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MPOSTE LOCALI: Sanzioni ridotte su Imu e Tasi.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

La legge di Stabilità 2016 ha anticipato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015), che ha previsto sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di Imu e Tasi (come anche di Tari, oltre che di Irpef, Ires, Irap, Iva). Riformulate anche le penalità applicabili con l’istituto del ravvedimento operoso: è stata dimezzata la sanzione ordinaria del 2% al giorno, applicabile per i primi 14 giorni dopo la violazione, e quella ordinaria del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabile alla Iuc grazie all’articolo 1, comma 695, della legge 147/2013). Relativamente alla Iuc (Imu, Tasi e Tari), resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio (articolo 1, comma 700, legge 147/2013): la potestà regolamentare generale delle entrate dei Comuni, introdotta dall’articolo 52 del Dlgs 446/97, infatti, vale anche per quel che riguarda le sanzioni dei tributi locali (nota Ifel del 31 gennaio 2011). Per l’omesso o insufficiente pagamento della prima rata 2016 dell’Imu e della Tasi, quindi, la sanatoria, tramite ravvedimento operoso, dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016 può beneficiare della riduzione ad un decimo della nuova sanzione ordinaria dell’1% al giorno (ravvedimento sprint). Per ogni giorno di ritardo si paga lo 0,1% (1% /10). Dal primo al 16 luglio, invece, il ravvedimento prevede una sanzione dell’1,5% (15%/10) e dal 17 luglio al 14 settembre 2016 (90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento) è dell’1,67% (15%/9). Infine, come prima, si applica il 3,75% (30%/8), se il pagamento avviene dal 15 settembre 2016 fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione quindi, entro il 30 giugno 2017, per l’omesso pagamento della prima rata Imu e Tasi 2016, scadente il 16 giugno 2016. Per l’Imu e la Tasi (come per la Tari), pertanto, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Nell’esercizio della sua potestà regolamentare il Comune può stabilire, comunque, altre ipotesi di ravvedimento operoso. Queste regole, in vigore dal primo gennaio 2016, sono applicabili anche per le violazioni commesse prima di tale data (anche per gli accertamenti già emessi, tranne quelli divenuti definitivi).

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fonte Il Sole 24 Ore