha diritto a meno di 1000 euro si vedrà erogato il contributo direttamente dal Ministero del Lavoro in contanti presso la cassa della Tesoreria provinciale della Banca d’Italia. Gli altri enti cosiddetti “NoIBAN” devono inoltrare apposita richiesta al Ministero stesso (modulo NoIBAN), come spiegato appunto nella stessa pagina.
Chi invece ha modificato il codice IBAN nel corso dell’anno e non lo comunica all’Agenzia delle Entrate, vedrà parcheggiato il proprio contributo su un conto speciale presso la Banca d’Italia o presso l’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) dove resta disponibile per il pagamento fino al termine all’esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato stornato. Oltre tale termine, spiega il Ministero, i contributi residui non pagati non sono più disponibili sul bilancio dello Stato, ma non sono persi, in quanto iscritti tra le passività del patrimonio dello Stato e potranno essere erogate entro i dieci anni successivi dietro richiesta di reiscrizione in bilancio del legale rappresentante dell’ente.
Non avete capito granchè? Non preoccupatevi. A vostra disposizione, oltre a una ricca sezione modulistica, c’è anche un indirizzo email a cui scrivere per avere delucidazioni.

Eccolo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it

Cinque per mille, iscrizione automatica.

Una circolare dell’agenzia delle Entrate, la 5/E del 31 marzo u.s., fa il punto sulle ultime novità normative (Dpcm 7 luglio 2016) relative al cinque per mille e traccia il percorso facilitato per l’iscrizione al beneficio. In particolare, il documento di prassi descrive la nuova modalità di iscrizione, che cancella l’onere di ripresentare annualmente la domanda per gli enti regolarmente iscritti, e fissa la tabella di marcia per il 2017, primo anno di applicazione delle semplificazioni.

Arriva inoltre il nuovo elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà pubblicato tutti gli anni dall’Agenzia.

La procedura semplificata. In particolare, il decreto ha adeguato la procedura di iscrizione al beneficio alla stabilizzazione del contributo. Viene quindi meno per gli enti regolarmente iscritti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio l’onere di presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali enti, che non sono tenuti a ripetere la procedura, sono inseriti “d’ufficio”, a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco, che sarà integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno. Resta l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale. Nulla cambia per gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al beneficio e per quelli che non sono inseriti nell’elenco: per loro l’iscrizione passerà, infatti, per le regole ordinarie (Dpcm 23 aprile 2010).

5 per mille 2017, accesso easy per chi si è iscritto nel 2016. La circolare ricorda che per il 2017 si considerano regolarmente iscritti:
– gli enti del volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione all’Agenzia entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva alla Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
– gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
– gli enti delle ricerca sanitaria che hanno trasmesso domanda e dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
– le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato istanza di iscrizione all’Agenzia entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva al Coni entro il 30 giugno 2016.

L’iscrizione è considerata valida anche quando la domanda e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016 (con versamento della sanzione di 250 euro). L’elenco degli iscritti sarà pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia: eventuali errori o variazioni potranno essere segnalati entro il 22 maggio, mentre ci sarà tempo fino al 30 giugno 2017 per presentare la dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale.

L’agenda per le nuove iscrizioni – Devono invece seguire la tradizionale tabella di marcia gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e gli enti non inclusi nell’elenco che sarà pubblicato (perché non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016). In particolare, con riferimento alle domande di iscrizione gestite dalle Entrate:
– gli enti del volontariato dovranno presentare all’Agenzia l’istanza telematica entro l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 è
domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017;

“I nuovi enti del volontariato dovranno presentare all’Agenzia l’istanza telematica entro l’8 maggio 2017 ”

 

– le associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare l’istanza telematica all’Agenzia entro l’8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.

fonte: Il Sole 24 Ore