Approvato in via definitiva il testo del Dl 102, cosiddetto decreto Imu.

Giovedì 24 ottobre il Senato ha approvato in via definitiva il testo del Dl 102, cosiddetto decreto Imu. Rispetto alla versione iniziale il testo ha subito una serie di modifiche (evidenziate in neretto) durante il passaggio alla Camera. Ora si attende la pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo integrale:

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/10/Testo_DL_IMU_OK.pdf

fonte: Il Sole 24 Ore

Redditometro, il leasing dell’auto resta fuori fino al 2009.

Lo stop alla retroattività del nuovo redditometro vale anche per il Fisco. I canoni di leasing non possono essere utilizzati per la ricostruzione del reddito del contribuente nel vecchio strumento, vale a dire quello utilizzabile fino al periodo d’imposta 2008. Questo perché si tratta di elementi non contemplati nei decreti attuativi della precedente versione dell’accertamento sintetico. È quanto emerge dalla sentenza 103/65/2013 della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia.

Prova se i redditi sono in linea con  lespese 

(http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/redditometro/v3/index.shtml).

Il contenzioso scaturisce da due accertamenti inviati a un contribuente e relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. In particolare, nella rideterminazione del reddito avevano pesato i canoni di leasing di due autovetture e del canone di locazione di un’abitazione secondaria. Il contribuente ha presentato ricorso in Ctp e già in quella sede ha fatto presente come gli importi versati a titolo di leasing non potessero essere considerati dall’agenzia delle Entrate. La Ctp, però, ha dato ragione all’amministrazione finanziaria e da questo è scaturito l’appello in Commissione tributaria regionale. Nell’istanza il contribuente ha puntato essenzialmente su due aspetti:
– il decreto attuativo del nuovo redditometro (Dm Economia 24 dicembre 2012) è applicabile retroattivamente in quanto strumento più evoluto e preciso del precedente;
– i canoni di leasing devono essere esclusi dalla determinazione del reddito sintetico in quanto non rappresentano un incremento patrimoniale, né un elemento di spesa valutabile in quanto i Dm del 1992 non contemplano le rate tra gli elementi costitutivi di ricchezza.

L’agenzia delle Entrate, invece, ha replicato che la nuova disciplina non è applicabile retroattivamente e che i canoni di leasing contribuivano all’incremento patrimoniale derivante dal successivo acquisto dell’autovettura in seguito al riscatto del leasing.
La Ctr ha, di fatto, sancito che il divieto di retroattività del nuovo redditometro (già sottolineato dall’agenzia delle Entrate nelle circolari 1/E e 24/E di quest’anno) vale sia per il contribuente sia per l’amministrazione finanziaria. Da un lato, la sentenza ricorda come l’articolo 22 del Dl 78/2010 (la disposizione che ha rivisto l’accertamento sintetico) prevede che «le modifiche all’articolo 38 del Dpr 600/1973 hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, ossia per gli accertamenti relativi ai redditi dell’anno 2009 e seguenti».

Dall’altro lato, però, la Ctr riconosce che sono stati «applicati elementi non contemplati nei decreti attuativi». I canoni di leasing su beni di lusso rientrano tra i costi rilevanti per il redditometro solo «a seguito di espressa disposizione introdotta dal Dl 78/2010» che, secondo il ragionamento seguito, «è norma non applicabile retroattivamente». Di conseguenza, il risultato a cui porta l’innesto dei canoni di leasing nel vecchio redditometro «risulta in ogni caso viziato» e per questo gli accertamenti sono stati annullati.

fonte: Il Sole 24 Ore

Affitti con la cedolare e auto aziendali. Ecco come ricalcolare gli acconti di Unico entro il 2 dicembre.

I contribuenti si devono preparare al versamento del secondo acconto in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade infatti di sabato). In questa occasione i calcoli sono complicati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni che impattano direttamente sul periodo 2013.

In particolare, il ricalcolo sarà dovuto a seguito dell’incremento delle percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico, dell’ulteriore stretta alla deducibilità dei costi auto, delle modifiche nella determinazione di redditi agricoli e dominicali e dell’aliquota della cedolare secca sulle locazioni a canone convenzionato.

Imposte dirette
L’articolo 11 del decreto legge 76/13 ritocca le misure degli acconti se il calcolo avviene con il metodo storico: per l’Irpef si passa dal 99% al 100%, mentre per l’Ires dal 100 al 101 per cento. Per l’Irpef l’incremento è a regime, mentre per l’Ires la maggiorazione è relativa ai soli acconti sul 2013. I versamenti della seconda rata dovranno quindi essere effettuati in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata. Va comunque precisato che sui maggiori importi dovuti non dovranno essere corrisposti interessi. Gli incrementi riguardano anche aziende e istituti di credito per le ritenute applicate a interessi e redditi di capitale: per il periodo in corso al 31 dicembre 2013 e quello successivo gli acconti saliranno al 110 per cento. Queste maggiorazioni potrebbero essere comunque oggetto di ulteriori modifiche.

Costi auto
Dal 2013 la deducibilità delle auto aziendali è passata al 20%, mentre per quelle in uso promiscuo al dipendente al 70 per cento. Nel caso di determinazione dell’acconto 2013 con il metodo storico si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove percentuali. Così, se a fronte di costi auto 2012 per mille, dedotti per 400, si ha una base imponibile di 10mila, l’acconto viene calcolato su 10.200. Il medesimo impatto si avrà anche sull’acconto Irap dovuto dai soggetti Irpef che non hanno optato per la determinazione della base imponibile ex articolo 5 del decreto Irap.

Affitti
Al fine di uniformare il trattamento e conferire maggiore appeal alla tassazione cedolare anche per i contratti convenzionati, il decreto legge 102/13 è intervenuto portando l’aliquota dal 19 al 15%, con effetto a partire dal 2013. In questo caso, quindi, si potrà sfruttare la variazione in senso favorevole al contribuente.

Redditi agricoli
Per il triennio 2013-2015 i redditi agricoli e dominicali saranno determinati, ai soli fini delle imposte sui redditi, attraverso una “doppia” rivalutazione della rendita catastale: prima quella dell’80% o 70%, rispettivamente per il reddito dominicale e il reddito agrario, cui ne segue una seconda, del 15%, con l’eccezione dei redditi provenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, per i quali la rivalutazione è al 5 per cento. Queste misure devono essere utilizzate nel determinare gli acconti (Irpef e Ires) sul 2013. Si ricorda l’effetto sostitutivo dell’Imu su Irpef e relative addizionali in relazione ai redditi dominicali da terreni non affittati. Al contrario, questo effetto non opera per gli immobili esenti da Imu.

Società di comodo
Non vi è invece obbligo di ricalcolo dell’acconto 2013 per quelle società che diventano di comodo nello stesso 2013 per effetto della perdita sistemica negli anni 2010/2012. Il ricalcolo si è reso necessario solo per il primo periodo d’imposta di applicazione della norma (2012) per effetto dell’articolo 2, comma 36 duodecies del Dl 138/2011, mentre per i periodi successivi, anche se si tratta del primo periodo d’imposta in cui la singola società diventa di comodo per effetto della perdita, l’acconto va determinato con i modi ordinari, come ha confermato la circolare 3/E del 4 marzo 2013. Pertanto l’effetto dell’ingresso nel mondo delle società di comodo (incremento reddito e maggiorazione Ires) si avranno solo nel saldo dovuto per il 2013, da versare a giugno/luglio 2014.

fonte: Il Sole 24 Ore