Flat Tax

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 9-11 legge 145/2018) contiene un’estensione del regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il regime prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva (un’applicazione della Flat Tax) al 15% su un reddito determinato con coefficienti forfetari determinati in relazione all’attività esercitata.
Particolare attenzione deve essere riservata in questi giorni alle condizioni di accesso che, perlopiù, riguardano i parametri del 2018. Possono ora accedere al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel 2018 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Per le nuove attività conta la previsione di non superare il limite. Si segnala, peraltro, che, salvo nuovi interventi normativi, dal 2020 è stato previsto un ulteriore regime agevolato per i ricavi e i compensi compresi tra i 65.001 e i 100.000 euro.
Sono poi previsti alcuni vincoli. Rispetto al 2018 sono stati eliminati i vincoli relativi all’assenza di spese per lavoro dipendente superiori a 5.000 euro, utilizzo di beni strumentali per oltre 20.000 euro e percezione di redditi da lavoro dipendente per oltre 30.000 euro.
Permangono, invece, le cause ostative relative all’utilizzo di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i limiti per i soggetti non residenti UE né SEE ed ancora i limiti per i commercianti di fabbricati e di auto nuove.
Confermata anche l’esclusione per chi partecipa a società o associazioni professionali trasparenti, nonché a chi controlla società a responsabilità limitata che svolgano, però, un’attività riconducibile a quella della persona fisica.
Per motivi antielusivi è stata introdotta una nuova causa ostativa riguardante le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei precedenti datori di lavoro, o comunque di soggetti a questi riconducibili. È forte, infatti, la tentazione di trasformare rapporti di lavoro subordinato in rapporti di lavoro autonomo.
Come indicazione generale, la cui fonte è attribuibile alla relazione governativa della legge 190/2014 e alla circolare 10/2016, occorre ricordare che i parametri reddituali devono essere riferiti all’anno precedente, mentre le cause ostative devono essere verificate in contemporanea con il periodo di produzione del reddito.
Queste regole, se non smentite, comporteranno la sostanziale applicazione del regime forfetario nel 2019 senza alcun limite reddituale per quelle persone fisiche che nel 2018 sono sotto il parametro dei 65.000 euro nonché, riteniamo, a tutti coloro che iniziano l’attività nel corso del 2019.
Per contro, le persone fisiche che nel 2018 incappavano in una condizione ostativa possono comunque accedere al regime forfetario se la rimozione della causa ostativa precede l’inizio dell’attività. Così, ad esempio, un professionista che partecipa ad uno studio associato può liberarsi dal vincolo associativo (anche nel 2019) e avviare subito dopo un’attività professionale individuale in regime forfetario.
Il regime forfetario, confrontato con la tassazione ordinaria dei redditi corrispondenti, può offrire significativi vantaggi potenzialmente anche estremamente elevati. Ci domandiamo se le Entrate, in sede interpretativa, interverranno con prescrizioni in materia di abuso del diritto perché le possibilità di arbitraggio sono elevate e non tutte le soluzioni possono essere riconducibili alla libertà di scelta tra regimi opzionali, forse anche per deficit tecnici delle nuove misure.

A.d.V.

MANOVRA, LE MISURE SULL’OCCUPAZIONE, REDDITO DI CITTADINANZA E FLAT TAX

In primo piano

Molteplici sono le aree di intervento della legge di Bilancio ma particolare interesse suscitano quelle concernenti: lavoro e occupazione (comprensiva del Reddito di Cittadinanza) e la Flat Tax.

In materia di lavoro e occupazione, sono, in linea generale, 1) introdotti incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, 2) istituiti il Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza, 3) introdotte misure in materia di formazione professionale e 4) varati interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Tra i benefici fiscali e sgravi contributivi appare utile ricordare:

  1. La proroga, per le nuove assunzioni, dell’incentivo all’occupazione nel Mezzogiornoil quale si esplica, prevalentemente, in un esonero contributivo della quota di contribuzione posta a carico del datore di lavoro privato;
  2. L’introduzione di un incentivo (in sostanza un esonero contributivo), in favore dei datori di lavoro privati, per l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato che hanno conseguito il titolo con il massimo dei voti.

In ordine al Reddito di cittadinanza, viene istituito un fondo ad hoc, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, volto all’introduzione di tale misura, con una dotazione, incrementata in modo progressivo negli anni successivi, di 7,1 miliardi nel 2019. Tali risorse saranno, in parte, destinate al potenziamento dei centri per l’impiego (le Regioni saranno autorizzate ad assumere 4 mila unità) i quali rappresentano la condizione necessaria per rendere la misura in commento efficace.

Inoltre, viene istituito un fondo per la revisione del sistema pensionistico il quale introduce ulteriori forme di pensionamento anticipato ovvero misure volte ad incentivare l’assunzione di lavoratori più giovani (c.d. “turn over”).

In materia di formazione, viene incrementato lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore (si fa riferimento a percorsi condivisi tra l’istituzione formativa e il datore di lavoro)di contro, viene diminuito lo stanziamento destinato alle assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato (riduzione già prevista nell’anno precedente).

Per quello che concerne i c.d. ammortizzatori sociali, si é intervenuti su:

  • La possibilità, per le Regioni, di utilizzare risorse aggiuntive, rispetto a quelle stanziate precedentemente, per l’erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto per i piani di recupero occupazionale;
  • La proroga, anche per il 2019, della CIGS dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA nonché la concessione della mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi, per i lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non abbiano diritto alla fruizione della Naspi (indennità di disoccupazione).

Appare utile ricordare che i piani di recupero occupazionale, previsti dall’art. 44, co. 11-bis del decreto legislativo n. 148/2015, sono programmi redatti dalle imprese, e concertati con la Regione, finalizzati all’accesso ad un ulteriore intervento di integrazione salariale (oltre alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria) attraverso l’individuazione di appositi percorsi formativi in grado di riqualificare i lavoratori attraverso il consolidamento della loro posizione in azienda ovvero la loro transizione verso una nuova collocazione professionale (la c.d. riconversione delle know how).

Importante conferma del congedo di paternità, prorogato per il 2019, per il padre lavoratore dipendente; questo istituto viene elevato a 5 giorni obbligatori ed uno facoltativo (con la contestuale decurtazione di un giorno dal congedo obbligatorio della madre.

Ulteriori misure prevedono:

  1. L’incremento del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime “di gravi infortuni sul lavoro”;
  2. Incremento delle ammende penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme in materia di lavoro (es. quelle relative al limite della durata dell’orario di lavoro).

Sul fronte della c.d. “FLAT TAX”, l’intervento più significativo ha riguardato l’ampliamento della platea dei beneficiari del regime forfettario il quale prevede una tassazione proporzionale al 15%; tale risultato é stato ottenuto attraverso la revisione dei requisiti d’accesso (es. innalzamento del limite dei ricavi ora fino a Euro 65000, eliminazione dei limiti concernenti il costo del lavoro ovvero il costo complessivo dei beni strumentali).

In ordine al “pacchetto fiscale”, ulteriori misure significative sono:

  1. L’introduzione di un ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro;
  2. L’estensione del regime “cedolare secca” per le locazioni di locali commerciali;
  3. Il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato;
  4. L’aliquota IRES (imposta sui redditi delle società di capitali) agevolata al 15 per cento (in luogo del 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti;
  5. La proroga e rimodulazione del cd. Iper-ammortamento (maggiorazione, a livello fiscale, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali finalizzato alla contrazione del risultato d’esercizio imponibile);
  6. La proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nonché della detrazione dal 36% per interventi di sistemazione a verde;
  7. La definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata difficoltà economica, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

fonte: Italia Oggi