Multe stradali e bollo auto: cosa prevede la rottamazione delle cartelle.

Nessuno sconto sulle sanzioni per le cartelle Equitalia notificate per multe stradali, previsto solo il taglio degli interessi addebitati, e rottamazione possibile ovunque per la tassa automobilistica.

Nella rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, prevista dall’art. 6 del decreto fiscale 193/2016, sono inclusi anche le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nel corso dell’esame alla Camera è stato infatti eliminato dalle esclusioni il riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, disciplinate dal successivo comma 11).

Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza da 0,81 grammi/litro in su, mentre quella da 0,51 a 0,8 vi rientra se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente (ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio), la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.

Tuttavia per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11:

  • quelli di mora,
  • quelli relativi alla maggiorazione (interessi per ritardato pagamento) imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (l’articolo 27 richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.).

Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale stabilita dall’articolo 6.

Si ricorda che lo sconto riguarderà i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e saranno i contribuenti a dover richiedere l’adesione alla procedura con apposita domanda da presentare ad Equitalia (Modello DA1).

In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.

Ricordiamo infatti che con l’aggiunta del nuovo articolo 6-ter (introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati) viene prevista la possibilità per gli enti locali quali Regioni, Provincie, città metropolitane e Comuni che non si avvalgono di Equitalia per la riscossione delle loro entrate anche non tributaria, di poter comunque avvalersi della sanatoria (consistente nell’esclusione delle sanzioni) tramite apposita deliberazione da adottare entro i 60 giorni successivi alla data di approvazione della legge di conversione, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, di conseguenza l’estensione della sanatoria ai debiti verso enti territoriali è subordinata alla volontà degli enti stessi.

fonte: Il Sole 24 Ore

In causa senza amministratore

La nuova legge sul condominio ha codificato l’orientamento che ritiene applicabile al supercondominio la normativa sul condominio. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 17/11/2014, ha stabilito che i singoli amministratori dei singoli caseggiati non possono essere convenuti in giudizio a rappresentare i comproprietari del supercondominio qualora non vi sia un amministratore del supercondomini stesso, ma è invece necessario convocare tutti i singoli condòmini.

Di recente la Cassazione, con sentenza 19558/2013, aveva già stabilito che la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere gli atti conservativi si riflette nella facoltà di agire solo per i beni dell’edificio amministrato e non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare per i quali, se manca l’amministratore del supercondominio, sono legittimati al giudizio solo i singoli condòmini.

Si tenga presente peraltro che, al fine di individuare una situazione di supercondominio, non è necessaria una statuizione o, comunque, un atto di natura soggettiva (regolamento o simili) ma il supercondominio sorge automaticamente e oggettivamente qualora sussista situazione di accessorietà tra un bene e le unità immobiliari di diversi edifici come accade, ad esempio, con le fognature (Cassazione, sentenza 14791/2003).

Lo stesso termine di supercondominio coniato dalla dottrina, prima ancora che dalla giurisprudenza, è fuorviante, atteso che suggerisce una struttura verticale che vede, all’apice, l’amministratore delle parti comuni, al di sotto del quale ci sono i singoli amministratori, al di sotto dei quali i singoli condòmini.

In realtà il supercondominio si configura, se così si può dire, come uno stato federale, ove gli organi dei singoli stati e potere federale sono singolarmente competenti per le loro rispettive funzioni secondo una struttura orizzontale. Il supercondominio, pertanto, è costituito non dal rapporto di accessorietà tra le parti comuni del complesso e le parti comuni dei singoli edifici bensì dal rapporto di accessorietà tra le le parti comuni del complesso e le singole unità immobiliari, con ciò escludendosi ogni rappresentanza dei singoli amministratori.

È necessario, pertanto, prestare particolare attenzione nel momento in cui si vada a citare un condominio, magari per danni (in quanto il bene che ha cagionato il danno sia comune a più caseggiati, come può succedere per una fognatura): in assenza dell’amministratore del supercondominio non è possibile limitarsi a citare un amministratore o gli amministratori dei singoli casseggiati; ciò avviene anche nell’ipotesi in cui l’amministratore di uno stabile si appresti a richiedere la rifusione dei costi per interventi urgenti su un bene del supercondominio; in questo caso, oltre alla legittimazione passiva degli altri amministratori, difetta anche la sua legittimazione attiva, non potendo rappresentare neppure i suoi condòmini ai sensi dell’articolo 1134 del Codice civile.

fonte: Il Sole 24 Ore

Fisco: gestione del condominio: tutte le somme passano dal conto corrente

Una tra le più novità introdotte dalla legge 220/2012 che hanno suscitato allarme tra gli amministratori condominiali, riguarda l’obbligo di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Questa necessità di trasparenza gestionale, introdotta al settimo comma del nuovo articolo 1129 del Codice civile, non fa altro che recepire l’ormai consolidata corrente giurisprudenziale che, pur in assenza di specifiche norme, stabiliva che l’amministratore era tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale o eventualmente quello di altri condominii, senza necessità di espressa autorizzazione dell’assemblea in tal senso (Cassazone, sentenza 7162/2012).

Il conto corrente, bancario o postale, dovrà essere intestato al condominio e di facile accesso, per il tramite dell’amministratore, da parte dei condomini che possono chiedere di prenderne visione e, a proprie spese, estrarre copia della rendicontazione contabile. La firma e la gestione del conto rimangono sempre e comunque all’amministratore nella sua qualità di rappresentante dei condomini all’uopo nominato con apposita delibera.
Tutto ciò ha creato non poche preoccupazioni perché la norma, recitando che «l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» di fatto impedisce a quest’ultimo di prelevare o depositare dei contanti senza specificare nella relativa movimentazione bancaria a che titolo questo contante viene prelevato o versato. Sicuramente questa nuova disposizione consente a ciascun condomino di verificare la regolarità dei pagamenti e la destinazione dei propri esborsi. Ma è pur vero che questa norma non deve di fatto paralizzare la gestione condominiale. Pensiamo, per esempio, al modesto fondo cassa che spesso viene dato a un consigliere al fine di provvedere alle spese più spicciole in condominio, come la lampadina fulminata nell’androne, oppure all’altrettanto fondo cassa, sempre contenuto, dato al portiere per far fronte alle piccole spese come i detergenti per la pulizia delle parti comuni a cui è tenuto, oppure i sacchi dell’immondizia.

In questo caso, il prelievo di contante in banca – proprio per non paralizzare la gestione – potrà avere una indicazione generica quale appunto quella del fondo cassa e l’amministratore dovrà poi indicare nel dettaglio della sua gestione contabile interna cosa è stato pagato con quel denaro prelevato.
Per quanto riguarda i versamenti che magari alcuni condomini insistono nel voler ancora effettuare in contanti, la rendicontazione appare decisamente più semplice, perché l’amministratore, se ritiene di voler accettare ancora questa forma di pagamento, verserà in banca quanto percepito, indicandone la provenienza.
In questo modo si rispetta l’obbligo di far transitare tutte le somme sul conto corrrente, senza costringere i condomini a usare per forza la banca per le pagare le quote e l’amministratore a fare assegni di importi risibili per pagare i deteresivi.

30 aprile 2013