SPECIALE. 730/2017: chi lo deve presentare? Chi è esonerato?

La presentazione della dichiarazione dei redditi, sia che si tratti di Unico che di mod. 730 non sempre è obbligatoria.
In linea di massima l’obbligo viene meno quando il legislatore sa che la sua presentazione non comporterebbe il pagamento di imposte, o perchè già trattenute dal sostituto, o perchè già tassati alla fonte o perchè esenti.
 
Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello Redditi persone fisiche (ex UNICO) – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2016 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate qui di seguito.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
 
La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2016.
 
Vediamo nel dettaglio quali sono i casi in cui l’obbligo di dichiarare i redditi viene meno, così come elencati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

730/2017: chi può presentare il modello di dichiarazione 730?

Come indicato dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2017 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016; – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2016 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2015 al mese di giugno dell’anno 2016;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.
 
Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:
  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

730/2017: ecco chi può non presentare il modello

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)  
Lavoro dipendente o pensione 1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbli­gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes­sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche  
Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli han­seniani, pensioni sociali  
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempio: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico  
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili  
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO

     
TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a) CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze (*)) 500  
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)

8.000

Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Pensione + altre tipologie di reddito (**)

7.500

Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)

7.500 (pensione)

Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
185,92 (terreni)  
Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.000 Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli

7.750

 
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.

4.800

 
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche

28.158,28

 
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

 
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
imposta lorda (*)
– detrazioni per carichi di famiglia
– detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
– ritenute
= importo non superiore a euro 10,33
(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

730/2017: ecco chi deve presentare il modello Redditi Persone fisiche

Devono presentare il modello Unico Persone fisiche 2016 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  •  nel 2016 hanno percepito:

– redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
– redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
– plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;

  •  nel 2016 e/o nel 2017 non sono residenti in Italia.  Sono considerate residenti in Italia, ai fini tributari, le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie:
    1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta;
    2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
    3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).
    Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.
    La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
    In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.
     
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

fonti: Il Sole 24 Ore, Fisco&Tasse

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Dichiarazione redditi 2017: elenco spese deducibili e detraibili.

Di seguito l’elenco spese deducibili e detraibili che il contribuente può scaricare dal 730 e Unico per familiari figli e coniuge a carico.

Dichiarazione dei Redditi 2017 elenco spese deducibili e detraibili: Come tutti sanno, ciascun contribuente in sede di compilazione del Quadro E modello 730 anno 2017 e del Quadro RP Modello Unico PF 2017, può portare in detrazione ed in deduzione, determinate spese ed oneri sostenuti nell’anno precedente, al fine di dimunire l’importo delle tasse dovute.

Nello specifico, nella dichiarazione dei redditi 2017 elenco spese detraibili, sono quelle spese che il contribuente può portare in detrazione, in quanto diritto riconosciuto dalla legge, una serie di spese sostenute a suo nome o per conto del familiare a carico. La detrazione 730 e Unico, è pertanto, l’agevolazione che consente al contribuente di scaricare le spesa sostenute nell’anno precedente a quello di dichiarazione, al fine di diminuire l’imposta IPERF dovuta. In altre parole, le spese detraibili, sono tutte quelle spese che possono essere sottratte direttamente dalle imposte da pagare. Qualora l’imposta dovuta sia inferiore alle detrazioni spettanti, il contribuente non ha diritto al rimborso della parte eccedente, fatta eccezione delle detrazioni sui canoni di locazione, per le quali è possibile chiederne il rimborso. L’elenco spese deducibili 2017 riguardano, invece, tutte le voci di spesa che possono essere portate in deduzione dal contribuente. Tali oneri deducibili, per poter essere dedotti dal reddito 2016 devono essere dichiarati nel 730 2017 o nel modello Unico 2017. Tra le spese deducibili 2017, troviamo ad esempio le spese per il versamento dei contributi obbligatori volontari o le erogazioni liberali a favore di Onlus, università ecc, oneri quindi che intervengono a ridurre il reddito complessivo sul quale calcolare l’imposta dovuta.

In altre parole, gli oneri deducibili sono tutte quelle spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l’imposta da pagare.

Dichiarazione redditi 2017 spese per familiari a carico:

Il contribuente della dichiarazione dei redditi può scaricare le spese sostenute a nome dei familiari a carico come il coniuge, figli, nipoti, genitori ecc.

L’elenco spese deducibili e spese detraibili che il contribuente può scaricare entro la scadenza 70 e Unico dichiarazione dei redditi 2017, sono nello specifico coloro che nel 2016 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo se superiore a euro 2.840,51 e riguardano:

  • Coniuge non legalmente separato ed effettivamente separato;
  • Figli: naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  • Altri familiari Coniuge legalmente ed effettivamente separati, Nipoti, Genitori, Genitori adottivi, Generi e Nuore, Suoceri, Fratelli e Sorelle.

Dichiarazione dei redditi 2017 spese coniuge:

Dalla dichiarazione dei redditi 2017 il contribuente può scaricare le spese coniuge, in base all’art. 12 del TIUR dall’imposta lorda sul reddito il contribuente può detrarre i seguenti importi:

Detrazione per coniuge non separato legalmente:

1) 800 euro fino a 15.000 euro di reddito.

2) 690 euro, se il reddito complessivo è maggiore di 15 mila e fino a 40.000 euro;

3) 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. In questo caso la detrazione spetta per la parte eccedente i 40 mila.

La detrazione è aumentata di:

10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro.

20 euro, se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro.

30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro;

20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro;

10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro.

Spese detraibili familiari a carico:

Le spese detraibili effettuate dal contribuente familiari a carico in particolar modo quelle spettanti alle famiglie con figli di età inferiore o uguale a 3 anni, la detrazione base passa da 900 a 1.220 Euro, figli a carico con più di 3 anni è passata dalle 800 alle 950 Euro per ciascun figlio mentre sui figli portatori di handicap, è prevista una quota aggiuntiva da 200 a 400 euro. Novità 730 detrazioni familiari a carico.

Nessuno sconto sui redditi oltre i 95.000 euro.

Elenco Spese Deducibili e Detraibili:

Dichiarazione dei redditi 2017 elenco spese deducibili e elenco spese detraibili, i contribuenti possono scaricare le spese entro una certa tipologia e misura, stabilite dallo Stato con il tetto massimo di oneri deducibili.

Le spese e gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi, vanno indicate nel Rigo E21 – E31 Modello 730/2017 e nel Rigo RP21 – RP31 nel Modello UNICO Persone Fisiche 2017, e sono pertanto quelle sostenute nell’anno 2016.

Elenco spese deducibili e elenco spese detraibili:

  • Spese mediche generiche senza franchigia. Tali spese, sono tramsesse direttamente all’Agenzia delle Entrate, elaborate ed inserite nel 730 precompilato 2017. I cittadini che intendono opporsi all’utilizzo dei suddetti dati, devono darne specifica comunicazione all’Agenzia compilando il modulo opposizione, tramite sistema Tessera Sanitaria o non dando il proprio codice fiscale alla farmacia, in caso di acquisto di farmaci o prodotti medicali.
  • Oneri contributi previdenziali e assistenziali;
  • Oneri contributi fondi integrativi servizio sanitario nazionale;
  • Oneri contributi forme pensionistiche complementari e individuali se di importo inferiore a 5.164,57 euro;
  • Spese assistenza ai portatori di handicap;
  • assegni periodici di mantenimento al coniuge separato o divorziato, ad esclusione degli assegni periodici di mantenimento ai figli;
  • Beneficienza a favore di istituti religiosi;
  • Cedolare secca al 10% 2017 e dal 2018 in poi al 15%.
  • Beneficienza a favore delle organizzazioni non governative.
  • Beneficienza a favore di ONLUS al 26% con limite massimo a 30.000,00 euro.Erogazioni liberali ai partiti: 26%.

    Beneficienza a favore di università, enti di ricerca al 26%.

  • Rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri.
  • Spese Contributi Colf, Badanti, Baby sitter fino all’importo di 1.549,37 euro. Non è deducibile il contributo forfettario di 1.000 euro versato al fine di regolarizzazione lavoratori dipendenti stranieri.

Dichiarazione redditi 2017 spese deducibili:

Elenco Spese deducibili dichiarazione dei redditi:

  • Ticket del Servizio Sanitario Nazionale
  • Assistenza infermieristica e riabilitativa disabili: se prescritta da un medico.
  • Spese sanitarie disabilli deducibili: Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo e riguardano la seguente tipologia di oneri: personale infermieristico e operatori tecnici assistenziali, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo personale con la qualifica di educatore professionale, personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
  • Spese assistenza e ricovero Disabili: non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter beenficiare della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
  • Contributi previdenziali ed assistenziali e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, sono oneri deducibili dalla dichiarazione dei redditi annuale anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico e sempre se versati secondo le disposizioni di legge. Rientrano pertanto come oneri deducibili le spese sostenute dal dichiarante o per conto dei suoi famigliari a carico le seguenti voci di spesa:
  • Contributi previdenziali e assistenziali.
  • Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
  • Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali per un importo non superiore a 5.164,57 euro
  • Contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL: riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe).
  • Riscatto anni di laurea.
  • Ricongiunzione contributi
  • Assegni periodici per il mantenimento coniuge separato o divorziato, sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi mentre sono esclusi gli assegni periodici per il mantenimento dei figli.

Nello specifico nell’Elenco Spese mediche assistenza disabili Deducibili:

Le spese deducibili mediche generiche e quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell’art. 10 del Tuir sostenute dai disabili ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono interamente deducibili dal reddito complessivo e, nello specifico, riguardano quelle relative

  • spese deducibili Assistenza infermieristica e riabilitativa
  • spese deducibili Personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
  • spese deducibili Personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • spese deducibili Personale con la qualifica di educatore professionale
  • spese deducibili Personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l’assegno di accompagnamento ma qualora ricoverate presso un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica.

Elenco contributi previdenziali deducibili:

Elenco contributi previdenziali e assistenziali deducibili in dichiarazione dei redditi, sono:

senza limiti di importo: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge; i contributi facoltativi versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico); quelli versati ai fini di riscatto degli anni di laurea e ricongiunzione di periodi assicurativi, quelli versati al fondo dalle casalinghe.

  • fino a 5.164,57 euro: i contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita); i contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione contributi.
  • fino a 1.549,37 euro: i contributi versati a favore di colf e badanti, per la parte a carico del datore di lavoro.

Elenco spese deducibili e detraibili dichiarazione dei redditi, effettuate nell’interesse del contribuente:

  • Spese deducibili sanitarie patologie con esenzione SSN
  • Spese funebri detraibili massimo importo spesa detraibile 1.549,37 euro
  • Spese di intermediazione immobiliare: inferiore a 1.000,00 euro
  • Spese veterinarie detraibili solo se di importi superiori a 129,11 euro, ma con un limite massimo di 387,34 euro
  • interessi mutui ipotecari acquisto di altri immobili.
  • interessi mutui contratti dopo il 1997 di recupero edilizio.
  • interessi mutui ipotecari stipulati ai fini di contruzione dell’abitazione principale.
  • interessi prestiti o mutui agrari: non possono essere detratti importi superiori ai redditi dei terreni dichiarati
  • Spese assicurazione detraibili 2017: Premi assicurazioni sulla vita e infortuni: a condizione che la durata contrattuale non sia inferiore ai 5 anni e che non consenta a concessione di prestiti, importo massimo da portare a detrazione è di 530,00 euro mentre per quelli relativi a contratti con rischio di non autosufficienza è pari a 1.291,14 euro annui.
  • Beneficienza – Erogazioni Liberali 2017 a favore di: partiti politici, onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura “La Biennale di Venezia”, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale.

Elenco spese detraibili 2017:

Elenco spese detraibili dichiarazione dei redditi sostenute dal contribuente per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale vanno indicate nel Rigo E61 Modello 730 2017 e Rigo RP64 del Modello Unico Persone Fisiche 2017. 

Le detrazioni Irpef spettanti sono:

Ecobonus 65% e 50% ristrutturazioni edilizie

Bonus acquisto mobili

Ecobonus elettrodomestici

Elenco Spese detraibili canoni locazione:

La detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, devono indicare nel Rigo E71 – E72 nel Modello 730/2017 e nel Rigo RP71 – RP72 nel Modello UNICO Pf 2017, obbligatoriamente i dati della locazione, degli inquilini, la tipologia contrattuale.

Elenco spese detraibili canoni di locazione:

  • Canoni locazione inquilini a basso reddito: detrazione IRPEF pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71, euro 150 se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non a 30.987,41 euro.
  • Canoni locazione abitazione principale per lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro: detrazione di 991,60 euro se il reddito è inferiore a 15.493,71 euro e di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma è entro i 30.987,41 euro.
  • Canoni locazione abitazione principale per giovani tra 20 e 30 anni: detrazione di 961,60 euro per reddito complessivo fino a € 14.493,70.
  • Canoni alloggi sociali: dal 2014 al 2016 spetta la detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro. 
  • Canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede: detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. 
  • Contratti a canone convenzionato: spetta una detrazione di 495,80 euro, se il reddito non è oltre i 15.493,71 euro e di 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro. 

Elenco Spese Sanitarie detraibili 730 e Unico:

Il contribuente ha la possibilità di detrarre le spese mediche del 19% sull’imposta senza contare la franchigia di € 129,11 calcolata l’altro anno. Se si supera il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote all’anno in egual misura.

Per poter essere detratta la spesa sanitaria, deve essere documentata con fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino, riguardo invece l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o “scontrino parlante” sul quale devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale destinatario.

  • Prestazioni chirurgiche e specialistiche;
  • Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
  • Prestazioni rese da un medico generico;
  • Prestazioni rese nella medicina omeopatica;
  • Ricoveri a seguito di operazione chirurgica o degenze: in caso di ricovero di una persona anziana presso un istituto, la detrazione spetta solo nella misura delle spese mediche e non sulla retta mensile o annuale;
  • Acquisto di medicinali;
  • Acquisto di dispositivi medici qualora dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato dalla marcatura CE che quindi ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE e 98/79/CE;
  • Spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie come aerosol o misuratore di pressione;
  • Spese relative al trapianto di organi;
  • importi ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
  • Assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • Prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

fonte: GUIDA FISCO

730-2017-EDITABILE

 

 

 

Abolizione voucher e lavoro intermittente.

L’abolizione dei voucher non prevede alternative, il contratto intermittente puo’ essere una prima soluzione.

Il decreto legge n. 25/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 17 marzo 2017 ed entrato in vigore lo stesso giorno,  ha abolito la disciplina dei voucher in  tutti i settori.
Entro il 31 dicembre 2017 potranno ancora essere utilizzati  solo i buoni lavoro acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
Al momento non è prevista nessuna alternativa per gestire le attività occasionali e accessorie.
Una prima soluzione potrebbe essere il ricorso  al lavoro intermittente,  con un incremento dei costi e con limitazioni di età (è permesso solo per lavoratori fino a 25 anni o  più di 55) e di tempo (massimo 400 giornate nel triennio),  salvo per i settori del turismo pubblici esercizi e spettacoli.

Il contratto intermittente come prima soluzione per sostituire i voucher

Il D.lgs. 81/2015 di riordino dei contratti di lavoro e di revisione delle mansioni,  ha riscritto anche la normativa del lavoro intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo e intermittente, secondo i limiti stabiliti dalla legge.  
Il Ministero precisa che tale fattispecie contrattuale può essere utilizzata anche per “periodi di durata significativa”, fermo restando che per essere considerati periodi “discontinui e intermittenti”  dovranno necessariamente essere “intervallati da una o più interruzioni in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra “la durata del contratto” e “la durata della prestazione”.

Le regole per il contratto di lavoro intermittente

Il lavoro intermittente o a chiamata può essere concluso:

• per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai CCNL stipulati da associazioni sindacali  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, anche con riferimento alla possibilità di stipulare tale contratto in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno;
 
• per lo svolgimento delle attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia indicate nella tabella allegata al RD del 1923 n. 2657 (in assenza di una regolamentazione da parte dei CCNL), quali, ad esempio, commessi di negozio, barbieri, parrucchieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, ecc.;

• per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL e fino al compimento del 25mo anno di età del soggetto;

• per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età, anche pensionati, indipendentemente dal tipo di attività svolta anche al di fuori delle ipotesi previste dai CCNL.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, come detto, anche a tempo determinato:
• senza il rispetto degli intervalli di 10 o 20 giorni, fra un contratto e l’altro,  in caso di riassunzione dello stesso lavoratore;
• senza nessun vincolo per il numero dei rinnovi.

Il lavoro intermittente, è ammesso, per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare, per ciascun lavoratore col medesimo datore di lavoro.
In caso di superamento del predetto limite, il contratto si trasforma in un  rapporto di lavoro  a tempo pieno e indeterminato.
Il limite massimo delle 400 giornate riguarda le prestazioni svolte nell’ambito di un rapporto con contratto di lavoro intermittente, sia a termine che a tempo indeterminato, nei settori non compresi nella deroga di cui sotto, a prescindere dal numero di contratti o dagli stacchi tra un contratto e l’altro.  

Per triennio deve intendersi:
• un intervallo di tempo mobile della durata di tre anni;
• calcolato a ritroso, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione.

Il vincolo temporale delle 400 giornate non opera  nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo

L’utilizzo del lavoro intermittente è vietato:
• per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• per la sostituzione di lavoratori posti in mobilità, cassa integrazione o destinatari di contratti di solidarietà;
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Il rapporto di lavoro intermittente si instaura secondo le regole comuni, cioè con comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego mediante il sistema SARE, entro il giorno antecedente la costituzione del rapporto.
Tale adempimento va effettuato solo all’atto dell’istaurazione del rapporto di lavoro intermittente e non va ripetuto in occasione delle singole chiamate.

Inoltre il datore di lavoro ha  l’obbligo di comunicare la durata delle prestazioni:
• alla Direzione Territoriale del Lavoro competente
• prima dell’inizio della prestazione lavorativa
• ovvero prima di un ciclo di prestazioni della durata massima di 30 giorni
• con modalità PEC o e-mail all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it scaricando  l’apposito modello “UNI_Intermittente”, disponibile all’indirizzo www.lavoro.gov.it e compilandolo in ogni sua parte.
A fronte dell’invio, il sistema non genera una risposta, pertanto, per provare l’effettivo invio della comunicazione il datore di lavoro deve conservare copia del modello compilato e copia della mail inviata.

La violazione degli obblighi di comunicazione preventiva alla DTL comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore interessato, mentre la mancata comunicazione comporta l’applicazione della maxi sanzione, così graduata: 
– da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, fino a 30 giorni di effettivo lavoro nero;
– da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro nero;
– da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, oltre i 60 giorni di effettivo lavoro nero;
– sospensione dell’attività imprenditoriale qualora l’impiego del personale in nero sia pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

fonti:

Il Sole 24 Ore  

Fisco&Tasse

Lavoro accessorio: Voucher con avviso preventivo.

Dopo l’incauta e frettolosa abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, decisa senza che fosse previsto un adeguato regime transitorio, il ministero del Lavoro prova ad attenuare la portata degli errori del legislatore.

È di ieri la nota, apparsa sul sito del ministero, in cui si legge che, per i voucher acquistati entro il 17 marzo e ancora spendibili fino al prossimo 31 dicembre «…l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto».

Questa nota sembra una risposta ai dubbi sollevati da più parti circa le regole da applicare ai 35 milioni di voucher che si stimano ancora in circolazione durante il periodo che va dal 17 marzo al 31 dicembre di questo anno.

Il decreto legge 25, entrato in vigore proprio lo scorso 17 marzo, ha infatti abrogato con effetto immediato la disciplina del lavoro accessorio, ma ha lasciato aperta fino alla fine dell’anno la possibilità di usare i voucher già acquistati.

Il combinato disposto di queste due misure è risultato assolutamente paradossale, perché l’abrogazione integrale delle norme sul lavoro accessorio ha travolto anche quelle che governavano l’utilizzo dei buoni, con la conseguenza che, per tutto il periodo transitorio, i buoni si potranno usare, ma non saranno più in vigore le regole che li disciplinavano.

A partire dal 17 marzo, infatti, è stata cancellata la norma (articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/2015), introdotta dal Dlgs 185/2016, la quale stabiliva (per le imprese, mentre le famiglie erano esentate) l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva ai servizi ispettivi (con i dati del lavoratore e l’indicazione dell’orario di inizio e fine della prestazione) ogni volta che veniva usato il lavoro accessorio.

Dalla stessa data, sono state cancellate le sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore oggetto della violazione) previste dalla stessa norma per i casi di mancato invio della comunicazione preventiva.

La nota del Ministero pubblicato ieri sembra voler rimediare alle conseguenze paradossali della nuova disciplina; non è scontato, tuttavia, che la questione possa considerarsi risolta.

Ipotizziamo che un datore di lavoro abbia acquistato un buono il 16 marzo e decida di utilizzarlo per la giornata odierna. Se questo datore di lavoro va a cercare cosa c’è scritto nella legge, non trova alcun obbligo di inviare la comunicazione preventiva: pertanto, ritenendo sufficiente rispettare la legge, non prende visione della nota del Ministero e utilizza il buono senza inviare nessuna email ai servizi ispettivi.

A quel punto, se arriva un’ispezione e viene contestata dagli organi di vigilanza la mancanza di comunicazione preventiva, il datore rischia di subire la sanzione, ma ha anche ottime prospettive di poter impugnare con successo il provvedimento.

L’unico fondamento normativo di tale sanzione sarebbe, infatti, il messaggio pubblicato sul sito internet del Lavoro: un atto ancora non previsto nella gerarchia delle fonti. Ora, è chiaro che il ministero ha pubblicato questo messaggio sperando di stimolare una condotta “virtuosa” delle imprese, ma l’esempio dimostra che questo tentativo, seppure lodevole, non può bastare. È necessaria, invece, l’immediata correzione del decreto, in sede di sua conversione parlamentare, mediante una norma che stabilisca con chiarezza che, durante il periodo transitorio, continua ad applicarsi in via temporanea (e soltanto rispetto ai buoni già acquistati) tutta la disciplina oggetto di abrogazione.

Intanto non si ferma la polemica legata all’abolizione dei buoni: se ieri l’Inps ha annunciato il ripristino della procedura telematica per l’attivazione dei voucher ancora utilizzabili, dopo il blocco di lunedì scorso che aveva creato più di qualche problemi ad aziende e famiglie, nel corso della giornata a manifestare tutto il proprio disagio è stata la Federazione italiana tabaccai (Fit), che con una nota ha chiesto un incontro urgente al presidente del Consiglio, minacciando di sospendere da subito il servizio di pagamento dei voucher. «È innegabile – ha sostenuto in una nota il presidente nazionale di categoria, Giovanni Risso – che il servizio di emissione e pagamento dei buoni lavoro rappresentasse per i tabaccai una importante fonte di reddito soprattutto in un momento in cui siamo costretti ad assistere ad una importante contrazione della redditività, causata dalla stretta al fumo, ai giochi e ad una netta ripresa del contrabbando. Noi tabaccai siamo concessionari dello Stato e ci adeguiamo alle sue leggi, senza entrare nel merito di alcuna scelta politica – ha concluso Risso – ma almeno ci sia concesso di evidenziare i danni che la cancellazione di un servizio di qualità ci ha arrecato».

fonte: Il Sole 24 Ore

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campagna 730 2017

Sta per iniziare nuovamente il periodo 730. 
Lo studio ricorda che per coloro che ne fossero ancora interessati di prenotare un appuntamento e fotocopiare ogni documento necessario alla compilazione del modello, unico documento non necessario per chi si sia avvalso della collaborazione dello studio è il modello 730 dello scorso anno.
730