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IVA anche sul bene estromesso.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Sconta l’Iva anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione, il bene estromesso per la cessazione dell’esercizio dell’attività economica e per il quale si è usufruito della detrazione d’imposta a monte.

Questo è il principio pronunciato dalla Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 16 giugno 2016, in relazione alla controversia n. C-229/15.

L’origine della vicenda finita all’attenzione della Corte di Giustizia fa seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Iva ai beni patrimoniali presenti nell’inventario alla data di cessazione dell’attività.

“L’origine della vicenda fa seguito alla richiesta di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Iva ai beni patrimoniali presenti nell’inventario alla data di cessazione dell’attività”

 

Nello specifico il dubbio nasceva dal fatto che, secondo il contribuente, il valore dei beni immobili non doveva essere preso in considerazioni ai fini dell’imponibilità in conseguenza del fatto che la cessazione sarebbe intervenuta oltre il periodo consentito per la rettifica alla detrazione.

Dall’altra parte, invece, l’amministrazione finanziaria della Polonia era dell’avviso che l’operazione dovesse scontare l’imposta avendola il contribuente detratta al momento dell’acquisto; ciò in rispetto del principio della neutralità dell’Iva.

L’incertezza sull’esatta interpretazioni delle tesi contrapposte ha fatto sì che la questione venisse devoluta alla Corte Europea chiamata a stabilire se i beni durevoli del soggetto passivo, per i quali si è usufruito della detrazione Iva, devono essere assoggettati all’imposta al momento della cessazione dell’attività anche qualora sia scaduto il periodo stabilito dalla legge per la rettifica dell’imposta pagata a monte.

La prima problematica affrontata dai giudici europei è stata quella di evidenziare come la direttiva Iva mira innanzitutto a scongiurare che i beni che hanno dato diritto alla detrazione si sottraggono all’imposta al momento dell’estromissione a seguito della cessazione dell’attività.

Ciò in considerazione che un soggetto passivo che riceve, per il suo consumo finale privato, un bene proveniente dalla sua impresa, deve sopportare l’Iva come se acquistasse un bene dello stesso tipo da un altro soggetto passivo.

Nel caso di specie, quindi, il principio della neutralità fiscale impone, indipendentemente dal periodo di rettifica di cui all’articolo 187, paragrafo 1, della direttiva Iva, l’assoggettamento ad imposizione qualora il bene possegga, all’atto della cessazione dell’attività, un valore residuo.

Pertanto, l’esegesi normativa ha portato la Corte a stabilire che il possesso di beni del contribuente che cessa la propria attività e per i quali si è fruito della detrazione è assimilabile ad una cessione soggetta ad Iva anche oltre il termine per la rettifica alla detrazione.

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fonte:Il Sole 24 Ore