Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. I contributi del Decreto Crescita.

In primo piano

Il Decreto Crescita (Legge 58_2019) all’art. 30 ter prevede l’erogazione di contributi per la riapertura o l’ampliamento di negozi ubicati in Comuni fino a 20.000 abitanti.

Si tratta di un provvedimento per il rilancio e il sostegno dell’economia locale. Il beneficio decorre dal 1° gennaio 2020.

DI COSA SI TRATTA
Il contributo è pari all’ammontare dei contributi locali dovuti dagli operatori e regolarmente pagati nell’anno precedente la richiesta di concessione, anche fino alla totalità dell’importo.

Si tratta di contributi locali, quindi: Imu, Tasi; tassa per l’occupazione del suolo pubblico; tassa rifiuti; imposta di pubblicità.

Il contributo 
viene concesso per l’anno di apertura/ ampliamento e per i tre successivi e riguarda gli operatori dei settori
– turismo;
– artigianato;
– servizi ambientali;
– servizi culturali e tempo libero;
– commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a questi tipi di esercizi:
1. esercizi di vicinato con superficie di vendita max di 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
2. medie strutture di vendita per esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui sopra e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Il contributo è a regime e quindi non scade. Dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio gli operatori dovranno compilare un modulo con dichiarazione di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di legge. I comuni dovranno verificare quanto richiesto e che l’attività sia in vita e concederanno i benefici in ordine di arrivo, fino ad esaurimento di  quanto assegnato. Si segnala che l’agevolazione è di immediata applicazione, non essendo necessario emanare alcun regolamento in proposito.

Dal punto di vista fiscale i contributi rientrano nel “de minimis” ovvero nei limiti previsti dal regolamento sugli aiuti di Stato.

Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 30-ter).Artt. 15-quater253030-terD.L. 30 aprile 2019, n. 34 (G.U. 30 aprile 2019, n. 100)Art. 1L. 28 giugno 2019, n. 58 (G.U. 29 giugno 2019, n. 151, S.O.)

Saldo e stralcio

In primo piano

Il c.d. saldo e stralcio delle cartelle è una delle principali misure fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019. Di fatto rappresenta una sorta di “super rottamazione” rivolta alle persone fisiche che abbiano un ISEE fino a 20.000 euro.
Questo provvedimento si aggiunge ai numerosi interventi introdotti dal decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) e che consente lo stralcio di specifici carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Per accedere al saldo e stralcio delle cartelle, deve sussistere “una grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, attestata da un ISEE non superiore a 20.000 euro. 

e-Fattura: spese per carburanti

In primo piano

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e Telefisco 2019.

Continuano i chiarimenti di Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica, in questo caso per le spese per carburanti. Delucidazioni in merito sono stati forniti sia nel corso di Telefisco del 31 gennaio 2019 sia nel corso del videoforum con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali del 15 gennaio 2019. 
Per quanto riguarda Telefisco il chiarimento principale riguarda l’indicazione della targa nella fattura elettronica, in quanto la risposta dell’Agenzia delle Entrate ne ha ribadito la facoltatività, ferma restando la possibilità di inserire questo dato nel campo degli «Altri Dati Gestionali». La riferibilità al contribuente, e quindi la rilevanza in tema di deducibilità del costo e di detraibilità dell’Iva, è conseguita con l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento tracciabile.

Per quanto riguarda il videoforum del 15 gennaio 2019, uno dei chiarimenti forniti al CNDCEC parte dal fatto che per tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le “ricevute” dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Ora, con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una “fattura riepilogativa” al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.

Un successivo chiarimento specifica l’ipotesi in cui nonostante la richiesta si verifichi mancata emissione della fattura elettronica nel caso di impianto di distribuzione di carburante perchè l’esercente non la emette in quanro assente al momento o non attrezzato telematicamente. Come chiarito dalle Entrate la mancanza della fattura elettronica può essere sanata con l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva).

Infine è stato chiesto come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna. In particolare la FAQ chiedeva

  • quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file XML?
  • Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”? È necessario indicare altro?
  • È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Nel rispondere le Entrate hanno ribadito che come espressamente chiarito a seguito dell’introduzione della fattura elettronica non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

fonte: Ade, Il Sole 24 Ore

Omaggi e fatturazione elettronica 2019

In primo piano

In attesa che Agenzia delle Entrate fornisca risposte tramite una circolare, con un comunicato stampa Assosoftware, l’Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale ha reso noto di aver fornito chiarimenti in merito a casistiche particolari. Una di queste riguarda appunto la fatturazione degli omaggi.

Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell’IVA, infatti al posto di fare fattura verso il “beneficiato” cioè colui che ha ricevuto l’omaggio, è possibile autofatturare l’operazione. 

Come chiarito da Assosoftware, nel caso di assenza di rivalsa dell’imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l’emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di “autofattura per omaggi”. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronicache sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il codice TD01.

Di seguito una tabella di riepilogo:

AUTOFATTURA PER OMAGGI
Data Normale data di emissione
Numero documento Ordine progressivo delle fatture di vendita
Aliquota IVA Regole generali
Indicazioni Autofattura per cessione gratuita di beni (omaggi)
Dati anagrafici cedente Cedente
Dati anagrafici cessionario Cedente
Codice destinatario Cedente
Tipo di documento TD01

fonte: assosoftware

Decretone 2019: Quota 100, Opzione Donna, Ape sociale

In primo piano

Con due tempestivi messaggi l’Inps ha fornito le prime istruzioni per le procedure di richiesta delle  pensioni anticipate previste dal Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Ricordiamo che il decreto  ha istituito e/o prorogato le seguenti misure :  

  1. Quota 100: trattamento di pensione anticipata con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi 
  2. Pensione anticipata ordinaria  a qualunque età e con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con blocco dell’adeguamento all’aspettativa di vita per il periodo 2019-2026;
  3. Opzione Donna per le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018,  35 anni di contributi e  un’età minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome
  4. Ape sociale: pensione anticipata a 63 anni, con indennità-ponte fino alla pensione di vecchiaia riservata ad alcune categorie di lavoratori istituita dalla legge di stabilità 2017 e prorogata fino a fine 2019. 

Per le  tipologie da 1 a 3 il  messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019 precisa che le domande possono essere presentate accedendo con  le  proprie credenziali (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) sul sito www.inps.it,  e compilando e inviando  la domanda telematica disponibile fra i servizi on line,  nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati  di altri intermediari o utilizzando i servizi del Contact center telefonico INPS.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

  1. per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
  2. per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
  3. per la pensione anticipata c.d. Opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione. La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

Per quanto riguarda l’APE sociale invece, nel messaggio 402  2019 l’INPS informa che in  attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni,  è già possibile presentare  domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. da parte de i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedentie che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

L’istituto infine raccomanda che i soggetti già in possesso dei requisiti possono presentare contestualmente  domanda di verifica delle condizioni di accesso (ECOCERT) e  anche la domanda dell’indennità  APE sociale.

fonte: INPS

e-fattura: termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Fatture elettroniche e esterometro.

In primo piano

Le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, anche se identificati nel territorio dello stato, non sono soggette alla fatturazione elettronica.

Tali operazioni tuttavia se effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari sono soggetti alla comunicazione tramite i Modelli Intra e dal 28 febbraio 2019 all’esterometro. L’emissione della fattura elettronica, in maniera facoltativa, fa venir meno l’obbligo dell’esterometro.

In dettaglio i casi che si possono presentare nei rapporti con soggetti comunitari o extracomunitari.

Cessione di beni a soggetto passivo comunitario Non imponibili art. 41 c.1 D.L. 331/93)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 bis,  mensile o trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro


Prestazione di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”), oltre all’indicazione della partita Iva comunitaria
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica in via facoltativa
  • Presentazione modello Intra 1 quater,  mensile o  trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro

Cessione di beni nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Prestazioni di Servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17  e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere  per 7 volte lo zero (“0000000”), oltre all’indicazione della partita Iva italiana
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa

Cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario (non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserito la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro –  NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa o in presenza di una bolletta doganale.

Prestazioni di servizi nei confronti di soggetto extra comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72)

  • Fattura elettronica – non obbligatoria, puo’ essere emessa facoltativamente  compilando il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere composto dalla lettera X ripetuta per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserita la partita IVA della controparte (se esistente) o qualsiasi altro valore che identifichi il cliente riportando il codice Paese extra-UE
  • Esterometro – SI se non si emette fattura elettronica, NO se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.

fonte: Fisco24

Saldo e stralcio

In primo piano

Le persone fisiche in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica possono definire la propria posizione debitoria sia fiscale che contributiva con un importo compreso tra il 16% e il 35% del debito totale al netto delle sanzioni e degli interessi debitori. Per aderire al “mini condono 2019” occorre presentare entro il prossimo 30.04.2019, tramite posta elettronica certificata, alla casella Pec della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento oppure recandosi presso un suo sportello, il modello SA-ST pubblicato nei scorsi giorni sul sito della stessa Agenzia.
In base alla recente legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 184-199 legge 145/2018), sono condonabili tutti i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1.01.2000 e il 31.12.2017, riferiti sia all’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, sia quelli relativi all’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Il contribuente dopo aver dimostrato di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, in base ai riferimenti della dichiarazione sostitutiva unica, verserà: il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi, in caso di Isee del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro, il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro. A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio spese per procedure esecutive e diritti di notifica. L’agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione. In presenza di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Entro il 31.10.2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate per il “saldo e stralcio”. La somma dovuta si potrà versare o in un’unica soluzioneentro il 30.11.2019 o in 5 rate di importo variabile, con un interesse annuo del 2% a decorrere dal 1.12.2019: il 35% del totale entro il 30.11.2019, il 20% entro il 31.03.2020, il 15% entro il 31.07.2020, il 15% entro il 31.03.2021 e il restante 15% entro il 31.07.2021.
Potranno usufruire dell’agevolazione anche quei contribuenti che dimostrano di avere una condizioni di grave e comprovata difficoltà economica, i quali pur avendo aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle”, non hanno perfezionato i pagamenti delle somme dovute. In assenza dei requisiti, la presentazione della richiesta di adesione al “saldo e stralcio” sarà considerata in automatico come domanda di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 D.L. 119/2018 (“rottamazione-ter”).

fonte: Il Sole 24 Ore

Fattura elettronica con termini differenziati per le sanzioni

In primo piano

L’applicazione delle sanzioni ridotte all’80%, nel caso di tardiva emissione delle fatture, slitta al prossimo 30.09 per i contribuenti mensili. Resta ferma, invece, l’attenuazione delle sanzioni indicate per il primo semestre 2019 nei confronti dei contribuenti trimestrali.
Questa la disciplina sul contenimento delle sanzioni disposta dalla legge 136/2018, di conversione del D.L. 119/2018, in tema di sanzioni per la tardiva fatturazione in formato digitale.
L’art. 10, c. 1, lett. b), infatti, testualmente recita “si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo”, con l’aggiunta che “per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30.09.2019”.
Nell’attuale versione, il citato art. 10 dispone innanzitutto che le sanzioni non si applicano, se la fattura viene emessa in formato digitale oltre il termine dell’art. 21 del decreto Iva, ma entro la scadenza prevista per la liquidazione del periodo di riferimento (sia essa mensile o trimestrale); se invece la fattura è emessa oltre tale termine, ma entro quello della liquidazione Iva del periodo successivo, le sanzioni sono ridotte dell’80%, quindi con applicazione del 20% delle sanzioni indicate dal D.Lgs. 471/1997.
Pertanto, in caso di emissione della fattura oltre i termini prescritti dall’art. 21 D.P.R. 633/1972, non si rendono applicabili le sanzioni, di cui all’art. 6 D.Lgs. 471/1997 se la fattura è comunque emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è riuscito a complicare ulteriormente la situazione prevedendo che l’agevolazione di cui all’art. 1, c. 6 D.Lgs. 127/2015, come modificato, appunto, dall’art. 10 D.L. 119/2018 convertito, si applica fino al 30.06 prossimo, quindi nel primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30.09.2019 per i contribuenti mensili.
Con la modifica intervenuta in fase di conversione del D.L. 119/2018, il periodo di applicazione delle disposizioni “di favore” (riduzione delle sanzioni dell’80%) è esteso sino al 30.09.2019, ma “esclusivamente” per i soggetti passivi Iva che eseguono la liquidazione periodica con cadenza mensile.
Si evidenzia che, anche se la fattura digitale non è emessa entro i termini ordinari prescritti, il cessionario o committente deve fornire i dati per la relativa compilazione e trasmissione.
La soluzione era stata già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2018, par. 1.5) che aveva riconosciuto la natura formale dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 6, c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, “in sede di prima applicazione delle disposizioni”, di cui all’art. 1 D.Lgs. 127/2015, e nel caso in cui la fattura fosse emessa con un “minimo ritardo” rispetto al termine indicato dall’art. 21, c. 4 del decreto Iva e il ritardo non avesse compromesso la corretta liquidazione del tributo, quindi la liquidazione periodica: è conseguente la non applicazione delle sanzioni prescritte.
Il cessionario e il committente devono tramettere l’autofattura “denuncia” al sistema SdI nel caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi, con pagamento del tributo entro il 30° giorno successivo (Agenzia delle Entrate, provvedimento 89757/2018), il che produce la non applicazione delle sanzioni indicate all’art. 6, c. 8 D.Lgs. 471/1997 (100% del tributo, con l’applicazione del minimo di 250 euro per ogni violazione).

fonte: ratio quotidiano

Decreto collegato fiscale 2019: proroga applicazione reverse charge a fini IVA fino al 30 giugno 2022

In primo piano

Pubblicato definitivamente in Gazzetta Ufficiale il testo del disegno di Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure fiscali urgenti. Durante l’esame in sede referente, è stata approvata l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 2 che proroga al 30 giugno 2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Si ricorda che l’adempimento dell’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 633/72, comporta che gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore. Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario. 

L’articolo 17, sesto comma del D.P.R. 633/72, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga, cioè

  • le cessioni di telefoni cellulari (“apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative”), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
  • le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

In precedenza, l’articolo 199-bis della direttiva IVA consentiva l’applicazione del meccanismo di inversione contabile cd. facoltativa fino al 31 dicembre 2018; tale disposizione è riprodotta dall’articolo 17, comma 8 del DPR IVA, su cui intervengono le norme in esame. L’articolo 199-bis è stato recentemente modificato dalla Direttiva UE 2018/1695 del 6 novembre 2018, che ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022. Le modifiche proposte in coerenza coi nuovi termini fissati in sede UE, modificano il richiamato comma 8 dell’articolo 17, per coordinare il termine ivi previsto con quello dell’articolo 199-bis. Si intende, dunque, prorogare l’applicazione facoltativa del reverse charge nei predetti settori al 30 giugno 2022

fonte: Il Sole 24 Ore