Dalle spese sanitarie alle ristrutturazioni, quanto detrarre dal 730.

Detrazioni/ Spese sanitarie

La detrazione del 19% sulle spese sanitarie sostenute (anche per i familiari a carico) ha una franchigia di 129,11 euro, mentre non c’è nessuna franchigia per le spese relative a mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento e sussidi tecnici e informatici dei portatori di handicap. L’acquisto di motoveicoli, autoveicoli adattati per le limitazioni dei portatori di handicap è possibile solo una volta ogni quattro anni e il valore massimo di spesa è di 18.075,99 euro.

Detrazioni /Mutui

È possibile detrarre anche gli interessi passivi per i mutui, ma anche in questo caso ci sono delle limitazioni: per l’abitazione principale è ammesso uno “sconto” massimo di 4mila euro. Per l’acquisto di abitazioni diverse dall’abitazione principale (ante 1993) il limite scende a 2.065,83 euro, mentre per gli acquisti successivi al 1993 la detrazione massima è di 2.582,28 euro. Anche gli interessi passivi e gli oneri accessori per prestiti e mutui agrari sono detraibili, e l’importo massimo è pari al reddito dei terreni dichiarati.

Detrazioni /Sconti per i figli

Il fisco aiuta i ragazzi che vogliono praticare attività sportive: i genitori possono infatti detrarre dal 730 fino a 210 euro per ogni figlio. Attenzione però: la detrazione spetta solo per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Per gli asili nido è prevista una detrazione massina di 632 euro a figlio. Un’altra agevolazione riguarda gli studenti universitari fuorisede a carico dei genitori: per i canoni di locazione regolarmente registrati è prevista una detrazione di 2.633 euro all’anno.

Detrazioni /Assicurazioni

Per i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulate fino al 31 dicembre 2000 è prevista una detrazione massima di 530 euro. Anche per i premi per assicurazioni sul rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% stipulate dal 1° gennaio 2001 l’importo massimo è di 530 euro. L’importo detraibile per le assicurazioni sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana è di 1.291,14 euro. Non è, invece, più possibile detrarre il contributo Ssn dalle assicurazioni Rc auto.

Detrazioni / Ristrutturazioni

Per la ristrutturazione di immobili il limite dipende dal periodo in cui sono state sostenute le spese: per i lavori pagati tra il 2005 e il 25 giugno 2012 il limite è di 48mila euro. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 il limite è di 96mila euro (da suddividere in dieci rate).

Detrazioni/ Elettrodomestici e arredo

Il bonus per gli acquista elettrodomestici e mobili è fruibile solo da chi ha diritto anche al bonus per le ristrutturazioni. In pratica, chi ristruttura un appartamento detraendone le spese può contare anche sullo sconto fiscale relativo all’arredamento e agli elettrodomestici acquistati per la casa in ristrutturazione. Il limite per il bonus mobili ed elettrodomestici è di 10mila euro, da suddividere in dieci rate.

Detrazioni / Spese veterinarie

Il fisco permette di avere degli sconti anche sulle spese veterinarie sostenute per gli animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva: è prevista una franchigia di 129,11 euro e un limite massimo di spesa detraibile pari a 387,34 euro all’anno.

Detrazioni /Spese funebri

I contribuenti che sostengono spese funebri per i familiari possono contare su una detrazione massima di 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere.

 

 

 

 

Amministrative 2015: i principi contabili per le spese elettorali.

In attesa del nuovo bilancio le spese per le elezioni regionali, qualora non previste in bilancio, sono registrate istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. 

Nell’approssimarsi della prossima tornata elettorale di maggio, alcuni enti, si trovano in difficoltà, poiché imputavano le spese per le elezioni (a carico di altre amministrazioni) tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita. La nuova contabilità non permette più di imputare tali operazioni tra le partite di giro, ed il problema è come contabilizzare le spese in questione quando si è in bilancio provvisorio, non ancora approvato e non si ha disponibilità nei capitoli.
La risposta al dubbio si trova proprio nei nuovi principi contabili, infatti, questi (allegato 4/2 del 118/2011) affermano che non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio (tra l’altro) le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc. Continua poi, nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.
Il punto 3.4, sostiene poi che, nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi:
– le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti;
– la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
– la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.
L’ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso, e all’impegno e al pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L’eventuale compenso trattenuto o l’eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l’entrata è registrato attraverso il versamento all’entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile).
L’ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l’intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell’ente incaricato di riscuotere il tributo/provento.
Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all’unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l’entrata riguardante il tributo/provento in questione.
Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
– le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
– le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
– i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
– le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

fonte: Il Sole 24 Ore

Bonus bebè ai nastri di partenza: il decreto ora è in vigore.

Finalmente pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile scorso, il decreto presidenziale 27 febbraio 2015 che attua le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 finalizzate all’incentivo della natalità ed al sostegno delle spese relative (il cosiddetto bonus bebè). Più in particolare i nuclei familiari all’interno dei quali si sia verificata la nascita o l’adozione di un figlio tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, e che siano in possesso di Isee valido (l’Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25 mila euro, potranno presentare domanda per ricevere dall’Inps un assegno pari a 960 euro annui per ciascun figlio. I nuclei in possesso di Isee non superiore a 7 mila euro riceveranno un bonus più ricco (1.920 euro annui).

Il requisito Isee, oltre ad essere valido al momento della presentazione della domanda, deve sussistere per tutta la durata del beneficio. L’assegno, che decorre a partire dal giorno della nascita o dal momento dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, è corrisposto mensilmente (80 ovvero 160 euro) fino al compimento del terzo anno di età del bambino (o dall’ingresso nel nucleo in caso di adozione). Per ottenerlo il genitore convivente con il figlio dovrà inoltrare all’Inps apposita domanda telematica (le relative istruzioni ed i modelli dovrebbero essere diffusi entro il 25 aprile) fin dal giorno della nascita (o di ingresso nel caso di adozione), ma non oltre i 90 giorni successivi al verificarsi dell’evento (per le nascite o le adozioni intervenute prima del 10 aprile entro 90 giorni successivi a tale ultima data).

Il ritardo nella presentazione non fa decadere il diritto ma sposta la decorrenza dell’assegno al mese di presentazione della domanda. Il possesso dei requisiti necessari dovrà essere autocertificato (Dpr 445/2000). La perdita del requisito reddituale in corso di godimento del beneficio comporta la sua decadenza. Altre cause di decadenza sono: il decesso del figlio; in caso di adozione la revoca di quest’ultima; la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; l’affidamento del figlio a terzi ovvero l’affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In caso di decadenza della responsabilità genitoriale o affidamento, la domanda per il bonus potrà essere ripresentata dal genitore o dal terzo affidatario entro 90 giorni dal provvedimento che dispone l’affido (in caso di ritardo vale quanto sopra specificato).

In tutti i casi la corresponsione dell’assegno cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza. Infine un accenno alle risorse stanziate: per il corrente anno sono 202 milioni. L’Inps dovrà procedere al monitoraggio mensile delle spese su basi previsionali: se per tre mensilità successive l’onere sarà superiore alle disponibilità, non si darà luogo all’acquisizione di nuovo domande fino all’adozione di un apposito decreto interministeriale che procederà alla rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e dei valori Isee.