Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro.
Continuano i chiarimenti di Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, in questo caso per le spese per carburanti. Delucidazioni in merito sono stati forniti sia nel corso di Telefisco del 31 gennaio 2019 sia nel corso del videoforum con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali del 15 gennaio 2019.
Per quanto riguarda Telefisco il chiarimento principale riguarda l’indicazione della targa nella fattura elettronica, in quanto la risposta dell’Agenzia delle Entrate ne ha ribadito la facoltatività, ferma restando la possibilità di inserire questo dato nel campo degli «Altri Dati Gestionali». La riferibilità al contribuente, e quindi la rilevanza in tema di deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva, è conseguita con l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile.
Per quanto riguarda il videoforum del 15 gennaio 2019, uno dei chiarimenti forniti al CNDCEC parte dal fatto che per tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le “ricevute” dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Ora, con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una “fattura riepilogativa” al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.
Un successivo chiarimento specifica l’ipotesi in cui nonostante la richiesta si verifichi mancata emissione della fattura elettronica nel caso di impianto di distribuzione di carburante perchè l’esercente non la emette in quanro assente al momento o non attrezzato telematicamente. Come chiarito dalle Entrate la mancanza della fattura elettronica può essere sanata con l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva).
Infine è stato chiesto come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna. In particolare la FAQ chiedeva
Nel rispondere le Entrate hanno ribadito che come espressamente chiarito a seguito dell’introduzione della fattura elettronica non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.
In attesa che Agenzia delle Entrate fornisca risposte tramite una circolare, con un comunicato stampa Assosoftware, l’Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale ha reso noto di aver fornito chiarimenti in merito a casistiche particolari. Una di queste riguarda appunto la fatturazione degli omaggi.
Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell’IVA, infatti al posto di fare fattura verso il “beneficiato” cioè colui che ha ricevuto l’omaggio, è possibile autofatturare l’operazione.
Come chiarito da Assosoftware, nel caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l’emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronicache sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il codice TD01.
Di seguito una tabella di riepilogo:
AUTOFATTURA PER OMAGGI | |
Data | Normale data di emissione |
Numero documento | Ordine progressivo delle fatture di vendita |
Aliquota IVA | Regole generali |
Indicazioni | Autofattura per cessione gratuita di beni (omaggi) |
Dati anagrafici cedente | Cedente |
Dati anagrafici cessionario | Cedente |
Codice destinatario | Cedente |
Tipo di documento | TD01 |
fonte: assosoftware