Anche i climatizzatori e i grandi elettrodomestici trovano il bonus

Con la conversione in legge del decreto n. 63/2013 sugli ecobonus sarà definitivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione Irpef ed Ires per le spese sul risparmio energetico qualificato degli edifici. Per le spese sostenute (cioè pagate, per i privati) dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, la detrazione non è più del 55%, come accadeva per quelle sostenute fino al 5 giugno 2013, ma del 65 per cento.

Per individuare il periodo di “sostenimento” della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi (professionisti) e quello di competenza per le imprese. Ad esempio, per le persone fisiche il super bonus del 65% si avrà solo per i bonifici “parlanti” (cioè con corretta causale e codici fiscali del beneficiario e del contribuente), effettuati dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e scaldaacqua
Con l’emendamento approvato dal Senato è prevista la proroga al 31 dicembre 2013 anche della detrazione del 55% delle spese per la «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e per la «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Attenzione, però, che il decreto legge n. 63/2013 è in vigore dallo scorso 6 giugno e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva. Quindi, l’estensione del bonus agli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e agli scaldaacqua potrà operare solo per i pagamenti, che verranno effettuati dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino a fine anno.

Limiti per il 55-65%
La norma istitutiva della detrazione del 55% prevede dei limiti di “detrazione” (non di spesa), specifici per i vari tipi di intervento.
Ad esempio, per i pannelli solari termici, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. L’aumentare la percentuale di detrazione dal 55% al 65%, mantenendo invariato il suo importo massimo, significa diminuire la spesa massima agevolabile. Quindi, questa è passata dal 6 giugno 2013, da 109.090,91 euro (60.000/55%) a 92.307,69 euro (60.000/65%) per i pannelli solari per la produzione di acqua calda, da 54.545,45 euro (30.000/55%) a 46.153,84 euro (30.000/65%) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione, da 109.090,91 euro a 92.307,69 euro per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi e da 181.818,18 euro (100.000/55%) a 153.846,15 euro (100.000/65%) per la riqualificazione energetica generale degli edifici.

Condomini
Il decreto prevede un’ulteriore proroga al 30 giugno 2014 per gli interventi sul risparmio energetico, che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis, Codice civile) o che interessano «tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio». Anche per questi, i pagamenti dal 6 giugno 2013 saranno detraibili al 65 per cento.

Mobili e grandi elettrodomestici
Oltre all’acquisto di mobili, potranno beneficare della detrazione Irpef del 50% anche le spese per i “grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica”, sempre che siano finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. E’ questa la principale modifica attuata dall’emendamento, approvato dal Senato, al bonus mobili, introdotto dall’articolo 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Quest’ultimo è in vigore dallo scorso 6 giugno e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva. Quindi, l’estensione del bonus ai grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.) potrà operare solo per i pagamenti, che verranno effettuati dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
La condizione principale per ottenere questo bonus su mobili e grandi elettrodomestici è costituita dal beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie.

fonte: Il Sole 24 Ore

Società di capitali alle prese con il ripianamento delle perdite

Dopo l’approvazione del bilancio 2012, le Srl e le Spa con risultati in rosso devono procedere alla contabilizzazione della copertura secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci. Gli apporti e le rinunce a crediti devono essere analizzati sia per i riflessi civilistici, sia per quelli fiscali.
Le società che, avendo evidenziato perdite nel bilancio 2012, hanno richiesto la copertura da parte dei soci, procedono in questi giorni alla rilevazione degli apporti. Oltre che intervenendo sul capitale sociale, la copertura può effettuarsi mediante versamenti dei soci o attraverso la rinuncia da parte del socio a finanziamenti in precedenza erogati. In entrambi i casi, occorre rilevare l’importo in una voce del patrimonio netto (altre riserve), da utilizzare poi per il ripianamento della perdita e non, invece, nel conto economico tra i proventi straordinari.
Sopravvenienza attiva
Sotto l’aspetto fiscale, la rinuncia del socio al precedente finanziamento costituisce in ogni caso una sopravvenienza attiva non tassabile a norma dell’articolo 88 del Tuir. Gli apporti in questione, comprese le rinunce, rilevano, poi, quali incrementi patrimoniali per il calcolo della agevolazione Ace, con ragguaglio, per l’esercizio in corso, al numero di giorni intercorsi tra la data del versamento (oppure della rinuncia al credito) e il 31 dicembre. Proprio per questo motivo, è importante che la rinuncia risulti da atto scritto avente data certa (ad esempio lettera con apposizione del timbro postale o messaggio Pec).
Il versamento in conto capitale o in conto copertura perdite costituisce un atto per il quale non sussiste obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 9 della Tabella allegata al Dpr 131/1986.
In caso di finanziamento soci a cui si rinuncia, occorre invece analizzare il regime di entrambi gli atti. Il rapporto che si instaura tra socio e società all’atto della erogazione di un finanziamento soci è riconducibile al contatto di mutuo (eventualmente infruttifero in deroga all’articolo 1815 del codice civile), che rientra tra gli atti da registrare in termine fisso con l’applicazione dell’aliquota del 3%, salvo che il contratto stesso non sia redatto mediante scambio di corrispondenza, fattispecie per la quale la registrazione (sempre con aliquota del 3%) è prevista solo «in caso d’uso».
Applicabilità dell’Iva
Se il socio-finanziatore è una società, ed il mutuo è oneroso (cioè sono previsti interessi), l’operazione rientra nel campo di applicazione dell’Iva (articolo 3 e articolo 10 del Dpr 633/1972) ed il contratto (anche se per scrittura privata) sarà soggetto a registrazione in caso d’uso e a tassa fissa.
Nel caso della successiva rinuncia, si deve prestare attenzione al verificarsi della cosiddetta enunciazione, fattispecie che, a norma dell’articolo 22 del Dpr 131/1986, richiede l’assoggettamento a registro. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come nel caso dei finanziamenti soci con scambio di corrispondenza, è dovuta soltanto l’imposta e non invece la sanzione. La Corte di cassazione ha affermato (sentenza 15585/2010) l’obbligo di tassazione (quale atto enunciato) di un precedente finanziamento soci, qualora, in un verbale di assemblea straordinaria (aumento di capitale conseguente alla riduzione per perdite), lo stesso venga richiamato in sede di rinuncia per la copertura di perdite.
A prescindere dalla correttezza di questa tesi (assai criticata in dottrina), va comunque sottolineato che la regola dell’enunciazione tassabile non si applica nel più frequente caso in cui la rinuncia al credito avviene al di fuori di atti sottoposti a registrazione. In particolare, non devono formare oggetto di tassazione ai fini dell’imposta di registro, tra l’altro, le rinunce a finanziamenti contenute in verbali di assemblea ordinaria (ad esempio di approvazione del bilancio) oppure formalizzate mediante corrispondenza (lettera unilaterale del socio alla società).

Il Fisco «perdona» i piccoli errori

Fisco al lavoro per ridurre o azzerare le sanzioni a carico dei contribuenti che commettono piccoli errori in buona fede, senza l’intento di evadere. Sul tavolo varie ipotesi: basti pensare che una norma già esistente nell’ordinamento prevede l’abbandono dei crediti erariali perr importi fino a 30 euro mentre altre si attestano su valori più bassi (si veda anche l’articolo sotto). L’obiettivo è evitare contenziosi inutili e costosi oltre a procedure di recupero che si rivelano anti-economiche anche per l’amministrazione finanziaria.
La circolare che deve segnare la svolta è alla limatura finale prima del via libera dei vertici dell’agenzia delle Entrate. L’obiettivo è segnare un ulteriore passo nella strada dell’attuazione del pacchetto di semplificazioni annunciato dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Era stato lo stesso Befera, del resto, in occasione della presentazione del pacchetto, ad annunciare che sarebbe stata presto chiarita la definizione di «errore per modico valore». Questo anche per “salvare” le eventuali adesioni agli strumenti deflativi del contenzioso, come il ravvedimento, il reclamo-mediazione o l’adesione agli accertamenti (si veda Il Sole 24 Ore del 4 luglio). In questo modo si dovrebbero scongiurare richieste inutili ai contribuenti e così “superare” recenti interventi della Corte di cassazione che ha censurato ravvedimenti sbagliati per errori minimi.
Resta da definire la soglia di rilevanza dell’errore. Anche se un punto di riferimento potrebbe venire dalle regole già esistenti nell’ordinamento. Va ricordato, infatti, che per le richieste del Fisco, con differenze di pochi euro, una norma di legge già prevede l’abbandono della riscossione di importi minimi. Il Dpr 16 aprile 1999, n. 129, infatti, dispone, proprio per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, l’abbandono dei crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 16,53 euro. Il vecchio limite di 16,53 è stato, poi, elevato a 30 euro dal decreto legge 16/2012. Dal 1° luglio 2012, infatti, si abbandonano i crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 30 euro, al posto del precedente limite di 16,53 euro. Ne consegue che non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, nel caso in cui l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, per ciascun credito, con riferimento a ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di 30 euro. D’altra parte è possibile trovare punti di appoggio anche in precedenti circolari della stessa agenzia delle Entrate. Un riferimento può essere fatto, per esempio, alla circolare 9/E del 19 marzo 2012, che ha per oggetto la mediazione tributaria. Con questa circolare, le Entrate avvertono che, se le somme versate a seguito dell’accordo sono lievemente inferiori a quelle dovute per una svista del contribuente che – anche oltre il termine di legge – ha poi sanato l’errore, l’ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell’intento deflativo dell’istituto e dei princìpi di economicità, nonché di conservazione dell’atto amministrativo. Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento o di altre minime irregolarità. In proposito, valgono anche le indicazioni fornite dalle Entrate, con la circolare 48/E/2011, nel punto in cui si legge che «gli uffici non mancheranno, tuttavia, di fare corretta applicazione del principio dell’errore scusabile» enunciato all’articolo 16, comma 9 della legge 289/2002, secondo cui «in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio».
I tetti attuali:
30 euro Il limite dell’abbandono
Se i crediti erariali, regionali e locali hanno un importo non superiore ai 30 euro l’ente impositore non può più cercare di incassarli. Di conseguenza non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi in tutti i casi in cui l’incasso, per ciascun periodo di imposta, non supera i 30 euro
11 euro Soglia minima per Iva e Irap
Le norme in vigore prevedono che per l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta regionale sulle attività produttive i versamenti si eseguono a partire da 11 euro (fino a 10 euro non si versa, né rimborsa né compensa). Per le imposte sostitutive del 5% (superminimi), del 10% o del 20% si applicano i minimi previsti per Iva e Irap
13 euro Soglia minima per Ires e Irpef
Per Ires, Irpef e relative addizionali fino a 12 euro non c’è nessun obbligo di versamento. L’importo che è inferiore al “minimo”, come esonera dal pagamento, esclude dal fatto che possa essere rimborsato o compensato. I limiti attuali di pagamento contrastano, però, con il limite di versamento (in caso di accertamento o iscrizione a ruolo) fissato a 30 euro.

Per l’invio del modello 770 proroga al 20 settembre

Il termine ultimo per la trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate del modello 770 da parte dei sostituti d’imposta anche per l’anno 2013 slitterà dal 31 luglio al 20 settembre prossimi.

La proroga della scadenza è stata prevista in un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri proposto dal ministro dell’Economia e delle Finanze, firmato ieri, che tiene conto delle esigenze manifestate dalle aziende e da numerose categorie di professionisti, fra cui i consulenti del lavoro, i giovani ragionieri e i tributaristi. Tutti si erano, infatti, lamentati per la tempistica troppo ristretta determinata dal rinvio dei pagamenti di Unico 2013, sollecitando un impegno diretto presso il Mef da parte dello stesso direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, ricordando l’analogo precedente dello scorso anno.

Il rinvio è stato favorito anche dal fatto che al modello 770 non sono legati pagamenti e che la proroga decisa ieri, non ha comportato, quindi alcun pregiudizio per le casse dello Stato.

Il Dpcm – il cui testo non era stato ieri ancora diramato – dovrebbe riguardare riguardare sia lo slittamento del modello 770/13 semplificato, sia del modello 770/13 ordinario, nonchè dei termini per il ravvedimento operoso.

Doppia tipologia
Il modello 770 semplificato riguarda i sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, che devono dichiarare i dati relativi a certificazioni rilasciate ai contribuenti a cui sono stati corrisposti nel 2012 redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2012 per il 2011.
Il modello 770 ordinario riguarda, invece, i sostituti d’imposta e gli intermediari che devono dichiarare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2012 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo. Il 770 ordinario richiede anche l’indicazione dei dati riassuntivi dei versamenti effettuati, delle compensazioni operate e dei crediti d’imposta usati.

Le reazioni
Soddisfazione per il decreto di proroga è stata espressa, in particolare, dai consulenti del lavoro. «Va fatto un plauso alle Entrate e al Mef per avere raccolto tempestivamente le sollecitazioni dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti – ha sottolineato il presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone, che sul tema aveva inviato una lettera a Befera la scorsa settimana –. In effetti, la situazione di ingolfamento a fine mese di scadenze tributarie che ricadono sugli studi suggeriva una soluzione di buon senso. Il rinvio – ha concluso Calderone – è giunto anche in un momento opportuno, evitando ai professionisti e alle loro strutture un impegno straordinario in un momento molto particolare nella gestione degli adempimenti».

Si rileva che la proroga sarebbe stata ancor più efficace se concessa con un po’ più di anticipo rispetto alla scadenza. Infine vi è da valutare, visti i continui differimenti degli ultimi anni, l’eventualità di modificare nuovamente la scadenza collocandola nei mesi autunnali come avveniva in passato.

fonte: Il Sole 24 Ore
25 luglio 2013