Rimborso sanzioni Inail illegittime anni 2006-2010.

Illegittima sanzione Inail per omesso versamento contributi lavoratori in nero: ecco chi può presentare domanda di rimborso.

datori di lavoro che, per violazioni accertate nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010, hanno pagato la maxi sanzione civile di importo minimo di 3mila euro per lavoro nero, possono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente. Quest’ultima provvederà a calcolare la sanzione civile corretta e a rimborsare la differenza.

La norma [1] che prevedeva, in caso di omesso versamento dei contributi e premiriferiti a ciascun lavoratore in nero, una sanzione non inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

La pronuncia di illegittimità ha efficacia retroattiva e rende pertanto rimborsabili tutte le somme che i datori di lavoro hanno versato a titolo di sanzione civile per lavoro nero, in eccesso rispetto alle corrette regole di calcolo.

Il diritto al rimborso si prescrive in 10 anni decorrenti dalla data del versamento: ciò vuol dire che chi, nella vigenza della norma dichiarata illegittima, ha pagato più del dovuto, ha dieci anni di tempo per presentare la domanda di rimborso. Nel 2017 scade il termine per coloro che hanno pagato le sanzioni nel 2007.

 Disciplina delle sanzioni Inail e sentenza Corte Costituzionale

Nel 2014 la Corte Costituzionale [2] ha dichiarato l’illegittimità della norma relativa alle sanzioni civili per lavoro nero, nella parte in cui stabiliva che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non potesse essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

A giudizio della Corte, infatti, poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativaaccertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole e pertanto la norma è illegittima nella parte relativa alla sanzione civile.

Il regime sanzionatorio dichiarato illegittimo è stato in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010.

Sanzioni civili omesso versamento contributi: regime attuale

Per le violazioni commesse a partire dal 24 settembre 2015, vige il seguente regime sanzionatorio [3]:

– In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate: una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento.

La sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

– Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesidal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Rimborso sanzione Inail illegittima

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma dichiarata illegittima ha cessato di avere efficacia e di conseguenza, da tale data, non può più essere applicato il regime sanzionatorio in vigore dal 12 agosto 2006 al 23 novembre 2010, che prevedeva la soglia minima di 3.000 euro della sanzione civile per ciascun lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Deve quindi essere applicato unicamente il regime sanzionatorio ordinario vigente dal 2015 (illustrato nel paragrafo precedente)

I soggetti assicuranti, che a suo tempo hanno regolarmente versato le sanzioni civili in base alla norma dichiarata illegittima, devono presentare domanda di rimborso alla Sede Inail competente, che provvederà a calcolare la sanzione civile ai sensi del regime vigente dal 2015 e a rimborsare la differenza.

Il termine prescrizionale per chiedere il rimborso, trattandosi di indebito previdenziale, è quello decennale, decorrente dalla data del versamento.

 Chi non può chiedere il rimborso

Per le società che risultano cancellate dal registro delle imprese, rimangono ferme le sanzioni civili già accertate e incassate, trattandosi di rapporti giuridici esauriti.

Non sono in ogni caso rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

note

[1] Art. 36-bis, c. 7, lettera a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[2] C. Cost. sent. n. 254/2014.

[3] Art. 116, comma 8, lettera b), L. n. 388/2000.

Voucher, un’ora di tempo per confermare il buono.

I voucher diventano tracciabili: i committenti, imprenditori non agricoli e professionisti, dovranno inviare sms o mail un’ora prima dell’inizio della prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro indicando dati anagrafici, codice fiscale del lavoratore, luogo e data della prestazione. Per i committenti imprenditori agricoli la “comunicazione” è resa più soft, potendosi perfezionare «in un arco temporale non superiore a sette giorni» (una forma di tutela nei casi di avversità metereologiche che possono ritardare l’inizio della giornata d’impiego nei campi). In caso di violazioni scattano sanzioni piuttosto “salate” da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si conferma la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da «difensivi» (per evitare licenziamenti) a «espansivi» (per assumere nuovo personale); si esclude il pubblico impiego dalle nuove regole di contrasto alle dimissioni in bianco (che valgono, quindi, solo per il privato); e si precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomi o subordinati, dai quali l’interessato ricava guadagni di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito non imponibile (poco più di 8mila euro l’anno per i dipendenti, 4.800 per gli autonomi). Dopo una serie di rinvii, il governo ha approvato ieri in via preliminare il primo Dlgs correttivo del Jobs act, atteso ora dalle Camere per i pareri. Si compone il “nodo agricoltura” per l’utilizzo dei voucher: oltre alla tracciabilità entro sette giorni, il settore agricolo viene anche escluso dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori (2mila euro di compensi massimi per ciascun committente), rimanendo, quindi, in vigore solo il tetto generale dei 7mila euro per lavoratore, considerato che l’agricoltura è già soggetta a paletti stringenti sul lavoro accessorio (può essere usato, essenzialmente, solo nelle attività stagionali effettuate da pensionati e under25 iscritti a un ciclo di studi). Il Dlgs apre poi alla trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi in espansivi: la trasformazione potrà riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno. Non si potrà prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista in precedenza e il datore integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Alle eventuali nuove assunzioni si applicheranno i contributi e le agevolazioni valide per i contratti di solidarietà espansiva.

Tra le altre novità, spicca la possibilità, ora espressa, in capo al ministero del Lavoro di poter revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali, fino a disporne il commissariamento. Si interviene anche sui controlli a distanza, chiarendo che nel caso di imprese con unità produttive dislocate in ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche il controllo a distanza, possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato. Per il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, l’operazione tracciabilità piena dei voucher «conferma l’impegno del governo contro l’illegalità e la precarietà»; ora le nuove norme «consentiranno una efficace azione ispettiva», ha aggiunto Maurizio Sacconi. Gli esperti si soffermano sulla norma che esclude la Pa dalle nuove regole sulle dimissioni in bianco: «Non c’è dubbio che questa pratica fraudolenta è effettivamente marginale nel settore pubblico – commenta Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’università di Bologna -. Ma siamo di fronte a un nuovo divaricamento con il lavoro privato, in una logica contraria a quella della privatizzazione».

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fonte Il Sole 24 Ore