Dalle spese sanitarie alle ristrutturazioni, quanto detrarre dal 730.

Detrazioni/ Spese sanitarie

La detrazione del 19% sulle spese sanitarie sostenute (anche per i familiari a carico) ha una franchigia di 129,11 euro, mentre non c’è nessuna franchigia per le spese relative a mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento e sussidi tecnici e informatici dei portatori di handicap. L’acquisto di motoveicoli, autoveicoli adattati per le limitazioni dei portatori di handicap è possibile solo una volta ogni quattro anni e il valore massimo di spesa è di 18.075,99 euro.

Detrazioni /Mutui

È possibile detrarre anche gli interessi passivi per i mutui, ma anche in questo caso ci sono delle limitazioni: per l’abitazione principale è ammesso uno “sconto” massimo di 4mila euro. Per l’acquisto di abitazioni diverse dall’abitazione principale (ante 1993) il limite scende a 2.065,83 euro, mentre per gli acquisti successivi al 1993 la detrazione massima è di 2.582,28 euro. Anche gli interessi passivi e gli oneri accessori per prestiti e mutui agrari sono detraibili, e l’importo massimo è pari al reddito dei terreni dichiarati.

Detrazioni /Sconti per i figli

Il fisco aiuta i ragazzi che vogliono praticare attività sportive: i genitori possono infatti detrarre dal 730 fino a 210 euro per ogni figlio. Attenzione però: la detrazione spetta solo per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Per gli asili nido è prevista una detrazione massina di 632 euro a figlio. Un’altra agevolazione riguarda gli studenti universitari fuorisede a carico dei genitori: per i canoni di locazione regolarmente registrati è prevista una detrazione di 2.633 euro all’anno.

Detrazioni /Assicurazioni

Per i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulate fino al 31 dicembre 2000 è prevista una detrazione massima di 530 euro. Anche per i premi per assicurazioni sul rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% stipulate dal 1° gennaio 2001 l’importo massimo è di 530 euro. L’importo detraibile per le assicurazioni sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana è di 1.291,14 euro. Non è, invece, più possibile detrarre il contributo Ssn dalle assicurazioni Rc auto.

Detrazioni / Ristrutturazioni

Per la ristrutturazione di immobili il limite dipende dal periodo in cui sono state sostenute le spese: per i lavori pagati tra il 2005 e il 25 giugno 2012 il limite è di 48mila euro. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 il limite è di 96mila euro (da suddividere in dieci rate).

Detrazioni/ Elettrodomestici e arredo

Il bonus per gli acquista elettrodomestici e mobili è fruibile solo da chi ha diritto anche al bonus per le ristrutturazioni. In pratica, chi ristruttura un appartamento detraendone le spese può contare anche sullo sconto fiscale relativo all’arredamento e agli elettrodomestici acquistati per la casa in ristrutturazione. Il limite per il bonus mobili ed elettrodomestici è di 10mila euro, da suddividere in dieci rate.

Detrazioni / Spese veterinarie

Il fisco permette di avere degli sconti anche sulle spese veterinarie sostenute per gli animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva: è prevista una franchigia di 129,11 euro e un limite massimo di spesa detraibile pari a 387,34 euro all’anno.

Detrazioni /Spese funebri

I contribuenti che sostengono spese funebri per i familiari possono contare su una detrazione massima di 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere.

 

 

 

 

Amministrative 2015: i principi contabili per le spese elettorali.

In attesa del nuovo bilancio le spese per le elezioni regionali, qualora non previste in bilancio, sono registrate istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. 

Nell’approssimarsi della prossima tornata elettorale di maggio, alcuni enti, si trovano in difficoltà, poiché imputavano le spese per le elezioni (a carico di altre amministrazioni) tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita. La nuova contabilità non permette più di imputare tali operazioni tra le partite di giro, ed il problema è come contabilizzare le spese in questione quando si è in bilancio provvisorio, non ancora approvato e non si ha disponibilità nei capitoli.
La risposta al dubbio si trova proprio nei nuovi principi contabili, infatti, questi (allegato 4/2 del 118/2011) affermano che non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio (tra l’altro) le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc. Continua poi, nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.
Il punto 3.4, sostiene poi che, nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi:
– le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti;
– la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
– la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.
L’ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso, e all’impegno e al pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L’eventuale compenso trattenuto o l’eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l’entrata è registrato attraverso il versamento all’entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile).
L’ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l’intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell’ente incaricato di riscuotere il tributo/provento.
Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all’unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l’entrata riguardante il tributo/provento in questione.
Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
– le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
– le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
– i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
– le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

fonte: Il Sole 24 Ore

Bonus bebè ai nastri di partenza: il decreto ora è in vigore.

Finalmente pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile scorso, il decreto presidenziale 27 febbraio 2015 che attua le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 finalizzate all’incentivo della natalità ed al sostegno delle spese relative (il cosiddetto bonus bebè). Più in particolare i nuclei familiari all’interno dei quali si sia verificata la nascita o l’adozione di un figlio tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, e che siano in possesso di Isee valido (l’Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25 mila euro, potranno presentare domanda per ricevere dall’Inps un assegno pari a 960 euro annui per ciascun figlio. I nuclei in possesso di Isee non superiore a 7 mila euro riceveranno un bonus più ricco (1.920 euro annui).

Il requisito Isee, oltre ad essere valido al momento della presentazione della domanda, deve sussistere per tutta la durata del beneficio. L’assegno, che decorre a partire dal giorno della nascita o dal momento dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, è corrisposto mensilmente (80 ovvero 160 euro) fino al compimento del terzo anno di età del bambino (o dall’ingresso nel nucleo in caso di adozione). Per ottenerlo il genitore convivente con il figlio dovrà inoltrare all’Inps apposita domanda telematica (le relative istruzioni ed i modelli dovrebbero essere diffusi entro il 25 aprile) fin dal giorno della nascita (o di ingresso nel caso di adozione), ma non oltre i 90 giorni successivi al verificarsi dell’evento (per le nascite o le adozioni intervenute prima del 10 aprile entro 90 giorni successivi a tale ultima data).

Il ritardo nella presentazione non fa decadere il diritto ma sposta la decorrenza dell’assegno al mese di presentazione della domanda. Il possesso dei requisiti necessari dovrà essere autocertificato (Dpr 445/2000). La perdita del requisito reddituale in corso di godimento del beneficio comporta la sua decadenza. Altre cause di decadenza sono: il decesso del figlio; in caso di adozione la revoca di quest’ultima; la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; l’affidamento del figlio a terzi ovvero l’affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In caso di decadenza della responsabilità genitoriale o affidamento, la domanda per il bonus potrà essere ripresentata dal genitore o dal terzo affidatario entro 90 giorni dal provvedimento che dispone l’affido (in caso di ritardo vale quanto sopra specificato).

In tutti i casi la corresponsione dell’assegno cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza. Infine un accenno alle risorse stanziate: per il corrente anno sono 202 milioni. L’Inps dovrà procedere al monitoraggio mensile delle spese su basi previsionali: se per tre mensilità successive l’onere sarà superiore alle disponibilità, non si darà luogo all’acquisizione di nuovo domande fino all’adozione di un apposito decreto interministeriale che procederà alla rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e dei valori Isee.

E-bonus per gli esercizi ricettivi.

Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo detta le regole per la fruizione del bonus fiscale destinato a agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operato per i servizi web.

Le linee guida
Con decreto 12 febbraio 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 68 del 23 marzo 2015), il dicastero ha infatti tracciato le linee guida del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 9 del decreto legge 83/2014, soffermandosi in particolare sulla tipologia e il limite massimo di spesa ammissibile, la procedura di ammissione al beneficio e le modalità di recupero dell’incentivo indebitamente fruito.

I destinatari
Beneficiari della misura di aiuto sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati. Nel primo caso – spiega il decreto – si tratta di strutture alberghiere con almeno sette camere ed extra-alberghiere (affittacamere, ostelli, case vacanze, eccetera). Quanto agli esercizi aggregati, gli stessi si riferiscono a strutture singole con servizi extra-ricettivi o ancillari (ristorazione, trasporto, eccetera), riunite in consorzi, reti di impresa, Ati od organismi similari.
Sono parimenti agevolati le agenzia di viaggio e i tour operator, purché appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming degli studi di settore.

Il beneficio
A questi soggetti, la norma riconosce, per ognuno degli anni fra il 2014 e il 2016, un credito d’imposta del 30% dei costi ritenuti eleggibili e, comunque, in misura non superiore a 12.500 euro nei tre periodi, da utilizzarsi in compensazione in tre rate annuali di importo costante. L’importo concesso concorrerà alla formazione del plafond de minimis di cui al regolamento comunitario 1407/2013 e non è cumulabile con altri incentivi fiscali ottenuti sui medesimi costi.

Le spese ammissibili
Sono ammesse al beneficio le seguenti tipologie di spesa, secondo le specifiche indicate in decreto (si veda la tabella qui a fianco):
impianti wi-fi, purché siano messi a disposizione gratuita dei clienti e abbiano una velocità di connessione minima pari a un megabit/s;
siti web ottimizzati per il sistema mobile;
programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto sopra previsto.

I limiti
Le spese, precisa ancora il decreto, pur se eleggibili al 100%, non possono superare il limite di 41.666 euro per ciascun beneficiario, al fine di rispettare il limite massimo del credito d’imposta pari a 12.500 euro. L’effettività della spesa dovrà risultare da apposita certificazione da parte del presidente del collegio sindacale del beneficiario o, in mancanza, da parte di un revisore legale, un dottore commercialista/esperto contabile, un perito commerciale o consulente del lavoro (purché iscritti ai rispettivi albi) o dal responsabile di un Caf.

La domanda
L’accesso al beneficio è regolato, anno per anno, da un’apposita istanza telematica da inviarsi al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo dal 1° gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al 2014, la domanda andrà presentata entro 60 giorni dalla definizione della procedura telematica di accesso. L’agevolazione sarà riconosciuta nei limiti degli stanziamenti annui disponibili e fino a esaurimento delle risorse, destinate nel 10% del totale alle agenzie di viaggi e ai tour operator.

fonte: Il Sole 24 Ore

Si apre la corsa al 5 per mille 2015. In palio 500 milioni di euro.

Via libera alle iscrizioni del cinque per mille 2015. Il canale telematico è aperto da oggi e fino al 7 maggio. Con la circolare 13/E l’agenzia delle Entrate ha dettato la tabella di marcia delle candidature per gli enti del “volontariato” e per le associazioni sportive dilettantistiche, sia per quest’anno, sia per il futuro.

In palio, ci sono i 500 milioni stanziati dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, articolo 1, comma 154), che ha anche reso stabile il contributo destinato ogni anno con le dichiarazioni dei redditi agli enti non profit, alle università, agli enti della ricerca scientifica e sanitaria, alle attività sociali dei Comuni, alle associazioni sportive dilettantistiche. L’opzione per il cinque per mille (così come quella dell’otto per mille alle confessioni religiose o allo Stato e come quella del due per mille ai partiti politici) potrà essere esercitata anche dai contribuenti che accettano il 730 “precompilato” che si potrà scaricare dal 15 aprile dal sito dell’agenzia delle Entrate.

Il 14 maggio l’agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e dello sport dilettantistico iscritti al beneficio. Entro il 20 maggio gli enti potranno segnalare eventuali errori, e il 25 maggio saranno pubblicati gli elenchi aggiornati.
Resta il termine del 30 giugno per inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta la permanenza dei requisiti per accedere al beneficio ed è condizione necessaria per essere ammessi alla ripartizione del cinque per mille.

fonte: Il Sole 24 Ore

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/03/agenzia-entrate-circ-n-13-E.pdf

730 precompilato

I destinatari della precompilata

Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti che, nell’anno 2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l’anno d’imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730.

Accesso online o tramite intermediario

Il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell’Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista. Nel primo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio telematico Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o usare la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’ente previdenziale. L’abilitazione a Fisconline, con il rilascio della password e del pin personali, puo’ essere richiesta sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso qualsiasi ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta e’ effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di primo accesso; la seconda parte del pin potra’ essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

Se non si è pratici nell’uso di strumenti informatici

Naturalmente, il contribuente che non possiede un pc o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente questi soggetti devono acquisire in via preventiva un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identita’ del delegante. Nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare, nell’elaborato precompilato trovano spazio anche i dati trasmessi da taluni enti esterni, quali i soggetti che erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali. I dati loro riferibili sono: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contributi previdenziali e assistenziali. Dalla dichiarazione precedente sono desunte le eventuali eccedenze d’imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui, ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, per interventi di risparmio energetico e per l’arredo degli immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell’anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.

Quando presentare il 730 precompilato

Dal prossimo 15 aprile il contribuente trovera’ il 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della propria area riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sara’ possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. Anche i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio possono presentare la dichiarazione precompilata: in questo caso, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Sara’ comunque possibile continuare a presentare, sempre entro il 7 luglio, il 730 ordinario senza ricorrere al modello precompilato.

Possibile anche in forma «congiunta»

Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest’anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata «singola». E’ comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non e’ consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica.

Stop ai controlli

Se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, nei confronti del contribuente non verra’ eseguito il controllo documentale (36-ter del Dpr n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, ne’ quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verra’ svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformita’ sulla dichiarazione. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un intermediario con le modalita’ ordinarie. Resta ferma, comunque, la possibilita’ di effettuare controlli nei confronti del contribuente per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Se il visto di conformità è infedele

In caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformita’ infedele (ad esempio se non ha correttamente riscontrato la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili), l’intermediario e’ tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedelta’ del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. L’intermediario che si accorge di aver apposto un visto infedele dopo l’invio della dichiarazione, deve avvisare il contribuente e trasmettere all’Agenzia la dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui e’ stata prestata l’assistenza. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf o il professionista possono comunicare entro la stessa data alle Entrate i dati rettificati. 

fonte: Il Sole 24 Ore

Importante novità fiscale per Asd: dal 2015 arriva la Certificazione Unica.

Arriva la Certificazione Unica (CU) che i sostituti di imposta dovranno rilasciare a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta.

Il CU sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata “in forma libera  relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.

Di conseguenza tale adempimento riguarda anche le associazioni e società  sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00  come tali non assoggettate a ritenuta.

Non deve essere invece indicato l’importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio, dovrà essere trasmesso in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Il primo invio telematico dovrà dunque essere stato effettuato entro il 09/03/2015 con riferimento all’anno 2014.

A differenza di quanto previsto in passato, l’associazione dovrà quindi:

1)  consegnare al collaboratore la certificazione utilizzando il nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 (con riferimento ai redditi erogati nel 2014) e non più su carta semplice;

2)   consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 28 febbraio anche per posta elettronica.

3)   inviare la comunicazione successivamente – entro il 9 marzo – all’Agenzia delle Entrate in via telematica.

Modalità di trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate

La CU 2015 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel.

Non è pertanto possibile la presentazione della in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati  in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori redditi diversi (tra cui i compensi sportivi).

Sanzioni

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi al termine di cui sopra.  

Le bozze del Modello, delle Istruzioni e delle Specifiche tecniche sono disponibili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza.

fabrizio villanacci

 

Il nuovo Isee inciampa sulle «soglie»: alto il rischio di esclusioni e rincari.

Nuovo Isee con soglie vecchie. La maggior parte dei Comuni prende tempo sulla nuova versione del “riccometro”, che è in vigore dal 1° gennaio e dovrebbe essere usata per fotografare la situazione economica delle famiglie e decidere chi ha diritto agli sconti sulle prestazioni sociali, assistenziali o scolastiche.

L’indagine condotta dal Sole 24 Ore del Lunedì su un campione di capoluoghi di Regione rivela un set di strategie per evitare di applicare al 100% il nuovo Isee:

– per le prestazioni già iniziate (ad esempio gli sconti sulla retta del nido), quasi tutte le agevolazioni vengono confermate fino alla scadenza;

– per le prestazioni da chiedere in questo periodo, molti bandi sono prorogati;

– quando il bando non può più essere rinviato, si applicano i risultati del nuovo Isee alle vecchie soglie di accesso.

Che cosa implica questo rinvio per i cittadini? L’applicazione delle vecchie soglie, di fatto, rischia di escludere chi risulta più “ricco” (o meglio meno povero) con i criteri di calcolo aggiornati, come gli anziani con casa di proprietà. Peccato che il Dpcm 159/2013 imponesse di adeguare le soglie prima che il nuovo sistema entrasse in vigore, cioè entro la fine del 2014.

Le mosse dei Comuni

Quasi tutti i Comuni che hanno risposto al questionario dichiarano di non aver modificato le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Qualche Comune ha in programma una revisione entro il 2015 (Genova, Bologna, Trieste, Napoli), altri (Roma, Perugia, Salerno, Bari e Catania) stanno studiando i possibili interventi. Mentre qualcuno, come Campobasso, deve ancora cominciare i corsi di formazione del personale sul nuovo Isee.

Tra i pochi ad essersi attivati, Ancona ha rivisto le soglie per il settore scolastico, e sta studiando le modifiche per il settore sociale e assistenziale, mentre Aosta ha aumentato del 15-20% i parametri per ottenere sconti sulla Iuc (Imu, Tasi e Tari).

Il Comune di Milano, invece, ha riorganizzato l’assistenza domiciliare per anziani e disabili, introducendo da quest’anno la compartecipazione ai costi del servizio, basata sul nuovo Isee: sarà applicata alle nuove richieste, secondo le fasce definite dalla giunta, assicurando la gratuità a chi ha un Isee sotto 10mila euro.

Per i nidi e le materne comunali, l’amministrazione Pisapia stima che i nuovi criteri porteranno a una diminuzione dell’Isee per molte famiglie, con un doppio risultato: da un lato, alcuni cittadini pagheranno meno; dall’altro, visto che le fasce tariffarie resteranno invariate, la quota a carico del Comune potrà essere ridefinita.

In tutti gli altri casi esaminati, i vecchi criteri di accesso alle prestazioni sono stati prorogati.

A Venezia (che è commissariata), per le prestazioni richieste quest’anno sarà accettato il nuovo Isee, mantenendo le vecchie soglie «sino a diversa determinazione – si legge nella delibera – e comunque non oltre il 31.12.2015». L’eventuale revisione delle soglie sarà sperimentale, per «monitorarne l’andamento nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati nonché di equità sociale e sostenibilità economica».

Il fronte delle Regioni

Non sono ancora intervenute neppure le Regioni, che dovrebbero adeguare i regolamenti per le materie su cui hanno competenze, come l’edilizia residenziale pubblica o i servizi dell’area socio-sanitaria. In alcuni casi sono stati attivati solo tavoli di confronto con i Comuni. Il Lazio, ad esempio, si è preso un anno di tempo per sperimentare sul campo gli effetti del nuovo Isee. Alla fine, la giunta regionale adotterà le nuove modalità della compartecipazione dei cittadini ai costi dei servizi.

C’è poi il caso della Provincia di Trento, che vuole continuare a usare il proprio indicatore (l’Icef). C’è un contenzioso con lo Stato, su cui la Consulta dovrebbe pronunciarsi a fine aprile.

La bocciatura del Tar Lazio

Un altro ostacolo sul debutto del nuovo Isee è arrivato con tre sentenze gemelle del Tar Lazio (2454, 2458 e 2459 dell’11 febbraio, si veda l’articolo a fianco) che hanno dichiarato illegittimo il Dpcm 159/2013, nella parte in cui fissa i criteri di calcolo del reddito delle famiglie con persone disabili. I Comuni attendono ora l’intervento del Governo, con il ricorso al Consiglio di Stato, e anche i sindacati sollecitano l’Esecutivo ad agire.

Se il decreto dovrà essere modificato, in mancanza di una disposizione d’urgenza, i tempi rischiano di allungarsi: il Dpcm è nato dal concerto fra due ministeri (Lavoro ed Economia), su proposta dell’Inps, con il parere delle Entrate e del Garante della privacy, ed è passato poi in Parlamento per i pareri delle commissioni. Un iter non certo snello.

Verso le nuove tariffe

Se il nuovo Isee sopravviverà ai giudici amministrativi, i Comuni dovranno decidersi – prima o poi – ad adeguare le soglie d’accesso. Di sicuro, potranno basare le proprie decisioni sui risultati degli Isee “veri” presentati dai cittadini. Ma forse peserà anche un altro elemento: il calo del numero degli Isee presentati (e quindi degli sconti richiesti). Le domande, infatti, potrebbero diminuire, data la scarsa probabilità di ottenere le agevolazioni e il gran numero di voci da includere nel calcolo della situazione economica, non ultima la giacenza media dei propri conti correnti.

fonte: Il Sole 24 Ore