Compensi per attività sportive, il tetto d’esenzione passa da 7.500 a 10.000€.

La Legge di Bilancio aumenta il margine non tassabile di 2.500 € in più rispetto al passato.

la Legge di Bilancio 2018, definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Dicembre 2017, prevede l’aumento del tetto per l’esenzione per Compensi di attività sportive da 7.500,00 a 10.000,00 Euro.

Maggior spazio per compensi e rimborsi a tecnici e dirigenti.

In particolare il comma 367 lett. b dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018, eleva da 7.500,00 a 10.000,00 Euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi.

Questo non solo per il mondo sportivo, ma anche per le attività musicali.

Si amplia la ‘No TAX AREA’

Il pacchetto sport della Legge di Bilancio 2018 prevede soprattutto, e per quanto riguarda questo specifico contesto, la No TAX AREA fino ai 10.000,00 Euro per i compensi sportivi.

In pratica, sino ad oggi i primi 7.500,00 Euro percepiti durante l’anno solare come compenso sportivo rimanevano in esenzione da contributi previdenziali e IRPEF. L’eccedenza, oltre ai 7.500,00, era invece tassata secondo legge. Oggi il limite si sposta a 10.000,00, quindi 2.500,00 Euro in più all’anno esentasse. Innalzando il limite, le ASD e SSD avranno dunque un margine maggiore per compensare istruttori, dirigenti e collaboratori.

 

Importante novità fiscale per Asd: dal 2015 arriva la Certificazione Unica.

Arriva la Certificazione Unica (CU) che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Il CU sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata “in forma libera  relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.

Di conseguenza tale adempimento riguarda anche le associazioni e società  sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00  come tali non assoggettate a ritenuta.

Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio, dovrà essere trasmesso in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Il primo invio telematico dovrà dunque essere stato effettuato entro il 09/03/2015 con riferimento all’anno 2014.

A differenza di quanto previsto in passato, l’associazione dovrà quindi:

1)  consegnare al collaboratore la certificazione utilizzando il nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 (con riferimento ai redditi erogati nel 2014) e non più su carta semplice;

2)   consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 28 febbraio anche per posta elettronica.

3)   inviare la comunicazione successivamente – entro il 9 marzo – all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate

La CU 2015 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel.

Non è pertanto possibile la presentazione della in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati  in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi).

Sanzioni

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.  

Le bozze del Modello, delle Istruzioni e delle Specifiche tecniche sono disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza.

fabrizio villanacci