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e-fattura: termini differenziati per le sanzioni

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano