e-Fattura: spese per carburanti

In primo piano

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e Telefisco 2019.

Continuano i chiarimenti di Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, in questo caso per le spese per carburanti. Delucidazioni in merito sono stati forniti sia nel corso di Telefisco del 31 gennaio 2019 sia nel corso del videoforum con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali del 15 gennaio 2019. 
Per quanto riguarda Telefisco il chiarimento principale riguarda l’indicazione della targa nella fattura elettronica, in quanto la risposta dell’Agenzia delle Entrate ne ha ribadito la facoltatività, ferma restando la possibilità di inserire questo dato nel campo degli «Altri Dati Gestionali». La riferibilità al contribuente, e quindi la rilevanza in tema di deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva, è conseguita con l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile.

Per quanto riguarda il videoforum del 15 gennaio 2019, uno dei chiarimenti forniti al CNDCEC parte dal fatto che per tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le “ricevute” dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Ora, con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una “fattura riepilogativa” al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.

Un successivo chiarimento specifica l’ipotesi in cui nonostante la richiesta si verifichi mancata emissione della fattura elettronica nel caso di impianto di distribuzione di carburante perchè l’esercente non la emette in quanro assente al momento o non attrezzato telematicamente. Come chiarito dalle Entrate la mancanza della fattura elettronica può essere sanata con l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva).

Infine è stato chiesto come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna. In particolare la FAQ chiedeva

  • quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file XML?
  • Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”? È necessario indicare altro?
  • È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Nel rispondere le Entrate hanno ribadito che come espressamente chiarito a seguito dell’introduzione della fattura elettronica non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

fonte: Ade, Il Sole 24 Ore

Omaggi e fatturazione elettronica 2019

In primo piano

In attesa che Agenzia delle Entrate fornisca risposte tramite una circolare, con un comunicato stampa Assosoftware, l’Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale ha reso noto di aver fornito chiarimenti in merito a casistiche particolari. Una di queste riguarda appunto la fatturazione degli omaggi.

Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell’IVA, infatti al posto di fare fattura verso il “beneficiato” cioè colui che ha ricevuto l’omaggio, è possibile autofatturare l’operazione. 

Come chiarito da Assosoftware, nel caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l’emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronicache sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il codice TD01.

Di seguito una tabella di riepilogo:

AUTOFATTURA PER OMAGGI
Data Normale data di emissione
Numero documento Ordine progressivo delle fatture di vendita
Aliquota IVA Regole generali
Indicazioni Autofattura per cessione gratuita di beni (omaggi)
Dati anagrafici cedente Cedente
Dati anagrafici cessionario Cedente
Codice destinatario Cedente
Tipo di documento TD01

fonte: assosoftware

Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare

In primo piano

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail?

La questione riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
L’Agenzia delle Entrate, non lo si può pretendere, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Un’apertura in tal senso fu già esclusa nella circolare n. 13/E/2018 (par. 1.3) con riferimento ai casi di avvio anticipato da luglio e sarebbe controcorrente rispetto alle ultime modifiche introdotte dall’art. 11 D.L. n. 119/2018 basate sul presupposto, si legge nella relazione illustrativa, che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
Ricordiamo che anche la circolare 1/E/2018 dice che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’art. 25 (invero abrogata dal 24.10.2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data. Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso un ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Se il fornitore non ce l’ha fatta a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la procedura dell’autofattura denuncia.

fonte: ratio quotidiano

Informativa Privacy.

L’informativa sulla privacy è un documento utilizzato per informare gli utenti di un sito web su come vengono raccolti, trattati e conservati i loro dati personali. In particolare, l’informativa deve specificare nel dettaglio quali sono le finalità di utilizzo dei dati raccolti, le modalità di trattamento dei dati personali, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze derivanti da un eventuale rifiuto di rispondere, se è prevista la comunicazione di tali dati e nei confronti di quali soggetti o categorie di soggetti, l’ambito di diffusione dei dati raccolti, i diritti dell’interessato ex art. 7 e ss. D.lgs. 196/2003 e gli estremi identificativi del Titolare del trattamento ed eventuale responsabili.
Prima di registrare qualsiasi tipo di informazione o di profilare un cliente, bisogna avere la certezza che quest’ultimo abbia ricevuto l’informativa riguardante il trattamento del dato, ed eventualmente prestato il consenso.
La raccolta di dati in assenza di un adeguato documento di informativa sulla privacy, è punita con sanzioni amministrative di varia entità. Non è raro che il Garante per il Trattamento dei Dati Personali commini pene pecuniarie anche molto consistenti. Vale quindi la pena dedicare all’informativa sulla privacy l’attenzione che merita, magari scegliendo di affidarsi a professionisti del settore, per avere la garanzia di rispettare quanto previsto dalla legge.
L’attuale regolamentazione dell’informativa sulla privacy deve fare riferimento all’Articolo 13 del Decreto Legislativo n.196 del 2003. Dal 25 maggio del 2018, invece, sarà obbligatorio attenersi agli articoli 13 e 14 del più recente Regolamento dell’Unione Europea (n. 679/2016) che integra il precedente testo, con qualche variazione. Naturalmente, il suggerimento per le aziende titolari del trattamento, è quello di cominciare con un congruo anticipo il processo di adeguamento alla nuova normativa comunitaria.

Come formattare un’informativa sulla privacy

L’informativa sulla privacy deve contenere tutte le informazioni previste dal decreto legge che lo regolamenta. Non sussistono, però, particolari vincoli relativi alla forma che il documento deve avere.
In ogni caso, per tutelarsi in qualsiasi possibile scenario ed evitare risultati inconsistenti, è sempre auspicabile che il documento sia scritto o revisionato da una figura esperta. Per facilitare la lettura e la consultazione rapida del documento, è consigliabile dividere il testo in paragrafi e inserire, in testa, un menu che contenga i titoli di ognuno di essi.

Quali informazioni deve contenere l’informativa sulla privacy

Un’informativa completa contiene informazioni su quali sono le finalità relative alla raccolta dei dati. Nel documento, inoltre, è necessario specificare quali sono le modalità di trattamento del dato e, in particolare, garantire che esse siano al riparo da furti o attacchi informatici.
L’autorizzazione a diffondere le informazioni con soggetti terzi anche per fini di attività pubblicitarie e di marketing, solitamente viene richiesta a parte, in un paragrafo in calce all’informativa sulla privacy, per offrire al sottoscrivente l’opportunità di negare il consenso al trattamento dei propri dati.
Nella parte finale dell’informativa, devono essere indicati i responsabili del trattamento dei dati e la conservazione dei dati. Anche il nuovo Regolamento UE impone che, a questa voce, corrispondano oltre a nome e cognome o ragione sociale dei titolari, anche tutte le informazioni utili a contattarli via telefono o email.

I vantaggi di avere una informativa sulla privacy professionale su un sito web

Obblighi a parte, la presenza di un’informativa sul trattamento dei dati personali esaustiva e ben redatta, ha una funzione positiva anche nel favorire un auspicabile rapporto di fiducia tra chi fornisce informazioni e chi le raccoglie. Questo aspetto è particolarmente importante quando la raccolta di dati avviene via Internet. Malgrado il costante aumento della sicurezza dei protocolli di comunicazione impiegati per lo scambio di dati personali, la gran parte degli utenti si dimostra ancora diffidente, quando si tratta di inserire informazioni personali in una web form che le registra. Ricevere la fiducia degli utenti è particolarmente importante soprattutto nell’online business, su siti e-commerce che mettono in vendita beni o servizi. In questi casi, un’informativa sulla privacy completa, ben scritta, diretta e di semplice consultazione, può fare la differenza in positivo sul tasso di conversione totale del sito, cioè sul numero di potenziali clienti che decidono di finalizzare un acquisto.
L’informativa della privacy per un sito web è una particolare versione di questo documento. Essa deve essere scritta per fornire informazioni talvolta anche tecniche dettagliate, su quali sono le modalità di raccolta dei dati attive sule pagine del sito. In particolar modo in un secondo testo separato, è necessario informare l’utente su quali sono i cookie analitici, tecnici, di profilazione o di terze parti, attivi sul sito con lo scopo di acquisire informazioni sul comportamento degli utenti.
Anche in questo caso, fornire con completezza tutte le informazioni, affidandosi a professionisti del settore per la redazione personalizzata di una informativa sulla privacy per sito web, significa tutelarsi e mettersi al riparo da qualsiasi brutta sorpresa, guadagnando anche in credibilità.

fonte: Garante per la Protezione dei Dati Personali

Bonus Famiglia 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha definito l’insieme dei bonus famiglia richiedibili nell’anno appena iniziato. Si tratta sostanzialmente di una conferma di gran parte delle misure già introdotte negli ultimi anni.

Bonus bebé prorogato, ma solo per un anno.

Il Bonus bebè, l’agevolazione riservata ai neo genitori che hanno un nuovo figlio o che adottano, o prendono in affido, un minore, è stato prorogato ma solo per i nuovi nati o adottati nel 2018 e solo per un anno (non più per tre). Per quest’anno dunque le condizioni di ammissibilità e gli importi restano quelle degli anni precedenti.

Possono farne richiesta, tramite l’Inps, le cittadine italiane, le cittadine di uno Stato membro dell’Unione Europea e le cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno.

Per le famiglie che hanno un reddito ISEE entro i 25.000 euro annui, il contributo economico è pari a 80 euro al mese. Per chi ha un reddito ISEE pari o inferiore a 7.000 euro, l’importo bonus bebè è di 160 euro al mese.

Confermati i bonus mamme domani, baby sitter e asilo nido.

La Legge di Bilancio non ha previsto nuove misure di conciliazione ma ha riconfermato alcuni bonus introdotti con provvedimenti legislativi precedenti:

Bonus mamme domani 2018: contributo da 800 euro una tantum, a prescindere dal reddito della futura mamma. Il bonus è previsto per le donne che avranno un figlio (anche adottato o in affido) o che entrano al 7° mese di gravidanza nel 2018. Introdotto per la prima volta in Italia con la Legge di Bilancio 2017, è diventato operativo, e quindi richiedibile, dal 17 luglio scorso. È un “premio” che il Governo ha voluto introdurre al fine di aiutare la futura mamma nelle spese di esami e diagnostica e le spese per il bambino, subito dopo la nascita.

Voucher baby sitter 2018: contributo mensile per pagare la baby sitter nel caso in cui la neo mamma, dopo il periodo di maternità, rinunci al congedo parentale. L’importo del contributo è erogato per un periodo massimo di 6 mesi, che scendono a 3 se la mamma è iscritta alla gestione separata o autonoma non subordinata. Per ogni mese di rinuncia al congedo parentale spettano quindi 600 euro. La stessa agevolazione è riconosciuta anche alle mamme lavoratrici part time, ma in misura riproporzionata all’orario ridotto da contratto.
Buono asilo nido 2018: voucher fino a 1.000 euro all’anno per 3 anni, da utilizzare per pagare la retta dell’asilo nido, pubblico o privato, indipendentemente dal reddito ISEE della famiglia. L’importo massimo rimborsabile è di 1.000 euro su un totale di 11 mensilità, per un importo mensile di 90,91€. Il contributo viene erogato su base annua per massimo tre anni di iscrizione al nido. Possono presentare la domanda anche i genitori di bambini con meno di 3 anni che non possono frequentare gli asili perché affetti da gravi patologie croniche, in questo caso l’utilizzo delle risorse è previsto come sostegno alle cure domiciliari.
Assegno di maternità dello Stato.Tra i bonus destinati alla famiglia si segnala inoltre l’assegno maternità dello Stato, un’agevolazione rivolta alle mamme lavoratrici o precarie garantito per un massimo di 5 mesi. L’importo dell’assegno viene rivalutato annualmente dall’INPS: per il 2017 è stato pari a 338,89 euro mensili. Requisito fondamentale per avere diritto all’assegno è di essere residenti in Italia ed essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno CE.
Per fare richiesta è necessario essere:– Mamme lavoratrici con 3 mesi di contributi per maternità, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti alla data del parto o all’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato;
– Mamme licenziate o dimesse con 3 mesi di contribuzione maternità versata nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi precedenti la data del parto o di ingresso in famiglia;
– Mamme lavoratrice in disoccupazione NASPI, mobilità o in cassa integrazione, a condizione che tra l’ultimo giorno della prestazione economica fruita e la data del parto (o l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) non siano trascorsi più di 9 mesi;
– Mamme in gestione separata con 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo obbligatorio ordinario, ossia, dall’ottavo mese di gravidanza o maternità anticipata in caso per esempio di gravidanza a rischio.

Assegno maternità del Comune.

L’Assegno di maternità Comune 2018 è un contributo che spetta in caso di gravidanza alle mamme disoccupate e casalinghe. Nel 2017 l’importo è stato pari a 338,89 euro al mese per 3 mesi.

La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bimbo o dall’entrata in famiglia del minore qualora adottato o in affido.
L’assegno spetta a madri disoccupate o casalinghe che non possono far valere i 3 mesi di contribuzione INPS versati alla maternità negli ultimi 18 mesi. Inoltre, per avere diritto all’assegno maternità dei Comuni, la mamma deve avere un ISEE non superiore a 16.995,95 euro, non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

Oltre la Legge di Bilancio: il welfare aziendale per la famiglia.

Accanto alle misure confermate dalla Legge di Bilancio 2018 occorre segnalare come nei mesi scorsi siano state introdotte due iniziative, che entreranno a regime proprio nel corso di quest’anno, che mirano a rendere le imprese private sempre più protagoniste di azioni rivolte alle famiglie attraverso il welfare aziendale.

Lo scorso 14 settembre è stato firmato il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF che riconosce sgravi contributivi alle imprese del settore privato che prevedono istituti di conciliazione tra vita professionale e privata nei contratti aziendali. Si tratta dell’attuazione in via sperimentale di una misura già prevista dal D. Lgs. 80/2015. Tra le iniziative previste l’area genitorialità prevede:

– estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
– estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
– previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
– percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
– buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

In secondo luogo, la riforma 0-6 della Buona Scuola, i cui decreti attuativi sono stati approvati nel 2017, ha previsto il bonus nido da 150 euro, un’agevolazione riservata alle famiglie dei lavoratori che iscrivono il proprio bambino all’asilo nido. Il “Buono nido” non è un istituto che appartiene al sistema di welfare statale, obbligatorio per tutti i cittadini che si trovino in determinate condizioni (come accade per i bonus descritti più sopra), ma è un bonus che rientra nel campo del welfare aziendale, e che verrà dunque introdotto, una volta approvati i decreti operativi, sulla base della contrattazione collettiva nazionale o integrativa aziendale.

In base a quanto attualmente previsto, le aziende pubbliche e private potranno erogare il buono alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni, che potranno spenderlo nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro, pubblico o privato, né del lavoratore, purché il voucher sia entro la soglia limite dei 150 euro al mese.

Per conoscere tutti i dettagli occorrerà però attendere l’emanazione dei decreti operativi che dovranno stabilire: la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento degli asili pubblici e di quelli privati che ricevono finanziamenti pubblici; la compatibilità o meno con il bonus nido da 1.000 euro; la possibilità che il bonus nido possa essere riconosciuto ad entrambi i genitori che così avrebbero il raddoppio del buono a 300 euro.

La delega 0-6 prevede, inoltre, anche la possibilità per gli enti locali di introdurre tariffe agevolate per asili nidi e scuole dell’infanzia sulla base dell’Indicatore ISEE fino ad arrivare, per le famiglie disagio economico-sociale, all’esenzione totale dalla retta.

Iperammortamento industry: la proroga per il 2018.

Super e iper ammortamento, Nuova Sabatini, Formazione 4.0 e Finanziamento dell’innovazione: i dettagli per il 2018.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017, riorganizza la situazione incentivi. Vediamo di seguito come sarà quest’anno per l’industria, quali le agevolazioni esistenti e per che tipo di attività.

Gli investimenti in ottica 4.0 continuano ad essere agevolati, anche per quanto riguarda la formazione non solamente le dotazioni tecnologiche; rifinanziata la nuova Sabatini per acquisto di beni strumentali e investimenti digitali e revisionati gli ammortamenti.

Super e iper ammortamento.

Prorogati super e iper ammortamento fino al 31 dicembre 2018.

TEMPISTICHE DI ACCESSO.
Rientreranno nel super ammortamento gli investimenti fatti entro il 31 dicembre 2018. Sarà possibile far rientrare anche gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2019 se, entro fine 2018, verrà effettuato l’ordine e un pagamento pari almeno al 20% dell’importo.
L’accesso all’iper ammortamento è previsto invece per gli investimenti effettuati entro fine 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 sia stato effettuato l’ordine con pagamento pari almeno al 20%.

Il super ammortamento, che riguarda l’acquisto di macchinari nuovi esclusi veicoli e mezzi di trasporto, scende al 130% (dal 140%); l’iper ammortamento, che riguarda investimenti in tecnologie 4.0 (di cui all’allegato A della Legge di Bilancio 2017), resta al 250%.

I software elencati nell’allegato B della manovra 2017 sono agevolati al 140%, così come le ulteriori soluzioni previste dalla Legge di Bilancio 2018:

  • sistemi di gestione della supply chain degli e-commerce che vendono prodotti senza possederli materialmente nel proprio magazzino, facendosi da intermediari tra fornitore e utente (drop shipping);
  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Resta la regola che l’acquisto di software è incentivato solo se l’impresa utilizza l’iper ammortamento per investimenti 4.0.

Nuova Sabatini.

Per la nuova Sabatini la Legge di Bilancio 2018 ha stanziato un rifinanziamento di 330 milioni di euro, per il periodo 2018-2023. La principale novità introdotta è che il provvedimento durerà fino ad esaurimento delle risorse disponibiliNon cambia il funzionamento: finanziamenti agevolati alle PMI per l’acquisto di macchinari nuovi, con una quota ministeriale che copre gli interessi al tasso del 2,75%.
Una quota pari al 30% delle risorse va a finanziare investimenti in tecnologie: Big Data, Cloud, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. In questo caso, il contributo statale è maggiorato del 30%, per cui viene calcolato su un tasso del 3,575%.

Formazione 4.0.

Agevolate anche le iniziative aziendali per la formazione 4.0 dei dipendenti, tali attività prevedono un credito d’imposta al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, fino a un importo massimo di 300mila euro ad azienda. L’attività di formazione deve essere collegato alla digitalizzazione 4.0.

Finanziamento per l’innovazione.

È stato istituito un Fondo per capitale immateriale, competitività e produttività del valore di 5 milioni di euro per il 2018 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, con l’obiettivo di finanziare progetti di innovazione.


COME FUNZIONA L’IPER AMMORTAMENTO?

L’iper ammortamento si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile. Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

– in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio) relativamente ai beni acquisiti in proprietà;
– in un periodo “non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal DM 31.12.1988 per i beni acquisiti in leasing.

Si ricorda che qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato nei periodi d’imposta successivi.

proroga-iper-ammortamento-2017-domanda-risposta

CHI PUÒ BENEFICIARE DELL’IPER AMMORTAMENTO?

I beneficiari dell’iper ammortamento sono solo le imprese, pertanto come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, la maggiorazione del 150% non è applicabile agli esercenti arti professioni.

QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE I BENI PER USUFRUIRE DELL’IPER AMMORTAMENTO?

In generale, i Commi 29-32 della legge di bilancio 2018 stabiliscono una maggiorazione del “costo di acquisizione” del 150% di alcune tipologie di beni acquistate tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018. In particolare, i beni agevolabili sono raggruppabili in tre categorie:

1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2) sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3) dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Inoltre, oltre a quello temporale, è previsto un ulteriore requisito da rispettare per poter fruire della maggiorazione del 150%: quello della “interconnessione” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

COME USUFRUIRE DELL’IPER AMMORTAMENTO?

Per la fruizione dell’iper ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene:

-possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi annessi alla legge di bilancio 2018,
-è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si precisa che il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

PER I BENI DAL COSTO UNITARIO DI ACQUISIZIONE SUPERIORE A 500.000 EURO
– da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che devono dichiarare la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia, iscritti nei rispettivi albi professionali,
– da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

PER I BENI DAL COSTO UNITARIO DI ACQUISIZIONE INFERIORE O UGUALE A  500.000 EURO
– da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, che può essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui sopra. 

 

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di bilancio 2018: I Principali provvedimenti.

Sul supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Qui di seguito, i principali provvedimenti.

Abolizione degli studi di settore (comma 931) – A pochi giorni dall’approvazione dei primi 70 Indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che avrebbero dovuto prendere il posto degli studi di settore dal 2018 – con i comma 931 della legge finanziaria 208 è disposto che gli stessi si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, ossia dall’anno 2019, e non più dal periodo d’imposta 2017. Restano, quindi, in atto in vigore gli studi di settore.

Accademia dei Lincei (Comma 328) – Confermato il regime di esenzione fiscale.

Agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 (Commi 735-738, 745) – Prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori potranno versare, con un massimo di 24 rate mensili (in luogo delle precedenti 9) i tributi in precedenza sospesi. Prorogata al 2018 l’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, Ires), dei redditi da fabbricati inagibili situati nei territori terremotati. Le agevolazioni previste per la Zfu istituita nei territori terremotati spettano anche a chi, nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, ha subìto una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.

Agevolazione per acquisti di prodotti di plastiche provenienti da raccolta differenziata(Commi 96-99) – Per il 2018, 2019 e 2020, credito d’imposta del 36% fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario.

Agevolazioni per i territori colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 (Commi 719-724) – Prorogate fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni per la Zfu istituita nei comuni terremotati; prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati dichiarati inagibili sono esenti dall’applicazione dell’Imu.

Agevolazioni per la vendita di libri al dettaglio (art. 319-321)  Credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione.

Agevolazione per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (Commi 89-92) – Credito d’imposta del 50% (fino a un importo massimo di 500mila euro) dei costi sostenuti (fino al 31 dicembre 2020) per la consulenza finalizzata all’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei.

Agevolazioni fiscali per studenti con disturbo specifico di apprendimento (Dsa)(Commi 665-667) – Detrazione del 19% per le spese sostenute a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di Dsa, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Ammodernamento degli impianti di calcio (Comma 352) – Credito d’imposta del 12% per gli interventi di ristrutturazione degli impianti, sino a un massimo di 25mila euro (per società di serie B, Lega Pro e Lnd).

Antincendio attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (Comma 1122) –  Nella lettera i) del comma 1132 della Finanziaria è precisato che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

Benefici per l’attività di apicoltura in aree montane (Comma 511) – I proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

Bonus 80 euro (Comma 132) – Aumento della soglia reddituale prevista per l’accesso all’agevolazione: si passa da 24mila a 24.600 euro.

Bonus abbonamenti trasporto pubblico (Comma 28) – È reintrodotta la detrazione del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale; le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

Bonus mobili ed elettrodomestici (Comma 3)  Con la modifica del comma 2 all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni (la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017).

Bonus verde (Commi 12- 15) – È confermata anche per il 2018 la detrazione del 36% per le spese sostenute (nel limite massimo di 5mila euro) per gli interventi di “sistemazione a verde”.

Canone tv per il 2018 (Comma 1147) – Confermata riduzione a 90 euro.

Cedolare secca (Comma 16) – È stata prorogata ma non estesa ai negozi la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.

Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato (Comma 16) – Prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

Cessione della detrazione (Comma 3) – Con la modifica del comma 2-ter all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene estesa la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.

Clausole di salvaguardia (Comma 2) – Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2018 e delle accise per il 2019 e sono rimodulati gli aumenti Iva per il 2019, invariati gli aumenti Iva e accise per gli anni successivi.

Contenzioso tributario in Cassazione (Commi 961-981) – Nomina di 50 giudici ausiliari.

Credito di imposta per il Sud (Comma 892) – Incremento delle risorse (200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019) destinate al finanziamento del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

Copie assegni in forma elettronica (Comma 996) – Le copie degli assegni in forma elettronica (e la relativa documentazione) sono esenti dall’imposta di bollo.

Credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo (Comma 643) – Esteso al 2018 il contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro.

Credito d’imposta per le imprese culturali e creative (Commi 57-60) – Riconosciuto a favore delle imprese culturali e creative un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali.

Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (Commi 45-56) -Per il 2018 si introduce un credito d’imposta del 40% (fino a un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario) per le spese di formazione nel settore delle tecnologie del personale dipendente.

Credito d’imposta riqualificazioni stabilimenti termali (Commi 16-17) – Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere viene esteso anche alle strutture che prestano cure termali.

Deducibilità Irap lavoratori stagionali (Comma 116) – Per il 2018, ai fini Irap è ammessa la deduzione integrale (in luogo del 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

Detrazione canoni di locazione studenti universitari fuori sede (Commi 23- 24) – All’articolo 15, comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con la modifica della lettera i-sexies) e con l’inserimento della lettera i-sexies.01), per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Detrazione risparmio energetico (Comma 3) – Con la modifica del comma 1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65%.

Detrazione risparmio energetico (Comma 3) – Con l’inserimento alla fine dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di alcuni periodi, la detrazione è ridotta al 50% per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A) mentre resta al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Detrazione risparmio energetico biomasse combustibili (Comma 3) – Con la sostituzione del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

Detrazione risparmio energetico microgeneratori (Comma 3) – Con l’inserimento della lettera b-bis al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene attivato un nuovo tipo di spesa agevolabile con detrazione al 65% relativo all’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro.

Detrazione rischio sismico e risparmio energetico parti condominiali  (Comma 3) – Con l’inserimento del comma 4-quater.1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Detrazione risparmio energetico IACP (Comma 3) – Con la sostituzione del comma 2-septies all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

Disciplina fiscale dell’attività di enoturismo (Commi 502-505) – Applicazione del regime agevolato previsto per l’agriturismo.

Disciplina fiscale della Rita (Commi 168-169) – Introdotto uno specifico trattamento tributario della rendita integrativa temporanea anticipata.

Fatturazione elettronica (Commi 909, 915-917, 928) – Dal 1° gennaio 2019, obbligo della fatturazione elettronica tra privati ed eliminazione dello spesometro.

Fatture elettroniche per il tax free shopping (Comma 1088) – Posticipata al 1° settembre 2018 la decorrenza della norma che prevede l’emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell’Iva, superiore a 155 euro destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea.

Fondo garanzie (Comma 3) – Con l’inserimento del comma 3-quater all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Franchigia per i compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche (Comma 367) – Elevata da 7.500 a 10mila euro.

Gruppo Iva (Commi 984-985) – Modificata la disciplina delle operazioni infragruppo.

Imposta di registro (Comma 87) – Per stabilire la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati.

Imposta sulle assicurazioni (Commi 991-992) – Posticipata da maggio a novembre la scadenza per versare l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni. La misura dell’acconto è elevata al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e al 74% per gli anni successivi.

Incentivi per l’energia da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili (comma 588) – Si interviene sui benefici a favore delle fonti rinnovabili di cui ai commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi sull’energia prodotta. Per i suddetti esercenti, è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi di cui ai commi 149-151 per i cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, anziché fino al 31 dicembre 2021.

Interessi passivi (Commi 994-995) – I dividendi provenienti da società controllate estere sono esclusi dal risultato operativo lordo (Rol), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.

Iri (Comma 1063) – La disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Iva agevolata carne (Comma 506) – Innalzamento percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina.

Iva società sportive dilettantistiche (Comma 357) – Aliquota Iva ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio (Comma 19) – È inserita una norma di interpretazione autentica con cui è precisato che ai fini dell’aliquota Iva del 10%, la determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

Iva sugli spettacoli teatrali(Comma 340) – Estensione dell’aliquota ridotta del 10% agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

Limite di reddito complessivo figli a carico (Commi 252-253) – A partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro.

Modalità di commisurazione Tari (Commi 38) – È prorogata al 2018 della modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario.

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni (Commi 986-989) – Dal 1° marzo 2018 si riduce da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le PA, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari.

Pir e società immobiliari (Comma 80) – Nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i piani individuali di risparmio sono incluse anche quelle che svolgono un’attività immobiliare.

Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività(Comma 161) – Applicazione aliquota del 26% sulla differenza tra il prezzo di vendita e l’importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

Previdenza complementare dipendenti pubblici (Comma 156) – Esteso ai dipendenti pubblici il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati.

Progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni (Comma 1132) –  Con la modifica introdotta all’articolo 14, comma 11 del D.Lgs. n. 102/2014 è stata introdotta una proroga concernente gli incentivi di cui allo stesso articolo 14, comma 11 del D.Lgs. n. 102/2014, per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi è terminato entro il 2014. La durata degli incentivi è ora prorogata al 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017), purché i progetti stessi siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2018 (rispetto al 31 dicembre 2017).

Promozione del welfare di comunità (Comma 201) – A favore delle fondazioni bancarie che finanziano progetti destinati alla promozione del welfare di comunità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 65%.

Proroga del blocco aumenti aliquote tributi regionali e locali (Comma 37) – Anche per il 2018 viene confermato del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione); i Comuni possono confermare la stessa maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e il 2017.

Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate (Commi 999- 1006) – Applicazione ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

Regime fiscale degli atti di trasformazione del territorio (Comma 88) – Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali (Commi 768-770) – Dal 1° gennaio 2018, detrazione del 19% ed esenzione dall’imposta sulle assicurazioni.

Riallineamento valori contabili operazioni su partecipate estere (Commi 81-83) – L’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo viene esteso anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (Commi 997-998) – Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018.

Sistri, nuovo rinvio al 31 dicembre 2018 e semplificazioni (Commi 1134-1135)  I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente, a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

Società di intermediazione mobiliare (Commi 84-86) – Le società di intermediazione mobiliare (Sim) sono escluse dall’applicazione dell’addizionale Ires del 3,5%.

Società sportive dilettantistiche (Comma 355) – Ires ridotta alla metà per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni.

Sospensione dei versamenti tributari per i soggetti colpiti dall’alluvione di Livorno(Comma 756) – La sospensione si applica anche ai contribuenti che hanno presentato autocertificazione del danno subito.

Sospensione deleghe di pagamento (Comma 990) – L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Sport bonus (Commi 363-366) – Credito d’imposta del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40mila euro effettuate nel 2018 da imprese per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

Super e iper ammortamento (Commi 29-32) – Sono prorogate per l’anno 2018 le misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.

Tassazione delle scommesse sulle corse dei cavalli (Commi 1051-1058) – Modificato il regime impositivo relativo alle scommesse sulle corse dei cavalli.

Tassazione proventi da peer to peer lending (Commi 43-45) – Previste agevolazioni fiscali a favore dei soggetti operanti nel settore del FinTech (tecnologia digitale applicata ai servizi finanziari).

Tassazione degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato(Commi 1007-1009) – Modificata in più punti la tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Termini scadenze fiscali (Commi 932-934) – Spesometro relativo al secondo trimestre: entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre). Dichiarazioni dei redditi, Irap e 770: 31 ottobre. Dichiarazione a un Caf-dipendenti: 23 luglio.

Violazione degli obblighi di dichiarazione Iva (Comma 935) – In caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, il cessionario o il committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 e 10mila euro.

Web tax (Commi 1010-1016) – Istituita l’imposta sulle transazioni digitali, con l’aliquota del 3% sul valore della singola transazione.

fonti:

Gazzetta Ufficiale

Lavori Pubblici

Compensi per attività sportive, il tetto d’esenzione passa da 7.500 a 10.000€.

La Legge di Bilancio aumenta il margine non tassabile di 2.500 € in più rispetto al passato.

la Legge di Bilancio 2018, definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Dicembre 2017, prevede l’aumento del tetto per l’esenzione per Compensi di attività sportive da 7.500,00 a 10.000,00 Euro.

Maggior spazio per compensi e rimborsi a tecnici e dirigenti.

In particolare il comma 367 lett. b dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018, eleva da 7.500,00 a 10.000,00 Euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi.

Questo non solo per il mondo sportivo, ma anche per le attività musicali.

Si amplia la ‘No TAX AREA’

Il pacchetto sport della Legge di Bilancio 2018 prevede soprattutto, e per quanto riguarda questo specifico contesto, la No TAX AREA fino ai 10.000,00 Euro per i compensi sportivi.

In pratica, sino ad oggi i primi 7.500,00 Euro percepiti durante l’anno solare come compenso sportivo rimanevano in esenzione da contributi previdenziali e IRPEF. L’eccedenza, oltre ai 7.500,00, era invece tassata secondo legge. Oggi il limite si sposta a 10.000,00, quindi 2.500,00 Euro in più all’anno esentasse. Innalzando il limite, le ASD e SSD avranno dunque un margine maggiore per compensare istruttori, dirigenti e collaboratori.

 

Scissione pagamenti: come versare l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre.

Con la circ: 28/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate da’ chiarimenti in merito al versamento dell’acconto Iva, in scadenza il 27 dicembre, per chi rientra nello split payment.

La circolare ricorda che l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre di ogni anno deve considerarsi anticipo del versamento dovuto per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

L’acconto puo’ essere determinato in differenti modi:

1) “storico”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);

c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);

2) “previsionale”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo:

a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso;

b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso;

c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;

3) “effettivo”: i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali.

I soggetti che applicano lo split payment devono tenere conto dell’Iva assolta sugli acquisti dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’art. 17 ter dpr 633/72. 

Il testo completo della circolare: https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Circolare-del-15122017-28.pdf

Forma Giuridica: Prassi – Circolare 
Numero 28/E del 15/12/2017 
Fonti: 
Agenzia delle Entrate
Fisco e Tasse

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il collegato fiscale alla legge di bilancio 2108.

Il 30 novembre 2017 è stato approvato in via definitiva il testo del DDL di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018.  Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.

Il decreto è stato approvato con il nuovo titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Rottamazione collegato fiscale 2018

Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. Infatti l’articolo 1 del decreto 2018 estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione e introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. In particolare, possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

  • dal 2000 al 2016:
  1.  che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno;
  2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
  • dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.

– Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel collegato fiscale 2018 

In merito allo spesometro, è previsto che:

  • per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 non si applicano sanzioni se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018.
  • è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Previste semplificazioni sui dati da trasmettere
  • è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente.
  • Sono esonerati dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, situati nelle zone montane

– Contribuenti colpiti da calamità naturali: agevolazioni nel collegato fiscale 2018

Il decreto legge contiene anche norme di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali. 

Estensione split payment nel collegato fiscale 2018

Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. split payment). Per le operazioni per le quali e’ emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018 il meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; delle societa’ controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; delle societa’ controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; delle societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e societa’ di cui sopra; delle societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB  della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo: cosa cambia nel collegato fiscale 2018.

E’ previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali anche online. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore: cosa cambia nel collegato fiscale 2018

Nel collegato fiscale viene stabilito che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le liberalità a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale. Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall’articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore.

Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali

In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stato introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi al 19%, delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.

– Voluntary disclosures nel collegato fiscale 2018

Prevista la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero, nonché a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all’estero. La disposizione riguarda soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. 

– Disposizioni in materia di 5 per mille

Dal 2018 il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Equo compenso
Introdotto in sede di conversione l’equo compenso. In base alla norma, si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione 

Fonte: Fisco e Tasse