Mini – IMU prima casa 24/01/2014

Mini – IMU prima casa

Adempimento:
Termine ultimo per il pagamento della mini- IMU sulla prima casa, così come disposto dal Decreto Legge 133 del 30.11.2013.

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento coloro che risiedono in quei Comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote riferite all’abitazione principale, superiori a quelle standard (4 per mille).

Modalità:
Nei Comuni in cui è stata innalzata l’aliquota standard sulla casa di residenza (quella fissata dal Governo era del 4 per mille), i contribuenti dovranno pagare il 40% della differenza tra l’aliquota comunale deliberata e quella standard.

Normativa di riferimento:
D.L. n. 133 del 30.11.2013

Decreto legge 30/11/2013, n. 133
Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.
Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 30 novembre 2013, n. 281

Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia.

Titolo I Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici
Articolo 1
Abolizione della seconda rata dell’IMU

1. Per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all’articolo 4, comma 12 -quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell’imposta municipale propria di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l’anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell’interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall’allegato A al presente decreto, pari alla metà dell’ammontare determinato applicando l’aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L’eventuale differenza tra l’ammontare dell’imposta municipale propria risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014. (2)

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell’importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L’attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all’anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell’anno 2013. L’attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. (1)

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall’applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l’anno 2013, l’eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l’anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l’importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all’allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell’articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all’abitazione principale dai comuni ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 2 -bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l’assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell’interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l’erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L’anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

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(1) La parola “2103” dell’ultimo periodo del presente comma è stata rettificata dalla seguente “2013” con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 03.12.2013, n. 283).

(2) Il termine contenuto nel presente comma è differito al 24 gennaio 2014 in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 680, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014

fonte: Il Sole 24 Ore

Mini-Imu, gli ultimi chiarimenti dell’Economia

L’importo minimo di pagamento della Mini-Imu in scadenza il prossimo 24 gennaio 2014 è di 12 euro (o il diverso importo previsto dal regolamento del Comune) e va riferito all’imposta complessivamente dovuta a tutti gli immobili situati nello stesso Comune. E’ questo uno dei chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenuti nelle Faq, pubblicate nel suo sito internet, con le quali è stato chiarito anche che, ai fini dell’accertamento, non esiste alcun importo minimo da considerare.

Il precedente limite di 16,53 euro, previsto dall’articolo 1, dpr n. 129/1999, infatti, è stato superato dall’articolo 16, comma 10, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Fino alla fine del 2014, quest’ultimo prevedeva che non si procedeva “all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali”, se l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superava, “per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta”. Dal 2014, però, l’articolo 1, comma 736, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha eliminato la parola “locali” a questa disposizione, quindi, secondo la risposta del Mef, oggi “non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei”.

Per la compilazione del modello F24, poi, il Ministero dell’economia e delle Finanze ha stabilito che per pagare la mini-Imu le caselle acconto/saldo vanno compilate barrando solo la casella saldo, nonostante le istruzioni del modello F24 e la risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E, prevedano di “barrare entrambe le caselle” per i pagamenti effettuati in un’unica soluzione. La casella “rateazione” va compilata con il valore “0101” solo per i pagamenti eseguiti per l’abitazione principale (codice tributo 3912). Per gli altri pagamenti, invece, il campo non deve essere compilato. La casella detrazioni, naturalmente, va compilata con l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal Comune, compresa la maggiorazione. Per la mini-Imu non cambiano i codici tributo da utilizzare, rispetto allo scorso anno, quindi, per il conguaglio ad esempio dell’abitazione principale e la relativa pertinenza si utilizza il codice tributo 3912 e per i terreni agricoli il 3914.

Per i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, per i quali non era dovuta la prima rata 2013, non si può parlare di “mini-Imu, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima”. Riassumendo, quindi, per questi soggetti la prima rata 2013 (pari solo al 50% dell’importo pagato nel 2012) non era dovuta, ma era dovuta la seconda rata 2013, oltre che il saldo sulla prima rata 2013. Questi ultimi due importi sono pari alla “differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata”. Come ricordato dalle Faq, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi, in base all’articolo 1, comma 728, Legge di stabilità per l’anno 2014. Non è stato fatto alcun cenno, quindi, alla possibile anticipazione di questa scadenza al 24 gennaio 2014, prevista al Senato, in sede di conversione del decreto Imu-BankItalia.

fonte: Il Sole 24 Ore

Conti correnti, che cosa fare quando la banca cambia le condizioni (e alza i costi).

Arrivano, arrivano. Purtroppo le lettere con cui alcuni istituti bancari avvertono i clienti di un cambio di condizioni sui conti correnti sono ormai una consuetudine di fine-inizio anno, ma che rischia di essere molto pesante.

Così al gentile titolare del c/c “ai sensi dell’art. 118 D.Lgs n. 385/93 (testo Unico Bancario)” vengono proposte “le modifiche di seguito riportate delle condizioni applicate ai contratti, che si rendono necessarie a causa dell’incremento dei prezzi di mercato e delle conseguenti ripercussioni sui costi dei beni e servizi” ecc. ecc. Che in soldoni significa, ad esempio, l’aumento di un euro al mese del canone del conto corrente, di 12 euro in più per tenuta conto annua, di 0,50 euro per la registrazione di ogni operazione e così via. Con data di entrata in vigore solitamente fissata per l’1 febbraio.

Rincari inevitabili? Sì, se non si fa nulla perché gli aumenti scattano automaticamente; probabilmente no se si mettono in atto queste cinque mosse.
1) Prendete la lettera che vi è arrivata e, prima della scadenza indicata, andate in banca dal funzionario che vi segue.
2) Se il nome non è indicato o nessuno vi segue, chiedete del Direttore e fatevi assegnare un funzionario che possa farlo.
3) Con il funzionario controllate (anche se dovreste farlo almeno due volte l’anno) le condizioni praticate al vostro conto.
4) Verificate quanto peserebbero i rincari sul conto calcolandoli sulle attività (operazioni ecc.) dello scorso anno.
5) A questo punto avete uno scenario concreto e potete trattare sapendo che quanto indicato nella lettera rappresenta le condizioni base, le quali possono essere modificate in base alla tipologia del cliente e al tipo di attività che svolge o categoria alla cui appartiene. Cliente che comunque la banca ha tutto l’interesse a tenersi, anche perché modificando il contratto il titolare del conto può chiuderlo senza spese dentro la data di entrata in vigore delle modifiche.

fonte: Il Sole 24 Ore

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Detrazione per i libri, ma non per gli e-book.

In decreto una norma che prevede sgravi fiscali del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di testi. Ma non in formato elettronico.

L’Italia prova a premere l’acceleratore sulla diffusione della lettura con una legge che rende i libri detraibili dalle tasse. La nuova misura formulata nell’articolo 17 del DDL Sviluppo e poi ribadita nell’articolo 9 del Dl 145/2013, prevede sgravi fiscali pari al 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di libri. La detrazione è valida fino a un tetto di duemila euro a persona per anno solare e durerà per tre anni, fino al 2016, permettendo a chiunque di detrarre fino a mille euro per i libri in generale e altri mille per i testi scolastici.

La novità, importante, è che vengono equiparati i libri in generale, con detrazioni fino a mille auro, ma anche i testi scolastici, compresi nel budget dei rimanenti mille euro. Per una famiglia, magari con un paio di figli, un risparmio da non trascurare.

fonte: Il Corriere della Sera

Aggiornati i servizi che offre lo Studio: ora anche on line.

Studio Capriotti è Ufficio Autorizzato CAF CGN.CAF CGN è il CAF dei Professionisti dal 1995, il primo CAF privato in Italia per numero di dichiarazioni con oltre 1.000.000 di modelli 730 trasmessi nel 2012 e 30.000 Professionisti Associati sul territorio.
SERVIZI:
  • Modello 730
ATTENZIONE: Dal 2014 i lavoratori dipendenti possono presentare il Modello 730 anche in assenza di sostituto d’imposta e ricevere il rimborso dall’Agenzia delle Entrate sul proprio conto corrente bancario o postale.
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ATTENZIONE: Unico Dal 2014 PUO’ PRESENTARE IL MODELLO 730 ANCHE IN ASSENZA DI SOSTITUTO D’IMPOSTA, IN ALTERNATIVA AL MODELLO UNICO, PER RCEVERE PIU’ CELERMENTE IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE.
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  1. Successioni
  2. Colf e Badanti
  3. Pratiche ICRIC – ICLAV – AccAS/PS con trasmissione telematica all’INPS
  4. Sanatorie e Ravvedimenti
  5. Contenzioso Tributario
  6. Invio telematico delle dichiarazioni reddituali quali: 730 – UNICO (IVA-IRAP-Studi Settore- 770 semplificato etc).