Affitti, partite Iva, pagamenti con F24: così il fisco diventa più semplice.

Il contratto d’affitto non va più nel 730
Tra le novità in arrivo con il decreto sulle semplificazioni un alleggerimento per tutti i proprietari di immobili concessi in locazioni. Dal prossimo anno non sarà più obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi i contratti di locazione.

Partite Iva inattive da chiudere

Arriva la cancellazione delle partite Iva inattive. L’agenzia delle Entrate procederà alla chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive da almeno tre anni senza applicazione di sanzioni amministrative. La chiusura sarà comunicata preventivamente il contribuente potrà evitarla rispondendo subito alle Entrate. L’operazione non prevede l’applicazione di sanzioni amministrative come invece era accaduto in passato con la precedente chiusura datata 2011.

Torna l’F24 cartaceo oltre i mille euro

Addio l’obbligo della delega di pagamento elettronico con F24 sopra i mille euro. Chi non ha partita Iva e non ha molta confidenza con la tecnologia potrà tornare a usare l’F24 cartaceo. La semplificazione è pensata soprattutto ai pensionati che non saranno non più obbligati a ricorrere all’aiuto del commercialista o del Caf, in alcuni casi anche a pagamento.

Ad agosto non si risponde alle Entrate

Arriva la moratoria estiva degli adempimenti. I contribuenti destinatari di una comunicazione amministrativa dal Fisco nel periodo dal 1° al 31 agosto di ogni anno avranno 30 giorni di proroga per rispondere: tutto sarà rinviato a settembre dopo la pausa estiva. La moratoria riguarderà anche gli avvisi bonari, come ad esempio quelli recapitati lo scorso anno su Unico 2013.

Dalle black list ai beni ai soci: taglio alle comunicazioni

Meno obblighi di comunicazioni al Fisco per imprese e professionisti. Esce di scena la comunicazione delle operazioni con controparti ubicate in Paesi black list e sarà eliminato anche l’obbligo di segnalare i beni della società concessi in utilizzo ai soci così come i finanziamenti dai e ai soci stessi.

Il 2 e il 5 per mille non aspettano le integrative

L’erogazione delle quote del 2 per mille alle associazioni culturali e del 5 per mille non terranno conto delle dichiarazioni integrative che ritardavano i tempi di liquidazione. Con la semplificazione in arrivo la liquidazione di queste somme ai soggetti scelti dai contribuenti avverrà più velocemente: il calcolo delle opzioni sarà effettuato sulle dichiarazioni presentate entro giugno/settembre senza più attendere l’arrivo dei modelli integrativi (di regola ottobre per il 730 e ancora più in là per Unico).

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fonte: Il Sole 24 Ore

Trasformazione eccedenze ACE in credito IRAP

Le eccedenze ACE possono essere trasformate in credito IRAP, ma con differenze tra soggetti IRES e soggetti IRPEF. 

L’art. 1, comma 1, del DL 91/2014 (cd. Decreto Monti) ha introdotto la possibilità di trasformare le eccedenze ACE non utilizzate per incapienza del reddito in crediti d’imposta a riduzione dell’IRAP a debito. Il credito d’imposta così ottenuto è utilizzabile in diminuzione dell’IRAP in cinque quote annuali di pari ammontare a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel limite dell’IRAP dovuta in ogni esercizio. La scelta può essere esercitata, sia dai soggetti Ires, sia dai soggetti Irpef. 

Le eccedenze ACE : riporto ires o trasformazione in credito IRAP?

L’articolo 1, comma 4 del Decreto Monti (D.L 91/2014) ha introdotto una nuova opzione per il contribuente, prevedendo che “la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d’imposta (…) utilizzato in diminuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (…)”.

Dal 2014, il contribuente quindi può scegliere alternativamente tra:

  • Riportare le eccedenze di capitale nozionale nei periodi di imposta successivi ai fini IRES o IRPEF senza alcuna limitazione temporale;
  • Convertire le eccedenze ACE, in tutto o in parte, in credito di imposta IRAP in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito IRAP ottenuto dalla trasformazione delle eccedenze di ACE è utilizzabile in compensazione nel modello F24 nell’anno in cui viene presentata la dichiarazione IRAP. Si ricorda che il processo di trasformazione in IRAP è irreversibile nel senso che una volta trasformata l’eccedenza Ace in credito Irap il contribuente non può più riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata e non utilizzata.

Il credito d’imposta: modalità di utilizzo

Sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta Irap ottenuto dalla trasformazione dell’eccedenza ACE, la circolare 21/E del 2015 fa due importanti precisazioni.

La prima è che il credito d’imposta IRAP è utilizzabile in 5 periodi d’imposta, nel limite di un quinto della quota di eccedenza Ace trasformata per ogni esercizio. Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla “ripartizione in cinque quote annuali di pari importo”, deve intendersi in concreto riferito ai cinque periodi di imposta di utilizzo del credito.

La seconda è che il credito d’imposta IRAP è utilizzabile in compensazione interna con alcune facilitazioni:

  • non opera il limite generale di compensabilità di 700.000 euro annui;
  • non opera il limite che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessorie di importo superiore a 1.500 euro;
  • non opera l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità.

Il credito per i soggetti IRPEF e IRES

I soggetti IRES di cui all’articolo 2 del decreto ACE applicano l’aliquota ordinaria al 27.5 % alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta. Tali soggetti sono:

I soggetti IRPEF di cui all’articolo 8 del decreto ACE, applicano alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’articolo 11 del TUIR, calcolando il credito con le stesse modalità con le quali si determina l’IRPEF. 

La contabilizzazione del credito d’imposta

Con la Circolare 6/E del 2015, l’Agenzia delle Entrate ha definito la corretta contabilizzazione del credito d’imposta ottenuto dalle eccedenze ACE precisando che “il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del TUIR”.

Dal punto di vista contabile quindi il credito d’imposta va iscritto in bilancio nella voce C.II.4-bis) dello Stato Patrimoniale, avendo come contropartita un provento a Conto Economico.

PROFESSIONISTI: SPESE DEDUCIBILI

Pubblichiamo un resumèe di spese deducibili per i professionisti.

Per il professionista vige il criterio di cassa e non quello di competenza. Per cui sono imputabili come ricavi tutti i compensi maturati e riscossi nell’anno così come sono deducibili dal reddito professionale tutte le spese sostenute e pagate nell’anno. Tutte le spese devono essere documentate con fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale integrato, scheda carburante, etc.

Spese generalmente deducibili:

In generale per il professionista sono deducibili (e l’IVA totalmente detraibile) tutte le spese ordinarie sostenute nell’esercizio dell’attività ed attinenti l’attività stessa. Esempi di tali voci di spesa sono:

  • acquisti di cancelleria, materiale di consumo, valori bollati e postali;
  • spese per lavoro dipendente e per compensi occasionali;
  • spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua e per utenze intestate presso lo studio professionale;
  • acquisto di libri, riviste e sussidi per l’aggiornamento professionale;
  • acquisto di beni strumentali (quali software gestionali e/o professionali, computer, stampanti,etc) per l’esercizio dell’attività.

Spese parzialmente deducibili:

  • alberghi e ristoranti o cene per potenziali clienti: sono deducibili al 75% nel limite del 2% dei compensi percepiti . Tali spese se sono documentate da fattura l’IVA è totalmente detraibile, se documentate da ricevuta fiscale l’iva è indetraibile;
  • spese di rappresentanza (es. spese per omaggi a clienti, spese per viaggi turistici per attività promozionali, spese per feste o ricevimenti, inaugurazioni, mostre e fiere etc): sono deducibili se sono inerenti all’attività svolta e nel limite del 1% dei compensi percepiti. L’IVA è totalmente indetraibile;
  • convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale: sono deducibili nella misura del 50%.
  • spese autovettura: Le spese per l’autovettura che riguardano la quota d’ammortamento del bene, tutti i costi di manutenzione dell’autovettura e la spesa per acquisto di carburanti (dadocumentare con scheda carburante), sono deducibili al 40%. La relativa iva è detraibile anche essa al 40%;
  • spese per utenze cellulari e telefono fisso: tali spese sono deducibili nella misura del 80% anche se si è in possesso di abbonamento ad uso affari. L’iva è detraibile al 50% per le utenze da cellulare e al 100% per il traffico da telefono fisso;
  • spese promiscue: utenze, condominio e consumabili per l’uso di una parte della casa di residenza ai fini di studio. Tali spese sono deducibili nella misura del 50% e l’IVA è indetraibile.

IMU-TASI-TARI (IUC) 2016

Imu e Tasi e Tari riunite in una parola IUC ma distinte nelle regole, colpiscono il patrimonio immobiare in misura sempre più pesante. Il Dossier raccoglie articoli e approfondimenti per capire e applicare al meglio queste imposte farraginose e complicate!

L’articolo 1, comma 639 della legge di stabilità 2014 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la (IUC), Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, la TARI non è altro che la vecchia TARES e sarà dovuta sia dai proprietari che dagli inquilini.

IMU immobili strumentali: deducibilità al 20% in UNICO 2016

In Unico 2016 è possibile dedurre l’IMU,l’IMI e l’IMIS pagate per gli immobili strumentali nell’anno d’imposta 2015.

A partire da UNICO 2014 l’IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale. A stabilirlo era stata la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), la quale aveva previsto che:
  • per il periodo d’imposta 2013, fosse deducibile una quota pari al 30% dell’IMU pagata
  • per i periodi d’imposta successivi fosse deducibile una quota pari al 20% → Pertanto in UNICO 2016 è deducibile il 20% dell’IMU sostenuta nell’anno di imposta 2015.
In questo approfondimento vediamo i soggetti giuridici che hanno diritto alla deducibilità di questa imposta, quali sono le condizioni per soddisfare il requisito della strumentalità richiesto dalla norma ed il trattamento applicato alle imposte IMI e IMIS previste rispettivamente dalle provincie autonome di Bolzano e Trento.

Deducibilità IMU immobili strumentali UNICO 2016: soggetti interessati

La deduzione dell’IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione, pertanto:
  • le società e gli enti commerciali residenti;
  • gli enti non commerciali, con riguardo all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;
  • le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata);
  • le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • i professionisti e gli studi professionali;
  • le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.

Deducibilità IMU in UNICO 2016 e requisito della “strumentalità”

Per poter portare in deduzione l’IMU dal reddito d’impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali. Assume, quindi, rilevanza il requisito della “strumentalità” del bene immobile.
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell’art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):
  • gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi);
  • gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
Si precisa che:
  • per le imprese individuali, la strumentalità dell’immobile richiede a norma dell’art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l’immobile è utilizzato ai fini dell’impresa ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
  • Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell’immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
La deducibilità dell’IMU non vale per:
  • gli immobili destinati alla vendita (i c.d. “beni merce”, per i quali, comunque, l’IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013),
  • gli “immobili patrimonio”, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Deducibilità IMU in UNICO 2016

Ai fini della deducibilità in UNICO 2016 nel rigo RE19 va indicato il 20% dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2015). Si precisa che la deduzione della quota IMU si applica sul reddito d’impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN), che include anche altri redditi, quali i redditi fondiari, i redditi diversi, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, ecc.Sul reddito complessivo si ha solo l’effetto indiretto dovuto all’abbattimento del reddito d’impresa o professionale.
 
Come chiarito dalla Circolare 10/E/2014, al punto 8.2, ai fini della deducibilità rileva l’anno di pagamento dell’imposta (deduzione in UNICO 2016 dell’IMU pagata nel 2015, anche se non di competenza 2015), ma non è comunque possibile portare in deduzione l’IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l’IMU.

Deduzione IMI e IMIS in UNICO 2016

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all’art. 1, comma 508, ha stabilito che la deducibilità del 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali si applica anche:
  • alla c.d. “IMI”, l’Imposta municipale immobiliare” stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
  • alla cd “IMIS” l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Come poi stabilito dall’art. 1, comma 9-quater, del D.L. n. 4/2015 la deducibilità dell’IMI (e per assimilazione dell’IMIS) si applica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014”.

I rimborsi per le dichiarazioni 730/2016

Quando arriva il rimborso? Chi lo eroga? E se supera i 4.000 euro? Il punto della situazione.

Con la presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2016, riferita all’anno di imposta 2015, molti contribuenti risulteranno a credito delle ritenute subite nel corso dell’anno e potranno pertanto ottenere tali somme a rimborso. Tuttavia sono previsti diversi trattamenti a seconda:

  • se il credito risultante dal 730 sia maggiore o minore di 4.000 euro.
  • Se siano state fatte o meno modifiche al 730 precompilato incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta.
  • Se il contribuente abbia o meno un sostituto d’imposta.

In questo approfondimento trattiamo tutti questi aspetti per fare il punto della situazione sui rimborsi per il 730/2016.

Rimborsi 730/2016 fino a 4.000 euro

Come l’anno scorso, i contribuenti possono utilizzare la dichiarazione 730 precompilata dall’Agenzia delle Entrate con i dati in suo possesso, modificandola o meno, o possono fare il 730 ordinario (cioè con il metodo normale ignorando la precompilata). Indipendentemente dal modo in cui sia effettuata, i contribuenti che presentano una dichiarazione 730 da cui emerga un importo a credito, possono chiedere il rimborso di tali somme. Con il 730/2016 è possibile ottenere il rimborso:

  • Nella busta paga di luglio per i lavoratori con sostituto d’imposta,
  • Nella rata di agosto per i pensionati.

Questa regola generale, vale sia nel caso in cui il contribuente:

  • Presenti la dichiarazione 730 ordinaria (cioè senza utilizzare la precompilata),
  • Presenti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche,
  • Presenti la dichiarazione 730 precompilata modificata.                                                                                  

Attenzione: in questa ipotesi bisogna precisare che come specificato dal comma 3-bis dell’art. 5 del D.lgs 175/2014- Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, “se la dichiarazione precompilata presentata ha modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (…) l’Agenzia delle entrate puo’ effettuare controlli preventivi,(…).”

Quindi nel caso in cui si presenti una dichiarazione 730 precompilata in una delle seguenti ipotesi:

  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,
  • con criteri di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

si segue il trattamento previsto per i rimborsi maggiori di 4.000 euro di cui al prossimo paragrafo (cioè controllo preventivo e successivo rimborso dall’Agenzia). In merito alla seconda condizione, ad oggi l’Agenzia non ha pubblicato ancora il provvedimento sui criteri di incoerenza. Tuttavia la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/e del 2016, al punto 8.4 precisa che gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all’entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Rimborsi 730/2016 maggiori di 4.000 euro

Per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi 730/2016 con importo a credito maggiore di 4.000 euro si delineano due diverse fattispecie.

  • Rimborso maggiore di 4.000 scaturente da dichiarazione 730 precompilata non modificata;
  • Rimborso maggiore di 4.000 scaturente da dichiarazione 730 precompilata  modificata o da dichiarazione 730 ordinaria.

Nella prima ipotesi, il credito viene riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta nella busta paga di luglio o nella rata di pensione di agosto.

Nella seconda ipotesi, come chiarito da parte dell’Agenzia delle Entrate c’è un preventivo controllo. In particolare la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) con l’art. 1, comma 949, lettera f, ha modificato il comma 3-bis dell’art. 5 del D. Lgs 175/2014-Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.  Come visto prima, nel caso in cui ci siano modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta l’Agenzia può effettuare controlli facendo slittare il credito in quanto: “Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e’ erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e’ successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”

Pertanto nel caso di rimborsi con importo a credito maggiore di 4.000 euro proveniente da dichiarazioni dei redditi 730 con il metodo ordinario o da precompilate modificate, l’iter prevede:

  1. preventivi controlli da parte dell’Agenzia in via automatizzata o con verifica della documentazione giustificativa
  2. rimborsi previsti entro 6 mesi successivi al termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi 730 (termine per la trasmissione 7 luglio 2016; termine ultimo previsto per il rimborso 7 gennaio 2017).

Per velocizzare i tempi evitando il controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle entrate è possibile indicare nel quadro I del modello 730 la volontà di usare parte del credito in compensazione di altri tributi non gestiti direttamente nel modello di dichirazione dei redditi 730/2016(come ad esempio imu/tasi/tari). In questo modo:

  • si utilizza la parte di credito eccedente i 4.000 euro a compensazione di altre imposte;
  • si chiede a rimborso il credito fino a 4.000 euro che viene così liquidato direttamente dal sostituto d’imposta.

Rimborsi 730/2016 per contribuenti senza sostituto

Nel caso in cui la dichiarazione risulti a credito, ma non ci sia un sostituto d’imposta, il rimborso viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. È necessario indicare la lettera A nella casella “730 senza sostituto” e va barrata anche la casella “modello 730 dipendenti senza sostituto”.

Per completezza si ricorda che nel caso in cui l’importo risulti a debito, il contribuente che non abbia un sostituto d’imposta, deve versare la differenza tramite il modello unico di pagamento F24.

Riferimenti normativi

Art. 5 comma 3bis D.Lgs 175/2014: nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate puo’ effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e’ successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo e’ erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa e’ successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

730 2016

Per chiunque lo desiderasse lo studio sta redigendo i 730.
Eventualmente chiamare al 3933677958 per appuntamento, se al momento non ricevete risposta lasciate un messaggio in segreteria.
Grazie.

La Segreteria