Piazza IV Novembre, 2 Melegnano (MI)
+39 02 98695244
segreteria@studiocapriotti.eu

TASSE: LE NUOVE SCADENZE.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Tasse, le nuove scadenze.

In arrivo un cambiamento strutturale nel calendario delle scadenze fiscali in merito alla dichiarazione dei redditi e al saldo delle imposte.
Tra le novità di quest’anno che riguardano in prima persona il cittadino, una delle più importanti è lo slittamento dei termini per pagare le imposte.

Il decreto fiscale 2016 [1], difatti, ha introdotto delle nuove scadenze per il pagamento delle tasse: in particolare, il governo ha disposto “a regime”, cioè in modo permanente, il differimento dei termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

È in atto, dunque, una vera e propria rivoluzione nel calendario delle scadenze fiscali: le nuove disposizioni, entrate in vigore quest’anno, mirano ad evitare il caos che fino allo scorso anno si è costantemente creato, con termini troppo stringenti da un lato e proroghe incerte sino all’ultimo minuto dall’altro.

Cambiano perciò in modo strutturale le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi modello Unico (ora modello Redditi 2017), modello 730, Irap e la dichiarazione Iva, coi rispettivi termini di versamento.

Modello Unico: redditi 2017

Con l’introduzione dei nuovi termini di pagamento, la scadenza per il versamento del saldo e del primo acconto dell’Irpef, Ires, Irap, cioè delle imposte che risultano dalla dichiarazione Redditi 2017 (ex modello Unico), slitta al 30 giugno anziché al 16 dello stesso mese. Allo stesso modo viene anche stabilito che i termini possono essere prorogati fino al 30 luglio, anziché del 16 luglio, versando una maggiorazione dello 0,40.

Queste nuove disposizioni valgono sia per le persone fisiche che per le società di persone (in relazione all’Irpef); valgono inoltre in caso di operazioni straordinarie, eseguite da persone fisiche o società, effettuate prima del 31 dicembre dell’anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi.

Le nuove disposizioni non sono, invece, valide nel caso in cui si verifichi la cessazione dell’attività di una società di persone, senza che venga messa in atto la procedura di liquidazione, oppure se si verifica lo scioglimento di una società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro 6 mesi. In questi due casi vengono applicati i termini ordinari, senza prendere in considerazione le nuove disposizioni di scadenza.

È bene precisare che per tutte le società (e per gli altri soggetti Ires) che approvano il bilancio o il rendiconto a giugno o a luglio i termini di pagamento delle imposte sono leggermente diversi: c’è tempo per il versamento fino al 31 luglio, invece del 16 luglio. Allo stesso modo le tempistiche si allungano al 31 agosto, invece del 22 agosto, per chi versa con la maggiorazione dello 0,40.

Modello 730

Novità anche sul fronte delle scadenze per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti effettuata con modello 730.

La trasmissione telematica del modello 730 deve essere infatti effettuata entro il 23 luglio, per chi si avvale del modello 730 precompilato. Questo nuovo termine è valido anche per i professionisti abilitati e i caf, ma solo se entro il 7 luglio effettuano la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni.

Conguagli da 730

Ai soggetti che presentano una dichiarazione 730 a debito, in assenza di un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli, si applicano gli stessi termini applicati alle persone fisiche.

Proroghe dei termini: quali versamenti

Le proroghe riguardano:

addizionali Irpef;
Ivie e Ivafe;
addizionali e maggiorazioni Ires;
contributo di solidarietà;
diritto annuale Cciaa;
Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
imposte sostitutive per i contribuenti minimi o forfettari;
acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata;
contributi Cipag (geometri);
maggiorazione del 3% per l’adeguamento agli studi di settore;
contributi Inps Ivs e gestione separata.
Nessun differimento, invece, per:

il versamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap, che rimane fissato al 30 novembre;
l’Imu e la Tasi;
l’imposta sostitutiva sull’affrancamento delle partecipazioni;
l’imposta sostitutiva per l’assegnazione dei beni ai soci;
l’imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.
Comunicazioni Iva

Notevoli i cambiamenti che riguardano le dichiarazioni e le comunicazioni Iva nel 2017. Escludendo le particolarità relative ad alcune specifiche categorie di contribuenti, per i quali adempimenti e scadenze sono diversi, riassumiamo i principali obblighi per la generalità dei contribuenti.

dichiarazione Iva: dal 2017 la dichiarazione Iva si presenta separatamente rispetto al modello Unico, come già detto; la scadenza è fissata al 28 febbraio, ma è possibile presentarla nei 90 giorni successivi con ravvedimento; dal 2018 i termini per la presentazione dovrebbero però variare ancora una volta;
liquidazioni periodiche Iva: i termini entro cui comunicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva (comunicazione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate) sono fissati, al momento, il 31 maggio, il 18 settembre, il 30 novembre e il 28 febbraio;
comunicazioni dati Iva: il nuovo spesometro, con il maxiemendamento al Milleproroghe 2017, è stato posticipato al 18 settembre 2017 per il primo semestre dell’anno e al 28 febbraio 2018 per il secondo semestre; a regime le scadenze saranno 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio.
Cedolare secca

Per quanto riguarda la cedolare secca il pagamento del saldo dell’imposta segue gli stessi termini che sono stati fissati per il versamento Irpef. Pertanto le scadenze prorogate al 30 giugno, invece che al 16 giugno; un mese in più anche per chi versa con la maggiorazione dello 0,40 che ha tempo di effettuare i pagamenti fino al 30 luglio, invece del 16 luglio.

note
[1] Dl 193/2016.