La dottoressa Capriotti augura a tutti i propri Clienti un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.
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La legge di Stabilità nella versione definitiva lascia sul terreno vincitori e vinti. Premiate le famiglie dei dipendenti con il bonus di 80 euro, ma anche le imprese che incassano la detassazione dell’Irap sul lavoro (sia pure con qualche ombra), restano però la stretta sull’Iva nelle fatture verso la Pa e le penalizzazioni per i nuovi minimi, con l’ulteriore tetto per chi svolge una doppia attività di lavoro autonomo e dipendente.
«Non siamo perfetti, ma cerchiamo di fare le cose», ha detto venerdì scorso alle agenzie il premier Matteo Renzi, mentre le ore passavano e il testo del maxiemendamento tardava ad arrivare. Se il Governo non è perfetto, che dire della sua legge di Stabilità per il 2015? Manovra che taglia le tasse, manovra che stabilizza il bonus da 80 euro, recita la versione ufficiale. Al di là del giudizio generale – che spesso può essere dato solo a consuntivo, dopo aver misurato l’effetto concreto delle diverse misure – ogni legge di Stabilità ha i suoi vincitori e vinti “del giorno dopo”. Categorie, soggetti, lobby chiamati a fare i conti con maggiori o minori imposte, fondi tagliati o stanziati, regole di favore o restrittive.
Il quadro completo è riportato in queste pagine. Tra i vincitori ci sono sicuramente i beneficiari del bonus da 80 euro, confermato dalla manovra, anche se alla fine sono mancate le risorse per la sua estensione. Accanto a loro ci sono i 330mila beneficiari del bonus bebè, che hanno visto la riduzione della soglia d’accesso a un Isee di 25mila euro rispetto ai 90mila euro di reddito inizialmente previsti.
Le famiglie incassano anche un altro anno con la proroga dei bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici: tutte misure che daranno una boccata d’ossigeno anche a due settori industriali (l’edilizia e l’arredo) già duramente colpiti dalla crisi. Stop, inoltre, ai rincari sul canone Rai e via libera all’Iva agevolata al 4% sugli e-book. Di segno opposto, il cambio d’aliquota per il pellet, che passa (tra le proteste) dal 10 al 22 per cento.
Lascia un po’ l’amaro in bocca, invece, l’applicazione della tassazione ordinaria al Tfr anticipato in busta paga: una misura destinata ad aiutare famiglie in difficoltà o comunque bisognose di denaro, sconta un prelievo pesante.
Per imprese e autonomi, invece, è decisamente positiva la detassazione dell’Irap sul costo del lavoro, che da anni pesa sulla competitività delle imprese italiane, anche se la decorrenza dal 2015 fa sì che gli effetti di cassa non saranno immediati. Scatterà da subito, invece, l’eliminazione del taglio delle aliquote Irap, introdotto la scorsa primavera. Altra misura destinata a far discutere, lo split payment, per cui – in pratica – i fornitori della Pa saranno pagati al netto dell’Iva.
Rispetto al disegno di legge iniziale, inoltre, non sono arrivate particolari aperture sul regime forfettizzato per gli autonomi e le mini-imprese, destinato a sostituire i minimi dal 2015: restano i limiti di reddito inizialmente previsti – tra cui quello di 15mila euro per i professionisti – e si aggiunge un limite extra per chi, oltre al lavoro autonomo, incassa anche redditi di lavoro dipendente o di pensione.
fonte: Il Sole 24 Ore
I dati su premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata serviranno anche a valutare la capacità contributiva del contribuente. A evidenziarlo sono i tre provvedimenti (160358/2014, 160365/2014, 160381/2014) emanati ieri dall’agenzia delle Entrate che fissano termini e modalità per l’invio delle informazioni su deduzioni e detrazioni da parte di imprese assicuratrici, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari che troveranno collocazione nel 730 precompilato che sarà messo a disposizione di circa 20 milioni di dipendenti e pensionati entro il prossimo 15 aprile.
I dati non serviranno solo alla precompilata ma anche a valutare la capacitàcontributiva ossia potranno essere utilizzati per i controlli anche nell’ottica delle novità in arrivo con il Ddl di Stabilità che puntano a consentire al contribuente di visualizzare le informazioni già a disposizione del fisco sulla sua posizione.
I dati da inviare
I soggetti interessati dalla trasmissione (imprese assicuratrici, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari) sono chiamati a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dell’anno precedente relativi a:
premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione che danno diritto a bonus (tranne quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie);
contributi previdenziali e assistenziali;
interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari.
Tali dati, che saranno raccolti e ordinati su scala nazionale, verranno inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria. In questa prima fase attuativa le informazioni trasmesse avranno ad oggetto le principali casistiche di oneri deducibili/detraibili. Stante la finalità dei dati (compilazione del quadro riferito a oneri deducibili/detraibili) questi ultimi devono essere trasmessi dai soggetti interessati con le necessarie indicazioni di dettaglio. Ad esempio, per le assicurazioni è richiesta l’indicazione non solo della quota del premio deducibile ma anche quella del codice fiscale dell’assicurato se diverso dal contraente. Per i mutui oltre alla tipologia del contratto (acquisto, ristrutturazione o costruzione prima casa) sono richiesti anche i dati relativi all’ammontare delle rate effettivamente pagate con separata indicazione degli oneri accessori e interessi, nonché dell’eventuale cointestatario del mutuo stesso.
Modalità di trasmissione
Per l’invio dei dati le imprese assicuratrici dovranno utilizzare il Sistema di Interscambio Dati (Sid) mentre gli intermediari che erogano mutui e gli enti previdenziali si serviranno di Entratel o Fisco on line. A tal fine dovranno essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Il termine da tenere presente è quello del 28 febbraio che slitta nel 2015 a lunedì 2 marzo (il 28 cade di sabato). La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione dello stesso. Una volta effettuato l’invio entro il termine è, dunque, importante monitorare l’elaborazione della ricevuta al fine di verificare che la procedura si sia conclusa con esito positivo. Nel caso di scarto dell’intero file (o dei dati relativi a codici fiscali non validi) occorre inviare un nuovo documento integrale (ovvero solo i dati sui codici fiscali segnalati) entro 5 giorni dalla segnalazione dell’errore da parte del Fisco. È inoltre possibile procedere alla correzione dei dati trasmessi, ovvero all’annullamento degli stessi, entro 5 giorni successivi alla scadenza prevista per l’invio.
Omissioni o ritardi
L’articolo 3 del Dlgs 175/2014 prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti é effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine, ovvero, in caso di segnalazione da parte delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Al riguardo va segnalato che nel comunicato stampa di ieri l’Agenzia identifica il termine ultimo per la correzione/reinvio dei dati con il 5 marzo. In realtà, però, lo slittamento al 2 marzo del termine originario di scadenza per l’invio dovrebbe comportare un effetto di trascinamento anche sulle eventuali correzioni successive con possibilità, dunque, di intervenire entro il 7 marzo.
I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati dalla comunicazione (disciplinata dai provvedimenti emessi ieri dall’agenzie delle Entrate) dei dati relativi a detrazioni e deduzioni per la dichiarazione precompilata sono:
imprese assicuratrici;
enti previdenziali;
banche e intermediari finanziari
I DATI DA TRASMETTERE
Premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione che danno diritto ad agevolazioni fiscali (ad eccezione di quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie)
Contributi previdenziali e assistenziali
Interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari
LA SCADENZA
Il termine per la trasmissione è il 28 febbraio di ogni anno
Per il 2015 la scadenza (che cadrebbe di sabato) slitta a lunedì 2 marzo
LE MODALITÀ D’INVIO
Le informazioni sono trasmesse tramite Entratel, Fisconline o Sid (nel caso delle assicurazioni) utilizzando i prodotti software messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate
I FILE SCARTATI
Nel caso di scarto dell’intero file (o dei dati relativi a codici fiscali non validi) occorre inviare di nuovo il documento integrale (o i dati sui codici fiscali segnalati) entro fine febbraio oppure, se più favorevole, entro 5 giorni dalla segnalazione dell’errore da parte del fisco
Nelle altre ipotesi di scarto, invece, il termine unico per correggere i dati è entro 5 giorni successivi al 28 febbraio.
fonte: Il Sole 24 Ore
La nuova legge sul condominio ha codificato l’orientamento che ritiene applicabile al supercondominio la normativa sul condominio. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 17/11/2014, ha stabilito che i singoli amministratori dei singoli caseggiati non possono essere convenuti in giudizio a rappresentare i comproprietari del supercondominio qualora non vi sia un amministratore del supercondomini stesso, ma è invece necessario convocare tutti i singoli condòmini.
Di recente la Cassazione, con sentenza 19558/2013, aveva già stabilito che la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio a compiere gli atti conservativi si riflette nella facoltà di agire solo per i beni dell’edificio amministrato e non anche per quelli facenti parte del complesso immobiliare per i quali, se manca l’amministratore del supercondominio, sono legittimati al giudizio solo i singoli condòmini.
Si tenga presente peraltro che, al fine di individuare una situazione di supercondominio, non è necessaria una statuizione o, comunque, un atto di natura soggettiva (regolamento o simili) ma il supercondominio sorge automaticamente e oggettivamente qualora sussista situazione di accessorietà tra un bene e le unità immobiliari di diversi edifici come accade, ad esempio, con le fognature (Cassazione, sentenza 14791/2003).
Lo stesso termine di supercondominio coniato dalla dottrina, prima ancora che dalla giurisprudenza, è fuorviante, atteso che suggerisce una struttura verticale che vede, all’apice, l’amministratore delle parti comuni, al di sotto del quale ci sono i singoli amministratori, al di sotto dei quali i singoli condòmini.
In realtà il supercondominio si configura, se così si può dire, come uno stato federale, ove gli organi dei singoli stati e potere federale sono singolarmente competenti per le loro rispettive funzioni secondo una struttura orizzontale. Il supercondominio, pertanto, è costituito non dal rapporto di accessorietà tra le parti comuni del complesso e le parti comuni dei singoli edifici bensì dal rapporto di accessorietà tra le le parti comuni del complesso e le singole unità immobiliari, con ciò escludendosi ogni rappresentanza dei singoli amministratori.
È necessario, pertanto, prestare particolare attenzione nel momento in cui si vada a citare un condominio, magari per danni (in quanto il bene che ha cagionato il danno sia comune a più caseggiati, come può succedere per una fognatura): in assenza dell’amministratore del supercondominio non è possibile limitarsi a citare un amministratore o gli amministratori dei singoli casseggiati; ciò avviene anche nell’ipotesi in cui l’amministratore di uno stabile si appresti a richiedere la rifusione dei costi per interventi urgenti su un bene del supercondominio; in questo caso, oltre alla legittimazione passiva degli altri amministratori, difetta anche la sua legittimazione attiva, non potendo rappresentare neppure i suoi condòmini ai sensi dell’articolo 1134 del Codice civile.
fonte: Il Sole 24 Ore
Abitazioni principali
Le abitazioni principali in Italia sono circa 19 milioni ma di queste solo poche pagano l’Imu mentre tutte o quasi pagano la Tasi IMU L’Imu sull’abitazione principale si paga solo nei limitatissimi casi (circa 70mila) in cui questa sia iscritta nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi «di eminenti pregi artistici o storici»). A queste case, comunque, si applica l’aliquota speciale per le abitazioni principali TASI L’abitazione principale è normalmente soggetta a Tasi, con un’aliquota massima del 2,5 per mille. Non essenso previste agevolazioni per legge, è consentito ai Comuni elevare l’aliquota sino al 3,3 per mille a condizione di prevedere agevolazioni per un importo pari all’imposta incassata in più.
Seconde case
Le seconde case sono le altre unità immobiliari abitative (in totale circa 15 milioni). Motissime pagano sia l’Imu sia la Tasi.
IMU
La disciplina Imu segue, dal punto di vista della base imponibile, quella dell’abitazione pirncipale (cioè la rendita catastale aggiornata moltiplicata per 160) ma non sono previste agevolazioni di sorta, tranne che, in qualche caso, per quelle affittate. Le aliquote sono diversificate per ogni Comune.
TASI
La Tasi è regolata diversamente dall’Imu, anche perché il 53% dei Comuni ha scelto di fare pagare all’inquilino una quota intorno al 10 per cento, quindi almeno 1 milione di soggetti in più è chiamato alla cassa. La base imponibile è comunque uguale a quella dell’Imu.
Altri fabbricati
Capannoni, scuole, cinema, negozi, magazzini, garage: i fabbricati non abitativi sono soggetti sempre a Imu e, per oltre la metà, anche alla Tasi.
IMU
L’Imu colpisce praticamente tutti i circa 28 milioni di unità immobiliari non abitative, per le quali l’imposta, con aliquote moto differenziate, si applica su basi imponibili diverse a secodna della categoria catastale. Inoltre il 20% dei fabbricati strumentali delle iprese è deducibile dall’Irap.
TASI
Dove i Comuni hanno espresso la delibera che assoggetta alla Tasi le varie categorie di fabbricati non abitativi le regole sono analoghe a quelle dell’Imu ma le aliquote sono sensibilmente più basse. Per imprese e lavoratori autonomi è prevista la deducibilità integrale della Tasi pagata dalle imposte sui redditi.
Terreni
Le «particelle» dotate di reddito sono 60 milioni ma è impossibile stimare quanti siano quelli esenti e, quindi, i contribuenti.
IMU
Fino a oggi i terreni agricoli sono esenti dall’Imu nei 3.524 Comuni considerati «montani» dall’Istat e in alcune aree dei 652 Comuni «parzialmente montani». Il Governo ha preparato un decreto per cambiare questi criteri, limitando in modo retroattivo le esenzioni, ma è in discussione la proroga.
TASI
La Tasi non è dovuta sui terreni agricoli, che ne sono espressamente esclusi. Sono invece soggette le aree edificabili (la base imponibile è il loro valore di mercato al 1° gennaio 2014) tranne quelle possedute e interamente condotte da coltivatori diretti e soggetti Iap, anche in presenza di contitolari privi di questi requisiti.
fonte: Il Sole 24 Ore