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Scissione pagamenti: come versare l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre.

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Con la circ: 28/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate da’ chiarimenti in merito al versamento dell’acconto Iva, in scadenza il 27 dicembre, per chi rientra nello split payment.

La circolare ricorda che l’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre di ogni anno deve considerarsi anticipo del versamento dovuto per i contribuenti mensili, in relazione all’ultima liquidazione periodica dell’anno per i contribuenti trimestrali, in relazione al quarto trimestre dell’anno ovvero alla presentazione della dichiarazione annuale (trimestrali c.d. per opzione).

L’acconto puo’ essere determinato in differenti modi:

1) “storico”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare:

a) per il mese di dicembre dell’anno precedente maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti che liquidano l’imposta mensilmente (cosiddetti mensili);

b) per il quarto trimestre dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui agli artt. 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali);

c) con la dichiarazione annuale dell’anno precedente, da parte dei contribuenti di cui al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale (cosiddetti trimestrali per opzione);

2) “previsionale”: l’acconto è determinato in misura pari all’88 per cento dell’importo:

a) che i contribuenti “mensili” presumono di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso;

b) che i contribuenti “trimestrali” presumono di dover versare per il quarto trimestre dell’anno in corso;

c) che i contribuenti “trimestrali per opzione” presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all’anno in corso;

3) “effettivo”: i contribuenti possono calcolare l’acconto versando un importo determinato tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il periodo dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza mensile), ovvero per il periodo dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti che liquidano con cadenza trimestrale), nonché dell’imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, al netto dell’imposta detraibile relativa agli acquisti ed alle importazioni annotate nel registro di cui all’art. 25 del citato D.P.R. dal 1° al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali.

I soggetti che applicano lo split payment devono tenere conto dell’Iva assolta sugli acquisti dovuta direttamente all’erario per effetto di quanto previsto dall’art. 17 ter dpr 633/72. 

Il testo completo della circolare: https://cdn.fiscoetasse.com/upload/Circolare-del-15122017-28.pdf

Forma Giuridica: Prassi – Circolare 
Numero 28/E del 15/12/2017 
Fonti: 
Agenzia delle Entrate
Fisco e Tasse