e-Fattura: spese per carburanti

In primo piano

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e Telefisco 2019.

Continuano i chiarimenti di Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, in questo caso per le spese per carburanti. Delucidazioni in merito sono stati forniti sia nel corso di Telefisco del 31 gennaio 2019 sia nel corso del videoforum con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali del 15 gennaio 2019. 
Per quanto riguarda Telefisco il chiarimento principale riguarda l’indicazione della targa nella fattura elettronica, in quanto la risposta dell’Agenzia delle Entrate ne ha ribadito la facoltatività, ferma restando la possibilità di inserire questo dato nel campo degli «Altri Dati Gestionali». La riferibilità al contribuente, e quindi la rilevanza in tema di deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva, è conseguita con l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile.

Per quanto riguarda il videoforum del 15 gennaio 2019, uno dei chiarimenti forniti al CNDCEC parte dal fatto che per tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le “ricevute” dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Ora, con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una “fattura riepilogativa” al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.

Un successivo chiarimento specifica l’ipotesi in cui nonostante la richiesta si verifichi mancata emissione della fattura elettronica nel caso di impianto di distribuzione di carburante perchè l’esercente non la emette in quanro assente al momento o non attrezzato telematicamente. Come chiarito dalle Entrate la mancanza della fattura elettronica può essere sanata con l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva).

Infine è stato chiesto come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna. In particolare la FAQ chiedeva

  • quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file XML?
  • Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”? È necessario indicare altro?
  • È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Nel rispondere le Entrate hanno ribadito che come espressamente chiarito a seguito dell’introduzione della fattura elettronica non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

fonte: Ade, Il Sole 24 Ore

Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare

In primo piano

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail?

La questione riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
L’Agenzia delle Entrate, non lo si può pretendere, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Un’apertura in tal senso fu già esclusa nella circolare n. 13/E/2018 (par. 1.3) con riferimento ai casi di avvio anticipato da luglio e sarebbe controcorrente rispetto alle ultime modifiche introdotte dall’art. 11 D.L. n. 119/2018 basate sul presupposto, si legge nella relazione illustrativa, che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
Ricordiamo che anche la circolare 1/E/2018 dice che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’art. 25 (invero abrogata dal 24.10.2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data. Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso un ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Se il fornitore non ce l’ha fatta a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la procedura dell’autofattura denuncia.

fonte: ratio quotidiano

Iperammortamento industry: la proroga per il 2018.

Super e iper ammortamento, Nuova Sabatini, Formazione 4.0 e Finanziamento dell’innovazione: i dettagli per il 2018.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017, riorganizza la situazione incentivi. Vediamo di seguito come sarà quest’anno per l’industria, quali le agevolazioni esistenti e per che tipo di attività.

Gli investimenti in ottica 4.0 continuano ad essere agevolati, anche per quanto riguarda la formazione non solamente le dotazioni tecnologiche; rifinanziata la nuova Sabatini per acquisto di beni strumentali e investimenti digitali e revisionati gli ammortamenti.

Super e iper ammortamento.

Prorogati super e iper ammortamento fino al 31 dicembre 2018.

TEMPISTICHE DI ACCESSO.
Rientreranno nel super ammortamento gli investimenti fatti entro il 31 dicembre 2018. Sarà possibile far rientrare anche gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2019 se, entro fine 2018, verrà effettuato l’ordine e un pagamento pari almeno al 20% dell’importo.
L’accesso all’iper ammortamento è previsto invece per gli investimenti effettuati entro fine 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato effettuato l’ordine con pagamento pari almeno al 20%.

Il super ammortamento, che riguarda l’acquisto di macchinari nuovi esclusi veicoli e mezzi di trasporto, scende al 130% (dal 140%); l’iper ammortamento, che riguarda investimenti in tecnologie 4.0 (di cui all’allegato A della Legge di Bilancio 2017), resta al 250%.

I software elencati nell’allegato B della manovra 2017 sono agevolati al 140%, così come le ulteriori soluzioni previste dalla Legge di Bilancio 2018:

  • sistemi di gestione della supply chain degli e-commerce che vendono prodotti senza possederli materialmente nel proprio magazzino, facendosi da intermediari tra fornitore e utente (drop shipping);
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Resta la regola che l’acquisto di software è incentivato solo se l’impresa utilizza l’iper ammortamento per investimenti 4.0.

Nuova Sabatini.

Per la nuova Sabatini la Legge di Bilancio 2018 ha stanziato un rifinanziamento di 330 milioni di euro, per il periodo 2018-2023. La principale novità introdotta è che il provvedimento durerà fino ad esaurimento delle risorse disponibiliNon cambia il funzionamento: finanziamenti agevolati alle PMI per l’acquisto di macchinari nuovi, con una quota ministeriale che copre gli interessi al tasso del 2,75%.
Una quota pari al 30% delle risorse va a finanziare investimenti in tecnologie: Big Data, Cloud, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. In questo caso, il contributo statale è maggiorato del 30%, per cui viene calcolato su un tasso del 3,575%.

Formazione 4.0.

Agevolate anche le iniziative aziendali per la formazione 4.0 dei dipendenti, tali attività prevedono un credito d’imposta al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, fino a un importo massimo di 300mila euro ad azienda. L’attività di formazione deve essere collegato alla digitalizzazione 4.0.

Finanziamento per l’innovazione.

È stato istituito un Fondo per capitale immateriale, competitività e produttività del valore di 5 milioni di euro per il 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con l’obiettivo di finanziare progetti di innovazione.


COME FUNZIONA L’IPER AMMORTAMENTO?

L’iper ammortamento si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

– in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio) relativamente ai beni acquisiti in proprietà;
– in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal DM 31.12.1988 per i beni acquisiti in leasing.

Si ricorda che qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d’imposta successivi.

proroga-iper-ammortamento-2017-domanda-risposta

CHI PUÒ BENEFICIARE DELL’IPER AMMORTAMENTO?

I beneficiari dell’iper ammortamento sono solo le imprese, pertanto come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, la maggiorazione del 150% non è applicabile agli esercenti arti professioni.

QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I BENI PER USUFRUIRE DELL’IPER AMMORTAMENTO?

In generale, i Commi 29-32 della legge di bilancio 2018 stabiliscono una maggiorazione del “costo di acquisizione” del 150% di alcune tipologie di beni acquistate tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018. In particolare, i beni agevolabili sono raggruppabili in tre categorie:

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Inoltre, oltre a quello temporale, è previsto un ulteriore requisito da rispettare per poter fruire della maggiorazione del 150%: quello della “interconnessione” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

COME USUFRUIRE DELL’IPER AMMORTAMENTO?

Per la fruizione dell’iper ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

-possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi annessi alla legge di bilancio 2018,
-è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

PER I BENI DAL COSTO UNITARIO DI ACQUISIZIONE SUPERIORE A 500.000 EURO
– da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia, iscritti nei rispettivi albi professionali,
– da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

PER I BENI DAL COSTO UNITARIO DI ACQUISIZIONE INFERIORE O UGUALE A  500.000 EURO
– da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, che può essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui sopra. 

 

Scissione pagamenti: come versare l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre.

Con la circ: 28/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate da’ chiarimenti in merito al versamento dell’acconto Iva, in scadenza il 27 dicembre, per chi rientra nello split payment.

La circolare ricorda che l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre di ogni anno deve considerarsi anticipo del versamento dovuto per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

L’acconto puo’ essere determinato in differenti modi:

1) “storico”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);

c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);

2) “previsionale”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo:

a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso;

b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso;

c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;

3) “effettivo”: i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali.

I soggetti che applicano lo split payment devono tenere conto dell’Iva assolta sugli acquisti dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’art. 17 ter dpr 633/72. 

Il testo completo della circolare: https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Circolare-del-15122017-28.pdf

Forma Giuridica: Prassi – Circolare 
Numero 28/E del 15/12/2017 
Fonti: 
Agenzia delle Entrate
Fisco e Tasse

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla legge di bilancio 2108.

Il 30 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva il testo del DDL di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018.  Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.

Il decreto è stato approvato con il nuovo titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Rottamazione collegato fiscale 2018

Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. Infatti l’articolo 1 del decreto 2018 estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione e introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In particolare, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

  • dal 2000 al 2016:
  1.  che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno;
  2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
  • dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.

– Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel collegato fiscale 2018 

In merito allo spesometro, è previsto che:

  • per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 non si applicano sanzioni se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
  • è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Previste semplificazioni sui dati da trasmettere
  • è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente.
  • Sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, situati nelle zone montane

– Contribuenti colpiti da calamità naturali: agevolazioni nel collegato fiscale 2018

Il decreto legge contiene anche norme di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali. 

Estensione split payment nel collegato fiscale 2018

Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. split payment). Per le operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018 il meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; delle societa’ controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; delle societa’ controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; delle societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e societa’ di cui sopra; delle societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB  della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo: cosa cambia nel collegato fiscale 2018.

E’ previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali anche online. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore: cosa cambia nel collegato fiscale 2018

Nel collegato fiscale viene stabilito che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali

In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stato introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi al 19%, delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.

– Voluntary disclosures nel collegato fiscale 2018

Prevista la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero, nonché a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero. La disposizione riguarda soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. 

– Disposizioni in materia di 5 per mille

Dal 2018 il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Equo compenso
Introdotto in sede di conversione l’equo compenso. In base alla norma, si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione 

Fonte: Fisco e Tasse

Saldo Imu 2017, come si calcola.

Il 18 dicembre 2017 scade il termine per versare il saldo Imu 2017. Ecco un riepilogo sulle modalità di calcolo e versamento nei casi più comuni.

Per determinare il saldo in scadenza il prossimo 18 dicembre (il 16 quest’anno cade di sabato) è necessario:

  • verificare la delibera comunale che, al 28.10.2017, risulta pubblicata sul sito Internet del MEF;
  • calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2017, a conguaglio con quanto versato in acconto.

Nel caso in cui le delibere non fossero pubblicate si utilizzeranno le aliquote/detrazioni dell’anno precedente.

Rimani sempre aggiornato con le novità, gli approfondimenti e la rassegna stampa seguendo il Dossier: IMU-TASI-TARI (IUC) 2017.

Saldo Imu 2017, calcolo della base imponibile.

Per calcolare l’Imu dovuta per il 2017 occorre innanzitutto determinare la base imponibile.

Per i fabbricati, la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

 

Categoria catastale                                                                                       Moltiplicatore
Gruppo A (escluso A/10)                                                                                       160
Categorie C/2, C/6 e C/7

Gruppo B                                                                                                               140
Categorie C/3, C/4 e C/5
Categorie A/10 e D/5                                                                                              80

Gruppo D (escluso D/5)                                                                                          65
Categoria C/1                                                                                                          55

La base imponibile è ridotta al 50% per:

  • gli immobili di interesse storico artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Dal 2016 è stata introdotta la riduzione della base imponibile Imu del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. L’agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante:possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Per fruire dell’agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche la riduzione del 25% dell’aliquota Imu deliberata dal Comune, nel caso di immobili locati a canone concordato, di cui alla L. 431/98.  Pertanto, se ad esempio l’aliquota ordinaria fosse del 10,6‰, e quella deliberata per i contratti a canone concordata fosse dell’8‰, l’aliquota da applicare sarebbe del 6‰.

Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM  -per il 2017 il Dm è quello del 14.04.2017.

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d’usto (imbullonati). Dal 2016 in questa stima vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è stato presentato entro il 15.06.2016, la nuova rendita ha effetto dal 1.1.2016, ed è quindi utilizzabile per l’IMU 2016. A regime rileva la rendita risultante all’1.1 dell’anno di imposizione.

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l’imposta si calcola sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.

Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è prevista ora l’esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell’1 gennaio 2017.

Saldo Imu 2017, applicazione delle aliquote.
 

Una volta calcolata la base imponibile occorre moltiplicarla per l’aliquota di riferimento. Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:

  • 4‰, per gli immobili adibiti ad abitazione principale (quando tassabili);
  • 7,6‰ negli altri casi.
    In ogni caso, considerata l’ampio raggio d’azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF.

Una volta calcolata l’Imu dovuta per il 2017, per determinare il saldo occorre scomputare quanto versato a titolo di acconto. Si ricorda, inoltre, che l’imposta va rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Saldo Imu 2017, abitazione principale e immobili ad essa assimilati.

L’Imu non si applica all’abitazione principale non di lusso e alle relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale). L’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU.

Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sono assoggettate ad IMU, e godono della detrazione di € 200 che il Comune può aumentare fino all’azzeramento dell’imposta.

Vi sono dei casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:

se non di lusso, non deve pagare l’IMU;
se di lusso deve pagare con aliquota ridotta e con la detrazione di 200 Euro.
Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):

Equiparazione ad abitazione principale prevista dal comune.
1 – unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;

Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge
1 – unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
2 – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
3 – casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
4 – unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

  • in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  • dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • appartenente alla carriera prefettizia;
    per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5 – la sola unità immobiliare:

  • posseduta da cittadini italiani:
  • non residenti in Italia;
  • iscritti all’AIRE(Anagrafe degli italiani residenti all’estero);
  • già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
  • posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
  • a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

L’equiparazione ad abitazione principale, che poteva essere disposta dal comune, nel caso di unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore), è stata abrogata con la Legge di stabilità 2016. In sostituzione di essa, è stata disposta la riduzione della base imponibile Imu del 50%, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.

Sono inoltre esenti dall’IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc….);
  • fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
    fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • immobili merce, ossia quelli destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. L’esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
  • immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85). Per gli immobili che sono ad utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale. La parte dell’immobile adibita ad attività commerciale va accatastata autonomamente o, laddove non sia possibile, va individuata la frazione di unità destinata all’attività non commerciale. Per usufruire dell’esenzione l’ente deve presentare apposita dichiarazione Imu/Tasi ENC entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta. Se non sono intervenute variazioni, la dichiarazione già presentata ha effetto anche per gli anni successivi;
  • fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
  • del 2009 dell’Abruzzo (l’esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità); 
  • del 2012 dell’Emilia (l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.2017;
  • del 24.08.2016 nell’Abruzzo Lazio Marche e Umbria (l’esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31.12.2020);
  • immobili siti nelle Zone Franche Urbane, posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche, da parte delle piccole e micro imprese. I requisiti per fruire dell’agevolazione sono fissati con specifiche disposizioni emanate per le diverse zone interessate.

 Saldo Imu 2017, terreni agricoli.
 

Per quanto riguarda i terreni agricoli, sono esenti quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Godono dell’agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:

  • proprietari o comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
  • iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo-azienda, negli appositi elenchi previdenziali, come previsto dall’art. 11 della L. 9/1963.

Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l’esenzione.

Godono dell’agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  

Sono esenti Imu i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei criteri stabiliti con C.M. 9/1993:

  • quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
  • quelli in cui, accanto al comune, è riportata l’annotazione “parzialmente delimitato”, con la sigla “PD”, l’esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Sono poi esenti Imu anche i terreni:

  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
  • ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).

I terreni incolti e gli orti devono essere anch’essi considerati “terreni agricoli”, e seguono le regole di tutti gli altri terreni. Saranno pertanto esenti laddove ricadano in un Comune montano ai sensi della circolare 9/1993, altrimenti richiedono il versamento Imu.

Saldo Imu 2017, versamento.

 Il versamento può essere effettuato con mod. F24 o con bollettino di conto corrente postale.

Il versamento va effettuato arrotondando all’unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12 Euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.

Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO                                                                             TIPO DI IMMOBILE

3912                          Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)

3914                                                                                                            Terreni
3916                                                                                                      Aree fabbricabili
3918                                                                                                        Altri fabbricati
3925                                              Immobili ad uso produttivo cat. D (destinata allo stato)
3930                                               Immobili ad uso produttivo cat.(eventuale incremento di aliquota  da parte del Comune).

In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:

in Comuni diversi, è necessario utilizzare tanti bollettini quanti sono i Comuni ai quali va versata l’IMU;
nello stesso Comune, è possibile versare l’IMU con un unico bollettino di c/c/p.

IMU-TASI-TARI (IUC) 2017

Acconto e saldo IMU TASI: coefficienti, moltiplicatori, e calcolo delle imposte.

Scade lunedì 18 dicembre il termine per il versamento del saldo IMU e TASI 2017.

IMU e TASI sono bloccate per il secondo anno consecutivo, la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha confermato le disposizioni in vigore lo scorso anno per cui i comuni non posso aumentare le aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2015. Stop anche alle maggiorazioni: l’aumento di 0,8 punti per la sola aliquota della TASI, infatti, è applicabile nel 2017 solo se deliberato e applicato, per il 2016. 

Si ricorda che la IUC (imposta unica comunale) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e l’altro collegato all’erogazione/fruizione di servizi comunali. La IUC si compone :

  • dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
  • dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
  • tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In particolare l’IMU è l’imposta municipale propria ed è pagata dai possessori di immobili e terreni ubicati nel territorio dello stato. Per i contribuenti privati, la base imponibile si calcola seguendo questi 3 punti:

  • Rendita catastale al 1° gennaio dell’anno di imposta
  • Rivalutazione della rendita al 5%
  • Moltiplicazione del valore così ottenuto per uno dei coefficienti previsti dalla normativa.

In merito alla TASI, il suo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte edificabili e non, a qualunque uso adibiti. Dal 2016 la TASI non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle cd. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Imu e Tasi sono pagate dal contribuente:

  • il 16 giugno di ogni anno (acconto o intera imposta)
  • il 16 dicembre a saldo di quanto versato.

Acconti d’imposta per il 2017: 30 novembre.

Appuntamento imminente con il secondo anticipo dell’anno che, a differenza del primo, dovrà essere versato per intero, senza possibilità di suddividere il dovuto in rate.
La stagione degli acconti è agli sgoccioli: giovedì 30 novembre, infatti, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti Irpef, Ires, Irap e di diverse altre imposte.
Sono chiamate all’adempimento tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), anche se con alcune differenze relative sia alla misura dell’acconto sia alle modalità di versamento. In merito a queste ultime, tenuto conto del “denominatore” comune, costituito dall’utilizzo dell’F24, l’unica diversità riguarda le procedure di presentazione del modello, obbligatoriamente telematiche solo per i titolari di partita Iva, e l’utilizzo di diversi codici tributo.
Più articolato, invece, si presenta il calcolo dell’importo da pagare, che dipende sia dalla tipologia d’imposta sia da quella di contribuente. In ogni caso, una volta determinato l’acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, concessa in occasione del pagamento della prima tranche.
 
Metodo storico e metodo previsionale
In linea generale sono due i criteri attraverso i quali procedere al calcolo dell’acconto:

  • metodo storico – il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2016), al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi
  • metodo previsionale –  il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso (2017), considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili/detraibili che dovrebbero essere sostenuti e i crediti d’imposta spettanti. 

Acconto Irpef
In generale, la misura dell’acconto deve essere determinata in base a quanto dichiarato in Redditi Pf 2017. In pratica, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione e leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza): su questo importo deve essere applicata una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2017, è fissata al 100%.
Tuttavia, in alcuni casi l’acconto non è dovuto: ad esempio, se l’importo indicato nel rigo RN34 non supera 52 euro oppure nell’anno precedente non sono stati conseguiti redditi e, quindi, non è stata presentata la dichiarazione.
 
Se l’importo risultante dal rigo RN34 è pari o superiore a 52 euro, ma non superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre.
Qualora, invece, l’importo risultante dal rigo RN34 è superiore a 258 euro, l’acconto deve essere versato in due rate:

  • la prima, stabilita nella misura del 40%, andava pagata entro il 30 giugno scorso, in corrispondenza del saldo 2016, ovvero nel termine del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
  • la seconda, il restante 60%, entro il prossimo 30 novembre. 

Quanto detto si addice ai contribuenti che hanno una situazione reddituale “stabile”. Al contrario, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore possono ricorrere al metodo previsionale. Questa scelta può essere vantaggiosa, ma sicuramente più incerta e rischiosa. Infatti, da un lato, comporta la riduzione (o il non pagamento dell’acconto), dall’altro espone al rischio di errore, con il conseguente versamento di un acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e la successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
 
Al di là del metodo scelto per la sua determinazione, per il versamento, entro il 30 novembre, della seconda o unica rata dell’acconto Irpef 2017 deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 (Irpef – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione).
 
Acconto Ires
Giovedì 30 novembre, all’appello dell’acconto 2017 sono chiamati anche i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Anche per questi soggetti l’acconto è fissato nella misura del 100%.
Se viene utilizzato il metodo storico, per il calcolo dell’acconto dovuto bisogna fare riferimento al rigo RN17 del modello Redditi Sc 2017 o al rigo RN28 del modello Redditi Enc 2017 (“Ires dovuta o differenza a favore del contribuente”). L’acconto non è dovuto se gli importi indicati in tali righi  non supera i 21 euro.
I versamenti di acconto Ires sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi 103 euro. Il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo (60%) alla scadenza della seconda, cioè entro il prossimo 30 novembre.
Per la determinazione dell’acconto Ires, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, scomputate per il periodo d’imposta precedente.
In alternativa al metodo storico, è possibile ricorrere al metodo previsionale: in tal caso, il soggetto Ires, che ritiene di realizzare un minor reddito nel 2017, può parametrare l’acconto all’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo. Anche in questo caso il contribuente si espone al rischio di errore con la possibilità di dover successivamente pagare sanzioni e interessi sull’importo non versato.
I soggetti Ires, in sede di compilazione del modello F24, devono indicare il codice tributo 2002 (Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione).
 
Acconto Irap
Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi.
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento, entro il prossimo 30 novembre, della seconda rata (o, nei casi previsti, dell’acconto in unica soluzione) e da indicare sul modello F24 è il 3813.

Acconto cedolare secca
RB12 è il rigo del modello Redditi Pf riservato all’acconto della cedolare secca, l’imposta sui canoni derivanti dalla locazione di immobili a uso abitativo che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione.
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per il 2017 bisogna controllare l’importo indicato nel rigo RB11, colonna 3, (“Totale imposta cedolare secca”). Se questo importo non supera 52 euro, l’acconto non è dovuto; se, invece, è superiore, è dovuto l’acconto nella misura del 95% del suo ammontare.
Per quanto riguarda modalità e termini di versamento si applicano le regole previste per l’Irpef.
Per il pagamento con F24 della seconda rata si utilizza il codice tributo 1841.
 
Gli altri contribuenti e tributi interessati
All’appuntamento di giovedì 30 novembre sono chiamati anche coloro che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e i contribuenti “di piccole dimensioni” che aderiscono al regime forfetario agevolato (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014).
Tali contribuenti, nell’F24 indicano i seguenti codici tributo:

  • 1794 – imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione
  • 1791 – imposta sostitutiva sul regime forfetario – acconto seconda rata o in unica soluzione.

La scadenza del 30 novembre interessa anche altri tributi, come l’Ivie e l’Ivafe, rispettivamente “imposta sul valore degli immobili situati all’estero” e “imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero”. E, poi, naturalmente, le addizionali e le maggiorazioni all’Irpef e/o all’Ires.
Questi i codici tributo per il pagamento della seconda rata o dell’acconto in unica soluzione:

  • 4045 – imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 4048 – imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
  • 4004 – addizionale Irpef
  • 2005 – addizionale Ires
  • 2014 – addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas
  • 2019 – maggiorazione Ires (per le società di comodo). 

Le ipotesi di ricalcolo dell’acconto
In alcuni casi è necessario effettuare il ricalcolo dell’acconto dovuto per il 2017, attraverso la rideterminazione dell’imposta dovuta con riferimento ai redditi 2016. Quest’ultima deve essere utilizzata come nuovo parametro di riferimento per la determinazione dell’acconto 2017.
Ad esempio, devono procedere al ricalcolo dell’acconto:

  • gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante (l’acconto dovuto deve essere calcolato senza tener conto degli effetti della deduzione forfettaria prevista per la determinazione del reddito di tali contribuenti)
  • gli esercenti attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (per il calcolo dell’acconto non deve essere considerata l’eventuale applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%)
  • gli enti creditizi e finanziari che, nel 2016, hanno dedotto svalutazioni e perdite su crediti. Per questi componenti reddituali, infatti, il Dl 83/2015 ha sancito l’integrale deducibilità nell’esercizio di imputazione a conto economico, con la previsione di uno specifico regime transitorio. In merito alla determinazione degli acconti dovuti, tali soggetti non devono tener conto delle nuove regole
  • i contribuenti Ires che nel 2016 hanno beneficiato dell’Ace, i quali devono ricalcolare l’acconto relativo al 2017 sulla base del nuovo coefficiente applicabile per il 2017, cioè 1,6%.

fonte: Il Sole 24 Ore

SPORT: BONUS e AGEVOLAZIONI 2018

Sport: ecco tutti i bonus e le agevolazioni

Vediamo quali sono le agevolazioni ed i bonus che il disegno di legge di bilancio 2018 destina al mondo dello sport

Sono noti gli innumerevoli benefici che ha l’attività sportiva sulla nostra mente e su nostro corpo. Praticare sport in modo regolare rappresenta un importantissimo strumento non solo per migliorare l’aspetto esteriore, ma anche e soprattutto per combattere molte gravi patologie, quali l’obesità, il diabete, l’infarto, l’ipertensione, l’ictus ecc. Lo sport svolge, poi, un ruolo di primaria importanza nella gestione dello stress: l’attività sportiva contribuisce a dare significativi benefici alla salute e al benessere fisico e psichico in generale (riguardo all’importanza della figura del personal trainer e alle qualifiche che devono essere posseduti dagli istruttore delle palestre, leggi: Palestre: le qualifiche per diventare istruttori). Probabilmente la constatazione del preoccupante livello di sedentarietà registrato recentemente in Italia (nel 2016 la percentuale di coloro che non hanno praticato alcuno sport né hanno fatto attività fisica è stata stimata intorno al 39,2%) unito alla presa di coscienza della sempre maggiore diffusione delle malattie sopra ricordate, ha spinto il Governo ad introdurre nel disegno di legge  di bilancio 2018 numerose agevolazioni relative al  mondo dello sport, non solo agonistico ma anche dilettantistico. Scopriamo di seguito quali sono le agevolazioni che il Governo intende concedere al mondo dello sport, con particolare riferimento allo sport dilettantistico.

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro

Nel disegno di legge (d.d.l.) di bilancio 2018 si prevede la creazione delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. Questa rappresenta una importante novità rispetto al sistema attualmente vigente, nel quale l’esercizio in forma associata di attività sportive dilettantistiche svolta nella forma giuridica societaria comporta le seguenti peculiarità: il fine sociale non deve essere lucrativo e i proventi che derivano dalla società non possono essere divisi dai soci nemmeno in modo indiretto [1]. Queste nuove forme societarie a scopo di lucro, qualora dovessero essere riconosciute dal Coni(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), possono usufruire del vantaggio del dimezzamento dell’imposta sul reddito, nel rispetto di quanto previsto a livello europeo [2] per i cosiddetti “aiuti de minimis (aiuti di Stato di modesta entità, i quali non dovrebbero provocare notevoli distorsioni della concorrenza).

Lo “sport bonus”: cos’è e a chi viene riconosciuto

Dal 2018 sarà molto più conveniente investire in palestre. Viene riconosciuto, infatti, il cosiddetto “sport bonus“, vale a dire un credito d’imposta (cioè un credito del contribuente nei confronti dell’erario dello Stato) a tutte le imprese che effettuino erogazioni liberali fino a 40mila euro nell’anno 2018 per interventi di restauro oristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche qualora questi siano stati dati in concessione a soggetti privati. Tale credito di imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, verrà riconosciuto nella misura del 50% dell’importo erogato e comunque nel limite complessivo di spesa pari a 10milioni di euro. Il soggetto al quale sarà riconosciuto lo sport bonus dovrà comunicare immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione; dovrà, altresì, provvedere a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello  dell’erogazione e fino al momento in cui i lavori di ristrutturazione saranno ultimati,  il soggetto beneficiario del bonus in questione dovrà comunicare all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Fondo «Sport e periferie»: in arrivo uno stanziamento di 10milioni di euro

A decorrere dal 2018, inoltre, è previsto uno stanziamento di 10milioni di euro per il fondo «Sport e periferie». Tali risorse verranno assegnate all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È compito del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,  adottare (entro 120 giorni dell’entrata in vigore della legge di bilancio) un decreto che individui i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio dello Sport, nel rispetto delle seguenti finalità, individuate dalla legge [3]:

  • ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
  • realizzazione e  rigenerazione  di  impianti  sportivi destinate all’attività agonistica  nazionale,  localizzati  nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbanenonché diffusione  di attrezzature sportive nelle stesse aree, con l’obiettivo di  rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
  • completamento e adeguamento di impianti  sportivi  esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Innalzamento della soglia di indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi  che non concorrono a formare il reddito

Altra rilevante disposizione riguarda la soglia delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi connessi all’attività sportiva dilettantistica che non concorrono a formare il reddito: è previsto un innalzamento da 7.500 euro a 10mila euro annuali.

Il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”

Viene, inoltre, istituito il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, con dotazione di 12milioni per il 2018, di 7milioni di euro per il 2019, di 8,2milioni di euro per il 2020 e di 10,5milioni di euro per il 2021. Queste risorse devono finanziare progetti connessi ad una delle finalità di seguito indicate:

  • incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabilimediante l’uso di ausili per lo sport;
  • sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
  • sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
  • sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
  • garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

note

[1] Art. 90, comma 18, L. 289/2002 come modificato dall’art. 4, comma 6ter della legge 128/2004.

[2] Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

[3] Art. 15, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. 185/2015 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2016.

fonte: Il Sole 24 Ore

BONUS VERDE

 il bonus verde per giardini e terrazzi

In arrivo il bonus verde per giardini e terrazziManovra 2018: ecco come funziona il bonus verde per balconi, giardini e terrazzi anche in condominio.

Buone notizie per chi desideri creare o voglia sistemare un angolo di verde sul proprio terrazzo o nel proprio giardino. È in arrivo, infatti, i cosiddetto bonus verde. La nuova agevolazione spetterà per la sistemazione “a verde” di balconiterrazzilastrici solari, sia privati checondominiali. Vediamo, dunque, come funziona il bonus verde, quali le agevolazioni e le detrazioni previste per gli amanti di piante e giardinaggio.

Bonus verde: cos’è

È in arrivo il bonus per il cosiddetto verde urbano. In sostanza, il bonus consisterà in uno sconto fiscale del 36% per interventi su giardini, terrazzi, balconi. Lo sconto riguarderà chi desideri creare o “sistemare” un angolo verde sul proprio terrazzo o sul proprio giardino, acquistando nuove piante. La detrazione si applicherà anche per quanto concerne le relative spese di progettazione  e manutenzione del verde impiantato. Potranno usufruire del bonus anche coloro i quali vogliono installare impianti di irrigazione o procedere alla realizzazione di pozzi.

Bonus verde: quanto si “risparmia”?

A partire dall’anno prossimo, si potrà detrarre il 36% delle spese documentate relative al cosiddetto verde urbano e ciò fino ad un massimo di 5mila euro per ogni unità immobiliare. Gli sconti fiscali saranno ripartiti in 10 quote annuali. Secondo le prime stime, la manovra ha un potenziale bacino di 1,2 miliardi.

Bonus verde: per cosa usarlo?

Il bonus verde sarà utilizzabile per la sistemazione “a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni. La misura, quindi, interesserà terrazzi, balconi ed anche i giardini condominiali. Il bonus varrà anche per i giardini pensili e coperture, per la messa a dimora di piante ed arbusti. Gli interventi potranno esse eseguiti in villevillini, palazzi di pregio ed anche in normalissimi condomini.

fonte: Il Sole 24 Ore