Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro.
Con due tempestivi messaggi l’Inps ha fornito le prime istruzioni per le procedure di richiesta delle pensioni anticipate previste dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Ricordiamo che il decreto ha istituito e/o prorogato le seguenti misure :
Per le tipologie da 1 a 3 il messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019 precisa che le domande possono essere presentate accedendo con le proprie credenziali (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) sul sito www.inps.it, e compilando e inviando la domanda telematica disponibile fra i servizi on line, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati di altri intermediari o utilizzando i servizi del Contact center telefonico INPS.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:
Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione. La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.
Per quanto riguarda l’APE sociale invece, nel messaggio 402 2019 l’INPS informa che in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, è già possibile presentare domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. da parte de i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
Possono presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedentie che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
L’istituto infine raccomanda che i soggetti già in possesso dei requisiti possono presentare contestualmente domanda di verifica delle condizioni di accesso (ECOCERT) e anche la domanda dell’indennità APE sociale.
fonte: INPS
Pubblicato definitivamente in Gazzetta Ufficiale il testo del disegno di Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure fiscali urgenti. Durante l’esame in sede referente, è stata approvata l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2 che proroga al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.
Si ricorda che l’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 633/72, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario.
L’articolo 17, sesto comma del D.P.R. 633/72, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga, cioè
In precedenza, l’articolo 199-bis della direttiva IVA consentiva l’applicazione del meccanismo di inversione contabile cd. facoltativa fino al 31 dicembre 2018; tale disposizione è riprodotta dall’articolo 17, comma 8 del DPR IVA, su cui intervengono le norme in esame. L’articolo 199-bis è stato recentemente modificato dalla Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018, che ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022. Le modifiche proposte in coerenza coi nuovi termini fissati in sede UE, modificano il richiamato comma 8 dell’articolo 17, per coordinare il termine ivi previsto con quello dell’articolo 199-bis. Si intende, dunque, prorogare l’applicazione facoltativa del reverse charge nei predetti settori al 30 giugno 2022.
fonte: Il Sole 24 Ore
La legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 9-11 legge 145/2018) contiene un’estensione del regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il regime prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva (un’applicazione della Flat Tax) al 15% su un reddito determinato con coefficienti forfetari determinati in relazione all’attività esercitata.
Particolare attenzione deve essere riservata in questi giorni alle condizioni di accesso che, perlopiù, riguardano i parametri del 2018. Possono ora accedere al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel 2018 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Per le nuove attività conta la previsione di non superare il limite. Si segnala, peraltro, che, salvo nuovi interventi normativi, dal 2020 è stato previsto un ulteriore regime agevolato per i ricavi e i compensi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro.
Sono poi previsti alcuni vincoli. Rispetto al 2018 sono stati eliminati i vincoli relativi all’assenza di spese per lavoro dipendente superiori a 5.000 euro, utilizzo di beni strumentali per oltre 20.000 euro e percezione di redditi da lavoro dipendente per oltre 30.000 euro.
Permangono, invece, le cause ostative relative all’utilizzo di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i limiti per i soggetti non residenti UE né SEE ed ancora i limiti per i commercianti di fabbricati e di auto nuove.
Confermata anche l’esclusione per chi partecipa a società o associazioni professionali trasparenti, nonché a chi controlla società a responsabilità limitata che svolgano, però, un’attività riconducibile a quella della persona fisica.
Per motivi antielusivi è stata introdotta una nuova causa ostativa riguardante le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei precedenti datori di lavoro, o comunque di soggetti a questi riconducibili. È forte, infatti, la tentazione di trasformare rapporti di lavoro subordinato in rapporti di lavoro autonomo.
Come indicazione generale, la cui fonte è attribuibile alla relazione governativa della legge 190/2014 e alla circolare 10/2016, occorre ricordare che i parametri reddituali devono essere riferiti all’anno precedente, mentre le cause ostative devono essere verificate in contemporanea con il periodo di produzione del reddito.
Queste regole, se non smentite, comporteranno la sostanziale applicazione del regime forfetario nel 2019 senza alcun limite reddituale per quelle persone fisiche che nel 2018 sono sotto il parametro dei 65.000 euro nonché, riteniamo, a tutti coloro che iniziano l’attività nel corso del 2019.
Per contro, le persone fisiche che nel 2018 incappavano in una condizione ostativa possono comunque accedere al regime forfetario se la rimozione della causa ostativa precede l’inizio dell’attività. Così, ad esempio, un professionista che partecipa ad uno studio associato può liberarsi dal vincolo associativo (anche nel 2019) e avviare subito dopo un’attività professionale individuale in regime forfetario.
Il regime forfetario, confrontato con la tassazione ordinaria dei redditi corrispondenti, può offrire significativi vantaggi potenzialmente anche estremamente elevati. Ci domandiamo se le Entrate, in sede interpretativa, interverranno con prescrizioni in materia di abuso del diritto perché le possibilità di arbitraggio sono elevate e non tutte le soluzioni possono essere riconducibili alla libertà di scelta tra regimi opzionali, forse anche per deficit tecnici delle nuove misure.
A.d.V.
Molteplici sono le aree di intervento della legge di Bilancio ma particolare interesse suscitano quelle concernenti: lavoro e occupazione (comprensiva del Reddito di Cittadinanza) e la Flat Tax.
In materia di lavoro e occupazione, sono, in linea generale, 1) introdotti incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, 2) istituiti il Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza, 3) introdotte misure in materia di formazione professionale e 4) varati interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.
Tra i benefici fiscali e sgravi contributivi appare utile ricordare:
In ordine al Reddito di cittadinanza, viene istituito un fondo ad hoc, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volto all’introduzione di tale misura, con una dotazione, incrementata in modo progressivo negli anni successivi, di 7,1 miliardi nel 2019. Tali risorse saranno, in parte, destinate al potenziamento dei centri per l’impiego (le Regioni saranno autorizzate ad assumere 4 mila unità) i quali rappresentano la condizione necessaria per rendere la misura in commento efficace.
Inoltre, viene istituito un fondo per la revisione del sistema pensionistico il quale introduce ulteriori forme di pensionamento anticipato ovvero misure volte ad incentivare l’assunzione di lavoratori più giovani (c.d. “turn over”).
In materia di formazione, viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore (si fa riferimento a percorsi condivisi tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro); di contro, viene diminuito lo stanziamento destinato alle assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato (riduzione già prevista nell’anno precedente).
Per quello che concerne i c.d. ammortizzatori sociali, si é intervenuti su:
Appare utile ricordare che i piani di recupero occupazionale, previsti dall’art. 44, co. 11-bis del decreto legislativo n. 148/2015, sono programmi redatti dalle imprese, e concertati con la Regione, finalizzati all’accesso ad un ulteriore intervento di integrazione salariale (oltre alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria) attraverso l’individuazione di appositi percorsi formativi in grado di riqualificare i lavoratori attraverso il consolidamento della loro posizione in azienda ovvero la loro transizione verso una nuova collocazione professionale (la c.d. riconversione delle know how).
Importante conferma del congedo di paternità, prorogato per il 2019, per il padre lavoratore dipendente; questo istituto viene elevato a 5 giorni obbligatori ed uno facoltativo (con la contestuale decurtazione di un giorno dal congedo obbligatorio della madre.
Ulteriori misure prevedono:
Sul fronte della c.d. “FLAT TAX”, l’intervento più significativo ha riguardato l’ampliamento della platea dei beneficiari del regime forfettario il quale prevede una tassazione proporzionale al 15%; tale risultato é stato ottenuto attraverso la revisione dei requisiti d’accesso (es. innalzamento del limite dei ricavi ora fino a Euro 65000, eliminazione dei limiti concernenti il costo del lavoro ovvero il costo complessivo dei beni strumentali).
In ordine al “pacchetto fiscale”, ulteriori misure significative sono:
fonte: Italia Oggi