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Le verifiche da fare prima di pagare Unico

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

  • Calcolo della maggiorazione
  • eventuale esonero dall’Irap
  • applicazione della maxi-Ires per le società di comodo
  • impatto dei costi di deduzione ridotti per le auto aziendali
  • adeguamento agli studi di settore.

Cinque verifiche finali prima di versare le imposte di Unico con lo 0,4% entro domani. La scadenza riguarda i contribuenti soggetti a studi di settore ma anche le società di capitali che hanno approvato il bilancio sfruttando i tempi supplementari fino al 30 giugno.

  1. Il calcolo della maggiorazione. Lo 0,4% da versare in più rispetto a chi ha già pagato a luglio ha natura di interesse corrispettivo. Va calcolata sull’intera imposta dovuta e si somma a essa senza distinzione di codice tributo nel modello F24. Come affermato nella circolare 27/E/2013 – in linea con il parere 263000 del 2 luglio 2012 dell’Avvocatura generale dello Stato – eventuali versamenti in difetto non comportano la fattispecie del versamento tardivo ma semplicemente insufficiente. Pertanto, la sanzione ordinaria del 30% sugli importi non adeguati sarà commisurata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto effettivamente dovuto, maggiorazione compresa.
  2. Esenzione Irap. Tra le ultime verifiche cui è opportuno porre attenzione c’è anche l’analisi (o la rianalisi) della soggettività passiva delle persone fisiche, sia professionisti che imprese, all’Irap. In particolare, si possono manifestare delle situazioni per cui il contribuente nell’anno 2011 era sprovvisto del requisito dell’autonoma organizzazione, mentre nel 2012, per esempio perché è stato assunto un dipendente, si è manifestata la soggettività passiva al tributo. In tutti questi casi si deve procedere sia al versamento a saldo che in acconto, con maggiorazione. Nel caso contrario (assenza di soggettività passiva Irap), chi scrive ritiene che il comportamento al contempo più corretto e più semplice sia quello di non compilare la dichiarazione e di non procedere ad alcun versamento.
  3. Maxi-Ires sulle comodo. I soggetti Ires di comodo devono invece verificare di aver compilato il quadro RQ di Unico Sc e trasferito sul modello F24 la maggiorazione Ires del 10,5%, ulteriormente aumentata dello 0,4 per cento. Tale maggiorazione Ires deve essere applicata sia in relazione al saldo che agli acconti dovuti. Va comunque ricordata la possibilità di applicare il metodo previsionale e, pertanto, laddove si ritenga di “uscire” dalle comodo nel 2013, di versare gli acconti con il solo 0,4% in più.
  4. Deducibilità costi auto. Tra le modifiche normative che impattano sulla determinazione degli acconti relativi 2013 c’è anche la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni: per le auto aziendali la deduzione scende al 20%, mentre per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti si passa al 70 per cento. Nel determinare gli acconti sul 2013, infatti, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove percentuali.
  5. Adeguamento a Gerico. I soggetti che non risultano congrui alle risultanze di Gerico, ma che hanno intenzione di adeguarsi, determineranno la misura dei versamenti in modo diverso a seconda che la differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi presentino, o meno, uno scostamento dal ricavo puntuale superiore a dieci punti percentuali.

L’articolo 2, comma 2-bis, del Dpr 195/1999 prevede, infatti, che l’adeguamento, per i periodi d’imposta diversi da quelli in cui si applica per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3% sullo scostamento, se superiore al 10 per cento. Pertanto, in caso di adeguamento, nell’F24 dovrà trovare spazio anche tale maggiorazione (codice tributo «4726» per le persone fisiche o il «2118» per i soggetti diversi dalle persone fisiche) oltre a quella dello 0,4 per cento.
Sarà inoltre possibile, sempre entro domani, effettuare l’adeguamento per l’Iva senza il pagamento di sanzioni e interessi, utilizzando il codice tributo «6494».