Canone Rai 2016 in bolletta: come non pagare se non si ha un TV.

Chi non possiede un TV, per non pagare il canone RAI 2016, deve presentare una dichiarazione sostitutiva. I chiarimenti della Circolare 29/E 2016.

Dal 2016, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo e il conseguente obbligo di pagamento del canone RAI. Questo avverrà non più tramite bollettino postale, bensì tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica, in 10 rate mensili di pari importo da gennaio a ottobre. Per l’anno 2016, in via transitoria, il primo addebito avverrà nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016, in cui saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute fino a tale data. I contribuenti che non posseggono un TV, per non vedersi addebitare il canone RAI in bolletta, devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio all’Agenzia delle Entrate. In questo approfondimento, dopo aver ripreso i concetti principali legati al canone RAI nelle utenze elettriche, presentiamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nell’apposita circolare 29/E del 21 giugno 2016, e tutte le precisazioni sulla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Canone Rai 2016: importo e novità

Il Canone RAI, o canone TV, è un’imposta a tutti gli effetti che deve essere corrisposta da chiunque detenga uno o più apparecchi atti/adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Il provvedimento del 21.04.2016 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che: “Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitaredirettamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterni, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.

Il canone si rinnova tacitamente e il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato a pagarlo ogni anno, ed è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti o utilizzati nel luogo di residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. L’importo del canone RAI è stato ridotto a € 100, anziché € 113,50.

Canone RAI 2016: i chiarimenti della Circolare 29/E 2016

Il 21 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 29/E sulle regole di individuazione delle utenze residenziali applicabili per determinare l’importo del canone da addebitare nei vari casi. In merito alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’Agenzia ha specificato va compilata indicando:

  • il quadro A per dichiarare la non detenzione dell’apparecchio televisivo (anche in qualità di eredi)
  • il quadro B per dichiarare la sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (anche in qualità di eredi).

Mentre per gli utenti che hanno compilato il quadro B della dichiarazione sostitutiva non si rilevano situazioni poco chiare, per gli utenti che hanno compilato il quadro A vengono distinte due ipotesi:

1. i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio 2016 se hanno presentato la dichiarazione sostitutiva

  • dal 1° gennaio 2016 al 16 maggio 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016 e non si procede all’addebito;
  • dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016 e non è dovuto per il secondo semestre 2016, si procede pertanto all’addebito del canone dovuto;
  • dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016 e non è dovuto per l’intero anno 2017. Si procede quindi all’addebito del canone per l’intero anno

2. Per i soggetti titolari unicamente di utenze attivate dopo il 1° gennaio 2016 se hanno presentato, la dichiarazione

  • entro il 16 maggio 2016, per le utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, o entro il primo mese successivo a quello di attivazione, per le utenze attivate a decorrere dal mese di aprile 2016, il canone non è dovuto per l’intero anno 2016 e non si procede all’addebito
  • non rispettando i termini indicati al punto precedente ed entro il 30 giugno 2016, il canone è dovuto per il primo semestre 2016, in base al mese di attivazione e non è dovuto per il secondo semestre 2016. Si procede pertanto all’addebito del canone dovuto;
  • non rispettando i termini indicati  al primo punto e a decorrere dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero anno 2016, in base al mese di attivazione e non è dovuto per l’intero anno 2017. Si procede all’addebito del canone per gli importi indicati.

Attenzione: se l’informazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone nella rata di luglio 2016:

  • si interrompe l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso,
  • il contribuente ha diritto al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso.

Canone Rai 2016: quando si può presentare la dichiarazione sostitutiva

Dal 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per “suggellamento” (in base al quale l’apparecchio poteva essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato dalla Guardia di Finanza in modo da impedirne il funzionamento).

Il contribuente che intenda dimostrare di non possedere un televisore, può farlo  presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. n. 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, previsti dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. La dichiarazione ha validità solo per l’anno in cui è stata presentata.

Tale dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente dai titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale o dall’erede, se l’utenza è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto. L’invio della dichiarazione sostitutiva è consentito:

  • quando nessun componente della famiglia anagrafica detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;
  • quando nessun componente della famiglia anagrafica detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 denuncia di cessazione per suggellamento (denuncia che era possibile fino a tale data);
  • quando il titolare di un’utenza di energia elettrica intende richiedere di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch’esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale; è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate;
  • quando c’è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.

Canone Rai 2016: modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica:

  • direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
  • tramite gli intermediari abilitati, appositamente delegati dal contribuente. L’intermediario deve:
    • consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dalle Entrate;
    • conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità dello stesso;
    • conservare la delega alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d’identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo:

Agenzia delle entrate

Ufficio di Torino 1

S.A.T. – Sportello abbonamenti TV

Casella Postale 22

10121 – Torino

I documenti e le ricevute devono essere conservati per l’ordinario termine di prescrizione di 10 anni e devono essere esibiti all’Agenzia delle Entrate se richiesti.

Canone Rai 2016: termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio produce effetti in base alla data di presentazione.

In via transitoria, per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione.

In particolare, si hanno i seguenti termini:

 

 

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PERIODO DI PRESENTAZIONE EFFETTO SUL

CANONE DOVUTO

In via transitoria per il 2016 SERVIZIO POSTALE/

TELEMATICAMENTE

01.01.2016 – 16.05.2016 Per l’intero anno 2016
17.05.2016 – 30.06.2016 Per il 2° semestre 2016
Per il 2017 SERVIZIO POSTALE/ TELEMATICAMENTE 01.07.2016 – 31.01.2017 Per l’intero anno 2017
01.02.2017 – 30.06.2017 Per il 2° semestre 2017
A regime SERVIZIO POSTALE/ TELEMATICAMENTE 01.07.AnnoX – 31.01.AnnoX+1 Per l’intero anno X+1
01.02.AnnoX+1 – 30.06.AnnoX+1 Per il 2° sem. anno X+1
Il nuovo provvedimento stabilisce, inoltre, che in via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze elettriche attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

IVA anche sul bene estromesso.

Sconta l’Iva anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione, il bene estromesso per la cessazione dell’esercizio dell’attività economica e per il quale si è usufruito della detrazione d’imposta a monte.

Questo è il principio pronunciato dalla Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 16 giugno 2016, in relazione alla controversia n. C-229/15.

L’origine della vicenda finita all’attenzione della Corte di Giustizia fa seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Iva ai beni patrimoniali presenti nell’inventario alla data di cessazione dell’attività.

“L’origine della vicenda fa seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Iva ai beni patrimoniali presenti nell’inventario alla data di cessazione dell’attività”

 

Nello specifico il dubbio nasceva dal fatto che, secondo il contribuente, il valore dei beni immobili non doveva essere preso in considerazioni ai fini dell’imponibilità in conseguenza del fatto che la cessazione sarebbe intervenuta oltre il periodo consentito per la rettifica alla detrazione.

Dall’altra parte, invece, l’amministrazione finanziaria della Polonia era dell’avviso che l’operazione dovesse scontare l’imposta avendola il contribuente detratta al momento dell’acquisto; ciò in rispetto del principio della neutralità dell’Iva.

L’incertezza sull’esatta interpretazioni delle tesi contrapposte ha fatto sì che la questione venisse devoluta alla Corte Europea chiamata a stabilire se i beni durevoli del soggetto passivo, per i quali si è usufruito della detrazione Iva, devono essere assoggettati all’imposta al momento della cessazione dell’attività anche qualora sia scaduto il periodo stabilito dalla legge per la rettifica dell’imposta pagata a monte.

La prima problematica affrontata dai giudici europei è stata quella di evidenziare come la direttiva Iva mira innanzitutto a scongiurare che i beni che hanno dato diritto alla detrazione si sottraggono all’imposta al momento dell’estromissione a seguito della cessazione dell’attività.

Ciò in considerazione che un soggetto passivo che riceve, per il suo consumo finale privato, un bene proveniente dalla sua impresa, deve sopportare l’Iva come se acquistasse un bene dello stesso tipo da un altro soggetto passivo.

Nel caso di specie, quindi, il principio della neutralità fiscale impone, indipendentemente dal periodo di rettifica di cui all’articolo 187, paragrafo 1, della direttiva Iva, l’assoggettamento ad imposizione qualora il bene possegga, all’atto della cessazione dell’attività, un valore residuo.

Pertanto, l’esegesi normativa ha portato la Corte a stabilire che il possesso di beni del contribuente che cessa la propria attività e per i quali si è fruito della detrazione è assimilabile ad una cessione soggetta ad Iva anche oltre il termine per la rettifica alla detrazione.

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fonte:Il Sole 24 Ore

MPOSTE LOCALI: Sanzioni ridotte su Imu e Tasi.

La legge di Stabilità 2016 ha anticipato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015), che ha previsto sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di Imu e Tasi (come anche di Tari, oltre che di Irpef, Ires, Irap, Iva). Riformulate anche le penalità applicabili con l’istituto del ravvedimento operoso: è stata dimezzata la sanzione ordinaria del 2% al giorno, applicabile per i primi 14 giorni dopo la violazione, e quella ordinaria del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabile alla Iuc grazie all’articolo 1, comma 695, della legge 147/2013). Relativamente alla Iuc (Imu, Tasi e Tari), resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio (articolo 1, comma 700, legge 147/2013): la potestà regolamentare generale delle entrate dei Comuni, introdotta dall’articolo 52 del Dlgs 446/97, infatti, vale anche per quel che riguarda le sanzioni dei tributi locali (nota Ifel del 31 gennaio 2011). Per l’omesso o insufficiente pagamento della prima rata 2016 dell’Imu e della Tasi, quindi, la sanatoria, tramite ravvedimento operoso, dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016 può beneficiare della riduzione ad un decimo della nuova sanzione ordinaria dell’1% al giorno (ravvedimento sprint). Per ogni giorno di ritardo si paga lo 0,1% (1% /10). Dal primo al 16 luglio, invece, il ravvedimento prevede una sanzione dell’1,5% (15%/10) e dal 17 luglio al 14 settembre 2016 (90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento) è dell’1,67% (15%/9). Infine, come prima, si applica il 3,75% (30%/8), se il pagamento avviene dal 15 settembre 2016 fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione quindi, entro il 30 giugno 2017, per l’omesso pagamento della prima rata Imu e Tasi 2016, scadente il 16 giugno 2016. Per l’Imu e la Tasi (come per la Tari), pertanto, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Nell’esercizio della sua potestà regolamentare il Comune può stabilire, comunque, altre ipotesi di ravvedimento operoso. Queste regole, in vigore dal primo gennaio 2016, sono applicabili anche per le violazioni commesse prima di tale data (anche per gli accertamenti già emessi, tranne quelli divenuti definitivi).

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fonte Il Sole 24 Ore

Rimborsi Iva senza garanzia fino a 30mila euro.

Più leggeri gli obblighi per le imprese chiamati a prestare fidejussioni per ottenere i rimborsi Iva: il limite è destinato a salire da 15mila a 30mila euro. Moratoria estiva non solo per gli atti amministrativi notificati dalle Entrate, come gli avvisi bonari: la sospensione di agosto si potrebbe applicare anche ai versamenti d’imposta. In questo modo, il Governo punta a rilanciare sul tavolo delle semplificazioni fiscali. Ufficialmente ieri l’Esecutivo ha rinunciato ad esercitare la delega per il correttivo sullo snellimento degli adempimenti tributari. Allo stesso tempo, però, ha deciso di aggiungere a quel pacchetto di misure già pronto anche una serie di interventi di maggior peso che però in alcuni casi comportano oneri di spesa e quindi vanno coperti. La scelta è stata quella di spostare l’intervento di un paio di settimane con il varo di un decreto legge fiscale. Discorso simile anche per il decreto enti locali, rimasto in stand by in cerca di coperture. Il provvedimento fiscale d’urgenza atteso tra fine giugno e inizio luglio potrebbe, quindi, diventare il veicolo a cui agganciare anche la riapertura dei termini della voluntary disclosure da far decorrere così immediatamente per garantire le risorse necessarie alle coperture richieste. Tra le altre novità attese, su cui starebbe ragionando l’Esecutivo, anche quella di codificare una volta per tutte l’autonoma organizzazione per definire l’esenzione Irap di professionisti e piccole imprese. Su questo fronte, tra l’altro, a Palazzo Madama è atteso in settimana un nutrito pacchetto di emendamenti al Ddl sul welfare del lavoro autonomo (atto Senato 2233). Tra le novità che potrebbero rafforzare il pacchetto delle semplificazioni e delle misure fiscali, ci sarebbero anche l’addio allo spesometro con le modifiche al decreto attuativo della delega fiscale sulla fatturazione elettronica. Un incentivo che dovrebbe convincere i titolari di partite Iva a ricorrere alla trasmissione dei dati delle fatture emesse. Sul fronte riscossione il Governo potrebbe anche recepire con il nuovo Dl le indicazioni arrivate dalla Commissione Finanze della Camera per uniformare la riammissione ai piani di rateizzazione di Equitalia concessi sia prima che dopo il 22 ottobre 2015. Questo consentirebbe un rientro a regime per il pagamento dilazionato nel tempo con l’agente della riscossione. Nel Dl dovrebbero essere recuperate alcune delle disposizioni inizialmente ipotizzate nel correttivo semplificazioni. A cominciare dalla misura per consentire nuovamente i versamenti d’imposta con il modello F24 cartaceo oltre i mille euro, che consentirebbe soprattutto ai pensionati e ai contribuenti meno avvezzi con la tecnologia di non dover più ricorrere a un Caf o a un professionista abilitato (sopportando anche degli extracosti) per i versamenti delle imposte. E ancora la “pulizia” delle partite Iva inattive, in base alla quale l’agenzia delle Entrate dovrà procedere alla chiusura delle posizioni se nei tre anni precedenti non è stata svolta alcuna attività dal contribuente. In ogni caso, prima di procedere alla cancellazione, il diretto interessato riceverà comunque un alert sullo stato della sua posizione e potrà evitare la chiusura replicando all’amministrazione finanziaria. Mentre nell’ottica di ridurre il flusso delle informazioni annuali che vengono richieste ai contribuenti erano state già delineate anche due modifiche riferite agli immobili. Per le case detenute all’estero l’obbligo di comunicazione in dichiarazione dei redditi scatterà solo in caso di variazioni intervenute nell’anno precedente. Stesso discorso anche per i contratti di locazione che non entreranno più ogni anno nella denuncia dei redditi a meno di modifiche. Per i proprietari di immobili concessi in locazione con il meccanismo della cedolare secca, invece, potrebbe configurarsi una riduzione della sanzione amministrativa (da 320 a 125 euro) per chi rinnova l’opzione per la tassa piatta sugli affitti oltre i 30 giorni dalla proroga del contratto con l’inquilino.

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fonte: Il Sole 24 Ore

Voucher, un’ora di tempo per confermare il buono.

I voucher diventano tracciabili: i committenti, imprenditori non agricoli e professionisti, dovranno inviare sms o mail un’ora prima dell’inizio della prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro indicando dati anagrafici, codice fiscale del lavoratore, luogo e data della prestazione. Per i committenti imprenditori agricoli la “comunicazione” è resa più soft, potendosi perfezionare «in un arco temporale non superiore a sette giorni» (una forma di tutela nei casi di avversità metereologiche che possono ritardare l’inizio della giornata d’impiego nei campi). In caso di violazioni scattano sanzioni piuttosto “salate” da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si conferma la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da «difensivi» (per evitare licenziamenti) a «espansivi» (per assumere nuovo personale); si esclude il pubblico impiego dalle nuove regole di contrasto alle dimissioni in bianco (che valgono, quindi, solo per il privato); e si precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomi o subordinati, dai quali l’interessato ricava guadagni di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito non imponibile (poco più di 8mila euro l’anno per i dipendenti, 4.800 per gli autonomi). Dopo una serie di rinvii, il governo ha approvato ieri in via preliminare il primo Dlgs correttivo del Jobs act, atteso ora dalle Camere per i pareri. Si compone il “nodo agricoltura” per l’utilizzo dei voucher: oltre alla tracciabilità entro sette giorni, il settore agricolo viene anche escluso dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori (2mila euro di compensi massimi per ciascun committente), rimanendo, quindi, in vigore solo il tetto generale dei 7mila euro per lavoratore, considerato che l’agricoltura è già soggetta a paletti stringenti sul lavoro accessorio (può essere usato, essenzialmente, solo nelle attività stagionali effettuate da pensionati e under25 iscritti a un ciclo di studi). Il Dlgs apre poi alla trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi in espansivi: la trasformazione potrà riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da 12 mesi o meno. Non si potrà prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista in precedenza e il datore integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria. L’integrazione a carico del datore non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito contributivo figurativo. Alle eventuali nuove assunzioni si applicheranno i contributi e le agevolazioni valide per i contratti di solidarietà espansiva.

Tra le altre novità, spicca la possibilità, ora espressa, in capo al ministero del Lavoro di poter revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali, fino a disporne il commissariamento. Si interviene anche sui controlli a distanza, chiarendo che nel caso di imprese con unità produttive dislocate in ambiti di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti da cui derivi anche il controllo a distanza, possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato. Per il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, l’operazione tracciabilità piena dei voucher «conferma l’impegno del governo contro l’illegalità e la precarietà»; ora le nuove norme «consentiranno una efficace azione ispettiva», ha aggiunto Maurizio Sacconi. Gli esperti si soffermano sulla norma che esclude la Pa dalle nuove regole sulle dimissioni in bianco: «Non c’è dubbio che questa pratica fraudolenta è effettivamente marginale nel settore pubblico – commenta Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’università di Bologna -. Ma siamo di fronte a un nuovo divaricamento con il lavoro privato, in una logica contraria a quella della privatizzazione».

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fonte Il Sole 24 Ore

Unico Persone Fisiche 2016

Normativa, Modulistica, Faq, Approfondimenti, per aiutarti nella compilazione della dichiarazione dei redditi Unico Persone Fisiche 2016.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, è stato approvato il modello di dichiarazione “Unico 2016–PF”, che da quest’anno presenta diverse novità rispetto al passato, tra le quali troviamo il debutto del credito d’imposta per negoziazione e arbitrato, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, commisurato al compenso corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro.