5 per mille arretrati: come ottenerli.

l Ministero del lavoro pubblica le istruzioni per ricevere i contributi precedenti all’annualità 2013 nel caso le associazioni non abbiano comunicato l’IBAN corretto o abbiano omesso altri dati bancari. Procedure non semplici, ma che vale la pena di tentare. A disposizione anche una mail per avere chiarimenti

State ancora aspettando di incassare il 5 per mille di annualità precedenti al 2013 e non sapete come fare? Non disperate. Il Ministero del Lavoro pensa a voi e ha messo a disposizione una pagina (http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Cinque-per-mille-avviata-la-procedura-per-il-pagamento.aspx) in cui spiega  che è stata avviata la procedura per il pagamento del 3° ordinativo dell’anno 2014. Sia chiaro, la responsabilità non è del ministero, ma nella stragrande maggioranza dei casi degli enti beneficiari, che omettono di comunicare i dati bancari o li comunicano errati, o cambiano banca di anno in anno senza aggiornare gli Iban. C’è da dire anche che aspettare due anni per ricevere il contributo non è da paese normale, e attenderne quattro o cinque è addirittura assurdo. Ma meno male che gli strumenti per sanare la situazione esistono, come spiega appunto il Ministero.
Normalmente, si legge sul sito, dopo aver pubblicato gli elenchi degli aventi diritto l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro gli elenchi stessi completi di IBAN dei conti corrente per poter effettuare i bonifici (di solito 4). Da questi elenchi mancano però ovviamente gli enti che non hanno comunicato le coordinate, e gli enti il cui pagamento è sospeso in attesa dell’esito dei controlli sui requisiti di ammissibilità. Chi non ha comunicato l’IBAN perchè non ha un conto corrente e ha diritto a meno di 1000 euro si vedrà erogato il contributo direttamente dal Ministero del Lavoro in contanti presso la cassa della Tesoreria provinciale della Banca d’Italia. Gli altri enti cosiddetti “NoIBAN” devono inoltrare apposita richiesta al Ministero stesso (modulo NoIBAN), come spiegato appunto nella stessa pagina.
Chi invece ha modificato il codice IBAN nel corso dell’anno e non lo comunica all’Agenzia delle Entrate, vedrà parcheggiato il proprio contributo su un conto speciale presso la Banca d’Italia o presso l’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) dove resta disponibile per il pagamento fino al termine all’esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato stornato. Oltre tale termine, spiega il Ministero, i contributi residui non pagati non sono più disponibili sul bilancio dello Stato, ma non sono persi, in quanto iscritti tra le passività del patrimonio dello Stato e potranno essere erogate entro i dieci anni successivi dietro richiesta di reiscrizione in bilancio del legale rappresentante dell’ente.
Non avete capito granchè? Non preoccupatevi. A vostra disposizione, oltre a una ricca sezione modulistica, c’è anche un indirizzo email a cui scrivere per avere delucidazioni.

Eccolo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it

Cinque per mille, iscrizione automatica.

Una circolare dell’agenzia delle Entrate, la 5/E del 31 marzo u.s., fa il punto sulle ultime novità normative (Dpcm 7 luglio 2016) relative al cinque per mille e traccia il percorso facilitato per l’iscrizione al beneficio. In particolare, il documento di prassi descrive la nuova modalità di iscrizione, che cancella l’onere di ripresentare annualmente la domanda per gli enti regolarmente iscritti, e fissa la tabella di marcia per il 2017, primo anno di applicazione delle semplificazioni.

Arriva inoltre il nuovo elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà pubblicato tutti gli anni dall’Agenzia.

La procedura semplificata. In particolare, il decreto ha adeguato la procedura di iscrizione al beneficio alla stabilizzazione del contributo. Viene quindi meno per gli enti regolarmente iscritti, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio l’onere di presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali enti, che non sono tenuti a ripetere la procedura, sono inseriti “d’ufficio”, a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco, che sarà integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno. Resta l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale. Nulla cambia per gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al beneficio e per quelli che non sono inseriti nell’elenco: per loro l’iscrizione passerà, infatti, per le regole ordinarie (Dpcm 23 aprile 2010).

5 per mille 2017, accesso easy per chi si è iscritto nel 2016. La circolare ricorda che per il 2017 si considerano regolarmente iscritti:
– gli enti del volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione all’Agenzia entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva alla Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
– gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
– gli enti delle ricerca sanitaria che hanno trasmesso domanda e dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
– le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato istanza di iscrizione all’Agenzia entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva al Coni entro il 30 giugno 2016.

L’iscrizione è considerata valida anche quando la domanda e/o la relativa documentazione integrativa sono state trasmesse entro il 30 settembre 2016 (con versamento della sanzione di 250 euro). L’elenco degli iscritti sarà pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia: eventuali errori o variazioni potranno essere segnalati entro il 22 maggio, mentre ci sarà tempo fino al 30 giugno 2017 per presentare la dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale.

L’agenda per le nuove iscrizioni – Devono invece seguire la tradizionale tabella di marcia gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e gli enti non inclusi nell’elenco che sarà pubblicato (perché non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016). In particolare, con riferimento alle domande di iscrizione gestite dalle Entrate:
– gli enti del volontariato dovranno presentare all’Agenzia l’istanza telematica entro l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7 maggio 2017 è
domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017;

“I nuovi enti del volontariato dovranno presentare all’Agenzia l’istanza telematica entro l’8 maggio 2017 ”

 

– le associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare l’istanza telematica all’Agenzia entro l’8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.

fonte: Il Sole 24 Ore