Da Il Sole 24 Ore – L’iniziativa

Il Sole 24 Ore ha lanciato l’iniziativa di «correggere la riforma», per far partire con il piede giusto la legge 220/2012): alcuni correttivi tecnici, infatti, si impongono, pena il rischio del blocco di alcune nuove norme. Hanno risposto praticamente tutte le associazioni di condomini e amministratori e gli ordini interessati: Agiai, Alac, Anaci, Anaip, Anammi, Anapi, Apac, Apu, Arai, Arpe-Federproprietà, Assocond, Asppi, Assoedilizia, Confedilizia, Confabitare, Confappi-Fna, Confiac, Gesticond, Mapi, Ordine degli avvocati di Milano, Consiglio notarile di Milano, Unai, Unioncasa-Confai e Uppi.
Le associazioni hanno già inviato le loro proposte di modifica e Il Sole si è già incontrato con i loro rappresentanti. Ora questi «stati generali» delle associazioni hanno già approvato un testo che risolve i problemi maggiori, quelli che davvero potrebbero impedire il decollo della riforma, e che verrà presentato in maggio al nuovo Governo e al Parlamento grazie all’aiuto dei parlamentari interessati al problema.

30 aprile 2013

Fisco: gestione del condominio: tutte le somme passano dal conto corrente

Una tra le più novità introdotte dalla legge 220/2012 che hanno suscitato allarme tra gli amministratori condominiali, riguarda l’obbligo di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Questa necessità di trasparenza gestionale, introdotta al settimo comma del nuovo articolo 1129 del Codice civile, non fa altro che recepire l’ormai consolidata corrente giurisprudenziale che, pur in assenza di specifiche norme, stabiliva che l’amministratore era tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale o eventualmente quello di altri condominii, senza necessità di espressa autorizzazione dell’assemblea in tal senso (Cassazone, sentenza 7162/2012).

Il conto corrente, bancario o postale, dovrà essere intestato al condominio e di facile accesso, per il tramite dell’amministratore, da parte dei condomini che possono chiedere di prenderne visione e, a proprie spese, estrarre copia della rendicontazione contabile. La firma e la gestione del conto rimangono sempre e comunque all’amministratore nella sua qualità di rappresentante dei condomini all’uopo nominato con apposita delibera.
Tutto ciò ha creato non poche preoccupazioni perché la norma, recitando che «l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» di fatto impedisce a quest’ultimo di prelevare o depositare dei contanti senza specificare nella relativa movimentazione bancaria a che titolo questo contante viene prelevato o versato. Sicuramente questa nuova disposizione consente a ciascun condomino di verificare la regolarità dei pagamenti e la destinazione dei propri esborsi. Ma è pur vero che questa norma non deve di fatto paralizzare la gestione condominiale. Pensiamo, per esempio, al modesto fondo cassa che spesso viene dato a un consigliere al fine di provvedere alle spese più spicciole in condominio, come la lampadina fulminata nell’androne, oppure all’altrettanto fondo cassa, sempre contenuto, dato al portiere per far fronte alle piccole spese come i detergenti per la pulizia delle parti comuni a cui è tenuto, oppure i sacchi dell’immondizia.

In questo caso, il prelievo di contante in banca – proprio per non paralizzare la gestione – potrà avere una indicazione generica quale appunto quella del fondo cassa e l’amministratore dovrà poi indicare nel dettaglio della sua gestione contabile interna cosa è stato pagato con quel denaro prelevato.
Per quanto riguarda i versamenti che magari alcuni condomini insistono nel voler ancora effettuare in contanti, la rendicontazione appare decisamente più semplice, perché l’amministratore, se ritiene di voler accettare ancora questa forma di pagamento, verserà in banca quanto percepito, indicandone la provenienza.
In questo modo si rispetta l’obbligo di far transitare tutte le somme sul conto corrrente, senza costringere i condomini a usare per forza la banca per le pagare le quote e l’amministratore a fare assegni di importi risibili per pagare i deteresivi.

30 aprile 2013

Crediti Iva, si riduce la platea di chi può chiedere il rimborso

Dal 1° gennaio 2013, l’aumento del volume d’affari con le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi, debitori dell’Iva in un altro Stato Ue, riduce la possibilità di rispettare le condizioni per chiedere a rimborso l’Iva trimestrale (o annuale) a credito. La novità va considerata da chi sta predisponendo la richiesta di rimborso del credito Iva del primo trimestre 2013, tramite l’invio dell’istanza (modello Iva TR), entro il prossimo 30 aprile.
Dal 1° gennaio 2013, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono fatturare le “cessioni di beni e prestazioni di servizi” (diverse dalle operazioni bancarie, finanziarie e assicurative dell’articolo 10, nn. da 1 a 4 e 9), “effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato” Ue (anche se non sono soggette ad Iva in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies). Va indicato al posto dell’Iva l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
Sempre da quest’anno, queste operazioni concorrono a formare il volume d’affari del contribuente, a differenza di quanto avveniva in passato.
Anche nel 2012, come quest’anno, l’emissione della fattura era obbligatoria per le prestazioni di servizi “generiche”, rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue, anche se queste operazioni non sono soggette a Iva, ai sensi dell’articolo 7-ter, Dpr n. 633/1972. L’imposta è dovuta nell’altro Paese Ue ad opera del committente, attraverso l’inversione contabile. Fino allo scorso anno, però, era previsto che queste operazioni fossero escluse dal calcolo dal volume d’affari, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, Dpr n. 633/1972.
L’aumento delle operazioni che concorrono a formare il volume d’affari riduce le possibilità di richiedere a rimborso l’Iva a credito trimestrale (o annuale), usufruendo della disposizione contenuta nell’articolo 30, comma 3, lettera b, Dpr 633/1972 (articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972, per il rimborso trimestrale). Si tratta dei soggetti che richiedono la restituzione dell’eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all’esportazione e operazioni assimilate (operazioni non imponibili di cui agli articolo 8, 8-bis e 9, dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% “dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate” (articolo 30, comma 3, lettera b, dpr 633/1972).
L’importo su cui calcolare il 25% dovrebbe coincidere con il volume d’affari, anche se l’agenzia delle Entrate potrebbe limitare la penalizzazione descritta, in via interpretativa, considerando che l'”ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate” corrisponda soltanto a quelle operazioni che soddisfano il presupposto territoriale, escludendo le cessioni e le prestazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, Dpr n. 633/1972, cioè quelle extraterritoriali (si veda Il Sole 24 Ore del 21 gennaio 2013).
In particolare, per il rimborso Iva trimestrale, viene compilato il rigo TD2 e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle operazioni non imponibili (numeratore) e quello complessivo delle operazioni effettuate (denominatore) risulta superiore al 25 per cento. Aumentando il denominatore, cioè il volume d’affari, con le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivo debitori dell’Iva in un altro Stato Ue, la percentuale si riduce.

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