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Valore legale della copia di cortesia nella fattura elettronica

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Per il solo consumatore finale, la copia di cortesia ha valenza anche ai fini fiscali. Soltanto in caso di discordanza con i contenuti della fattura elettronica, anche emessa in data successiva, e fatta salva la prova contraria, queste copie possono essere utilizzate dal privato come documenti utili ai fini, per esempio, delle detrazioni fiscali. Una delle questioni più ricorrenti, dibattuta in dottrina con indicazioni diametralmente opposte, riguarda proprio la validità della copia di cortesia ai fini delle detrazioni per la ristrutturazione o per il risparmio energetico.
È certo che in tutti i casi in cui corre l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica, la fattura stessa, emessa nel formato legale (XML), è l’unico documento rilevante ai fini civili e fiscali, sia per l’emittente, sia per il destinatario, con obbligo di conservazione digitale a norma, ai sensi dei decreti 17.06.2014 e 3.12.2013; quindi il legale o il commercialista, per la prestazione eseguita nei confronti di un privato cittadino, non partita Iva, deve emettere sempre la fattura digitale.
Per esigenze soprattutto di leggibilità (problema superato con i convertitori del formato XML), al cliente può essere consegnata una copia cartacea (anche in versione .pdf) che non assume alcun valore fiscale, giacché tale documento viene considerato appunto una mera “copia di cortesia”; ciò è diventato un obbligo, dal 1.01.2019, per i clienti non stabiliti (esteri) e per i consumatori finali nazionali (privati).
Non solo. La fattura elettronica deve essere emessa anche a favore di soggetti che non sono tenuti alla relativa emissione come i forfetari, di cui all’art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, i minimi, di cui all’art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011 e i produttori agricoli esonerati, di cui all’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972, nonché gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria (STS).
Quindi, in aderenza alle vigenti disposizioni e sulla base della risposta a una FAQ dall’Agenzia delle Entrate, qualora il cliente sia un consumatore finale, l’esercente o il prestatore dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura (provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018), comunicando “contestualmente” che il documento è messo a disposizione dal sistema SdI nell’area riservata del sito web delle Entrate. La copia analogica (cartacea) o elettronica potrà essere consegnata anche anticipatamente, vista la possibilità, almeno per la fase transitoria fino al 30.06.2019, di non essere colpiti da sanzioni in presenza di una fatturazione successiva rispetto al momento impositivo, di cui all’art. 6 D.P.R. 633/1972, sempreché l’emissione avvenga entro il termine relativo alla liquidazione periodica.
La stessa Agenzia delle Entrate, sul tema della copia di cortesia, precisa che ai fini del controllo documentale, di cui all’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, deve essere fatto riferimento ai contenuti della copia analogica (quindi cartacea) rilasciata al consumatore finale e che, in caso di discordanza nei contenuti tra la fattura elettronica e la copia cartacea, fatta salva la prova contraria (per esempio, l’entità del pagamento effettuato), saranno ritenuti validi, anche ai fini tributari, quelli della fattura digitale.
Molti ritengono che la fattura cartacea sia valida anche per la registrazione e lo scarico di costi per imprese e lavoratori autonomi, ma non è così perché i soggetti passivi Iva (e non i consumatori finali), anche in regime sostitutivo, devono scaricare il file in formato XML, procedendo nella relativa contabilizzazione.

fonte: Il Sole 24 Ore