e-fattura: termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Fatture elettroniche e esterometro.

In primo piano

Le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, anche se identificati nel territorio dello stato, non sono soggette alla fatturazione elettronica.

Tali operazioni tuttavia se effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari sono soggetti alla comunicazione tramite i Modelli Intra e dal 28 febbraio 2019 all’esterometro. L’emissione della fattura elettronica, in maniera facoltativa, fa venir meno l’obbligo dell’esterometro.

In dettaglio i casi che si possono presentare nei rapporti con soggetti comunitari o extracomunitari.

Cessione di beni a soggetto passivo comunitario Non imponibili art. 41 c.1 D.L. 331/93)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 bis,  mensile o trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro


Prestazione di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 quater,  mensile o  trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro

Cessione di beni nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Prestazioni di Servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17  e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario (non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserito la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro –  NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa o in presenza di una bolletta doganale.

Prestazioni di servizi nei confronti di soggetto extra comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserita la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.

fonte: Fisco24

Fattura elettronica con termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Consegna della fattura elettronica al destinatario: consigli pratici.

La fattura elettronica, che dal 2019 ha sostituito la fattura cartacea o digitale nei rapporti tra i privati (salvo i casi di esclusione), viene emessa mediante la sua trasmissione telematica al Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Il Sistema di interscambio agisce come un postino, in quanto riceve la fattura elettronica inviata dall’emittente e, dopo aver accertato la sua correttezza, la invia o mette a disposizione del destinatario.
Quest’ultimo può disporre della fattura elettronica in 3 modi:
a) comunicando al fornitore un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
b) comunicando all’Agenzia delle Entrate un proprio indirizzo PEC o un “codice destinatario” di 7 caratteri;
c) accedendo alla propria area riservata nel portale “Fatture e Corrispettivi”, dal sito www.agenziaentrate.gov.it, dove è disponibile la fattura elettronica inviata dal fornitore, previa autenticazione mediante SPID o credenziali per l’accesso rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.
La PEC o il codice destinatario rappresentano l’equivalente telematico dell’indirizzo postale.
L’Agenzia delle Entrate invierà la fattura:
– all’indirizzo PEC o codice destinatario risultante dalla fattura emessa;
– all’indirizzo PEC o al codice destinatario comunicato dal destinatario, indipendentemente dall’indirizzo PEC o codice destinatario indicato in fattura e anche se all’emittente non è stato comunicato alcunché.
Se non avrà ricevuto comunicazione di indirizzo PEC nè codice destinatario, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare nulla e metterà a disposizione del destinatario la fattura nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dando comunicazione all’emittente della mancata consegna.
La comunicazione della PEC o del codice destinatario, che non è obbligatoria né deve essere richiesta dal fornitore, può causare problemi a quest’ultimo in quanto, se ne sbaglia l’indicazione:
– incorre nello scarto della fattura inviata, con necessità di nuovo invio;
– può inviare la fattura elettronica a un soggetto diverso dal reale destinatario, con tutte le complicazioni del caso.
Il fornitore, se non riceve comunicazione della PEC o del codice destinatario del cliente:
– in sede di invio della fattura elettronica, deve indicare come codice destinatario “0000000”;
– deve consegnare al cliente (salvo sua rinuncia se consumatore finale) una copia della fattura elettronica, da stampare su carta o inviare tramite mail, nella quale va riportata la specificazione (ovvia, tra poco tempo) che l’originale è consultabile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Alla luce di ciò, al destinatario della fattura elettronica conviene solo registrare all’Agenzia delle Entrate la PEC o codice destinatario; tra l’altro, non comunicando PEC o codice destinatario al fornitore, si beneficia da subito della copia della fattura elettronica, per poterne verificare il contenuto senza attendere la consultazione dell’originale; peraltro, nella prassi si rilascia comunque al cliente una copia “di cortesia” della fattura elettronica per quanto appena detto.
Dato che una grandissima parte dei destinatari della fattura elettronica ha provveduto a registrare PEC o codice destinatario all’Agenzia delle Entrate, gli operatori possono quindi evitare ai loro clienti inutili richieste di comunicazione di PEC/codice destinatario su cui ricevere la fattura elettronica, che comportano perdite di tempo e disagi per tutti senza alcuna utilità pratica.
Si sconsiglia, in assenza di comunicazione di PEC o codice destinatario del cliente, la ricerca del suo indirizzo PEC nel sito www.inipec.gov.it: si tratta di un’azione arbitraria (in quanto è il cliente che può darne comunicazione e se non lo fa, avrà i suoi motivi) e inutile.

fonte: ratio quotidiano

Valore legale della copia di cortesia nella fattura elettronica

Per il solo consumatore finale, la copia di cortesia ha valenza anche ai fini fiscali. Soltanto in caso di discordanza con i contenuti della fattura elettronica, anche emessa in data successiva, e fatta salva la prova contraria, queste copie possono essere utilizzate dal privato come documenti utili ai fini, per esempio, delle detrazioni fiscali. Una delle questioni più ricorrenti, dibattuta in dottrina con indicazioni diametralmente opposte, riguarda proprio la validità della copia di cortesia ai fini delle detrazioni per la ristrutturazione o per il risparmio energetico.
È certo che in tutti i casi in cui corre l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica, la fattura stessa, emessa nel formato legale (XML), è l’unico documento rilevante ai fini civili e fiscali, sia per l’emittente, sia per il destinatario, con obbligo di conservazione digitale a norma, ai sensi dei decreti 17.06.2014 e 3.12.2013; quindi il legale o il commercialista, per la prestazione eseguita nei confronti di un privato cittadino, non partita Iva, deve emettere sempre la fattura digitale.
Per esigenze soprattutto di leggibilità (problema superato con i convertitori del formato XML), al cliente può essere consegnata una copia cartacea (anche in versione .pdf) che non assume alcun valore fiscale, giacché tale documento viene considerato appunto una mera “copia di cortesia”; ciò è diventato un obbligo, dal 1.01.2019, per i clienti non stabiliti (esteri) e per i consumatori finali nazionali (privati).
Non solo. La fattura elettronica deve essere emessa anche a favore di soggetti che non sono tenuti alla relativa emissione come i forfetari, di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, i minimi, di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 e i produttori agricoli esonerati, di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972, nonché gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (STS).
Quindi, in aderenza alle vigenti disposizioni e sulla base della risposta a una FAQ dall’Agenzia delle Entrate, qualora il cliente sia un consumatore finale, l’esercente o il prestatore dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura (provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018), comunicando “contestualmente” che il documento è messo a disposizione dal sistema SdI nell’area riservata del sito web delle Entrate. La copia analogica (cartacea) o elettronica potrà essere consegnata anche anticipatamente, vista la possibilità, almeno per la fase transitoria fino al 30.06.2019, di non essere colpiti da sanzioni in presenza di una fatturazione successiva rispetto al momento impositivo, di cui all’art. 6 D.P.R. 633/1972, sempreché l’emissione avvenga entro il termine relativo alla liquidazione periodica.
La stessa Agenzia delle Entrate, sul tema della copia di cortesia, precisa che ai fini del controllo documentale, di cui all’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, deve essere fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale e che, in caso di discordanza nei contenuti tra la fattura elettronica e la copia cartacea, fatta salva la prova contraria (per esempio, l’entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti validi, anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale.
Molti ritengono che la fattura cartacea sia valida anche per la registrazione e lo scarico di costi per imprese e lavoratori autonomi, ma non è così perché i soggetti passivi Iva (e non i consumatori finali), anche in regime sostitutivo, devono scaricare il file in formato XML, procedendo nella relativa contabilizzazione.

fonte: Il Sole 24 Ore

Fatture cartacee di fine 2018 ricevute nel 2019: come fare

In primo piano

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma cartacee, oppure via e-mail?

La questione riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
L’Agenzia delle Entrate, non lo si può pretendere, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Un’apertura in tal senso fu già esclusa nella circolare n. 13/E/2018 (par. 1.3) con riferimento ai casi di avvio anticipato da luglio e sarebbe controcorrente rispetto alle ultime modifiche introdotte dall’art. 11 D.L. n. 119/2018 basate sul presupposto, si legge nella relazione illustrativa, che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
Ricordiamo che anche la circolare 1/E/2018 dice che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’art. 25 (invero abrogata dal 24.10.2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data. Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso un ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Se il fornitore non ce l’ha fatta a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la procedura dell’autofattura denuncia.

fonte: ratio quotidiano