LEGGE DI BILANCIO 2022: NUOVE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEI REDDITI E IRAP

In primo piano

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (Legge di Bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ha variato aliquote irpef e detrazioni dati redditi. Di seguito le variazioni:

ALIQUOTE IRPEF:

Viene abolita la quinta aliquota irpef e rimodulate le atre quattro come segue:

  1. a) fino a 15.000 euro, 23%;
  2. b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
  3. c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  4. d) oltre 50.000 euro, 43%.

ALTRE DETRAZIONI DAI REDDITI:

  • PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

Fino a € 15mila

€ 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato non inferiore a € 1.380)

Oltre € 15.000 fino a € 28.000 

€ 1.910+€ 1.190*(€ 28.000-reddito)/(€ 28.000-€ 15.000) 

Oltre € 28.000 fino a € 50.000

€ 1.910*(€ 50.000-reddito)/(€ 50.000-€ 28.000)

Oltre € 50.000

Nessuna detrazione

Per redditi compresi tra € 25.000 a € 35.000 l’importo della detrazione si incrementa di 65 euro

  • PER REDDITI DA PENSIONE:

Fino a € 8.500

€ 1.955 (non inferiore a € 713 )

Oltre € 8.500 fino a € 28.000 

€ 700+(€ 1.955-€ 700)*(€ 28.000-reddito)/(€ 28.000-€ 8.500) 

Oltre € 28.000 fino a € 50.000

€ 700 * (€ 50.000-reddito)/€ 50.000-€ 28.000)

Oltre € 50.000

Nessuna detrazione

Per redditi compresi tra € 25.000 a € 29.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro

  • PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI

Fino a € 5.500

€ 1.265

Oltre € 5.500 fino a € 28.000 

€ 500+(€ 1.265-€ 500)*(€ 28.000-reddito)/(€ 28.000-€ 5.500) 

Oltre € 28.000 fino a € 50.000

€ 500 * (€ 50.000-reddito)/(€ 50.000-€ 28.000)

Oltre € 50.000

Nessuna detrazione

Per redditi compresi tra € 11.000 a € 17.000 l’importo della detrazione si incrementa di 50 euro

  • TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (BONUS 100 EURO)

Per i redditi inferiori a € 15.000 euro viene riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo di 1.200 euro

Per i redditi compresi tra € 15.000 e € 28.000 euro viene riconosciuto anche nel 2022 il trattamento integrativo fino a un massimo di 1.200 euro (determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni di seguito elencate e l’imposta lorda.) a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all’imposta lorda:

  • detrazioni per i carichi di famiglia;
  • detrazioni per i redditi da lavoro;
  • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
  • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.
  • IRAP

A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all’art. 3, c. 1, lett. b) e c) D. Lgs. 446/1997 (società di persone, società semplici e assimilate, persone fisiche esercenti attività d’impresa, artistica e professionale).

 

Legge di Bilancio 2022: SUPERBONUS E ALTRI BONUS EDILIZI

In primo piano

La versione definitiva del testo della legge di Bilancio 2022 contiene novità in materia di bonus edilizi:

  • SUPERBONUS:
  • per condomini su parti comuni e singoli condomini sui propri appartamenti:

proroga con detrazione al 110% fino al 31.12.2023, riduzione al 70% nel 2024, ulteriore riduzione al 65% nel 2025

Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia

stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%.

  • per immobili unifamiliari:

proroga del 110% è fino al 31.12.2022, ma solamente se entro il 30.06.2022 vengono effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento “complessivo”

le spese effettuate a partire dal 01.01.2022 potranno essere detratte in 4 anni.

Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

  • BONUSRISTRUTTURAZIONE,:

proroga al 31.12.2024 con detrazione del 50% in 10 anni su di una spesa massima di € 96.000; dal 1.01.2025 con detrazione del 36% in 10 anni su di una spesa massima di € 48.000;

  • SISMABONUS:

Proroga al 31.12.2024 con detrazione del 50% in 5 anni su di una spesa massima di € 96.000, con detrazione elevata al 70 o 80% per riduzione di rischio sismico oppure al 80 o 85% se interessa parti comuni di edifici condominiali;

  • BONUSVERDE:

Proroga al 31.12.2024 con detrazione del 36% in 10 anni su di una spesa massima di € 5.000;

  • BONUSMOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI:

Proroga al 31.12.2024 con detrazione del 50% in 10 anni su di una spesa massima di € 10.000 per l’anno 2022, e di € 5.000 per gli anni 2023 e 2024;

  • BONUSFACCIATE:

Proroga al 31.12.2022 con detrazione del 60% in 10 anni senza limite di spesa massima;

  • BONUSCOLONNINE:

Proroga al 31.12.2021 con detrazione del 50% in 10 anni su di una spesa massima di € 3.000 (stop alla detrazione dal 2022);

  • BARRIERE ARCHITETTONICHE:

Proroga al 31.12.2022 con detrazione del 75% in 5 anni su un ammontare complessivo non superiore a:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

– 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

  • ECOBONUS:

Proroga al 31.12.2024 con detrazione del 50, 65, 70, 75, 80 o 85% in 10 anni con limiti vari di spesa massima;

PROROGA SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA

Viene prorogato al 2024 lo sconto in fattura e la cessione del credito anche ad istituti bancari del crediti d’imposta previsti per tutti i bonus edilizi tranne che per il superbonus per il quale la proroga è concessa fino a tutto il 2025.

E’ prevista la possibilità della cessione del credito o per lo sconto in fattura anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

Sono state incluse nella legge di Bilancio 2022 le norme del D.L. 157/2021 che:

–           estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;

–              estendono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%

–           dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. I prezzari individuati dal D.M. Sviluppo Economico 6.08.2020 si applicano anche al sismabonus, agli interventi di adozione di misure antisismiche, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

–           sono escluse dall’obbligo del visto di conformità le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

–           è prevista la detrazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

 

 

 

 

Dalle spese sanitarie alle ristrutturazioni, quanto detrarre dal 730.

Detrazioni/ Spese sanitarie

La detrazione del 19% sulle spese sanitarie sostenute (anche per i familiari a carico) ha una franchigia di 129,11 euro, mentre non c’è nessuna franchigia per le spese relative a mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento e sussidi tecnici e informatici dei portatori di handicap. L’acquisto di motoveicoli, autoveicoli adattati per le limitazioni dei portatori di handicap è possibile solo una volta ogni quattro anni e il valore massimo di spesa è di 18.075,99 euro.

Detrazioni /Mutui

È possibile detrarre anche gli interessi passivi per i mutui, ma anche in questo caso ci sono delle limitazioni: per l’abitazione principale è ammesso uno “sconto” massimo di 4mila euro. Per l’acquisto di abitazioni diverse dall’abitazione principale (ante 1993) il limite scende a 2.065,83 euro, mentre per gli acquisti successivi al 1993 la detrazione massima è di 2.582,28 euro. Anche gli interessi passivi e gli oneri accessori per prestiti e mutui agrari sono detraibili, e l’importo massimo è pari al reddito dei terreni dichiarati.

Detrazioni /Sconti per i figli

Il fisco aiuta i ragazzi che vogliono praticare attività sportive: i genitori possono infatti detrarre dal 730 fino a 210 euro per ogni figlio. Attenzione però: la detrazione spetta solo per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Per gli asili nido è prevista una detrazione massina di 632 euro a figlio. Un’altra agevolazione riguarda gli studenti universitari fuorisede a carico dei genitori: per i canoni di locazione regolarmente registrati è prevista una detrazione di 2.633 euro all’anno.

Detrazioni /Assicurazioni

Per i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni stipulate fino al 31 dicembre 2000 è prevista una detrazione massima di 530 euro. Anche per i premi per assicurazioni sul rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% stipulate dal 1° gennaio 2001 l’importo massimo è di 530 euro. L’importo detraibile per le assicurazioni sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana è di 1.291,14 euro. Non è, invece, più possibile detrarre il contributo Ssn dalle assicurazioni Rc auto.

Detrazioni / Ristrutturazioni

Per la ristrutturazione di immobili il limite dipende dal periodo in cui sono state sostenute le spese: per i lavori pagati tra il 2005 e il 25 giugno 2012 il limite è di 48mila euro. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 il limite è di 96mila euro (da suddividere in dieci rate).

Detrazioni/ Elettrodomestici e arredo

Il bonus per gli acquista elettrodomestici e mobili è fruibile solo da chi ha diritto anche al bonus per le ristrutturazioni. In pratica, chi ristruttura un appartamento detraendone le spese può contare anche sullo sconto fiscale relativo all’arredamento e agli elettrodomestici acquistati per la casa in ristrutturazione. Il limite per il bonus mobili ed elettrodomestici è di 10mila euro, da suddividere in dieci rate.

Detrazioni / Spese veterinarie

Il fisco permette di avere degli sconti anche sulle spese veterinarie sostenute per gli animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva: è prevista una franchigia di 129,11 euro e un limite massimo di spesa detraibile pari a 387,34 euro all’anno.

Detrazioni /Spese funebri

I contribuenti che sostengono spese funebri per i familiari possono contare su una detrazione massima di 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l’onere.

 

 

 

 

Amministrative 2015: i principi contabili per le spese elettorali.

In attesa del nuovo bilancio le spese per le elezioni regionali, qualora non previste in bilancio, sono registrate istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. 

Nell’approssimarsi della prossima tornata elettorale di maggio, alcuni enti, si trovano in difficoltà, poiché imputavano le spese per le elezioni (a carico di altre amministrazioni) tra le partite di giro, sia in entrata che in uscita. La nuova contabilità non permette più di imputare tali operazioni tra le partite di giro, ed il problema è come contabilizzare le spese in questione quando si è in bilancio provvisorio, non ancora approvato e non si ha disponibilità nei capitoli.
La risposta al dubbio si trova proprio nei nuovi principi contabili, infatti, questi (allegato 4/2 del 118/2011) affermano che non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio (tra l’altro) le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc. Continua poi, nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” si rinvia a quanto previsto al punto 3.4.
Il punto 3.4, sostiene poi che, nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero. Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.
I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi. Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi:
– le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti;
– la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo;
– la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.
L’ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all’accertamento e all’incasso, e all’impegno e al pagamento, dell’intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi. L’eventuale compenso trattenuto o l’eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l’entrata è registrato attraverso il versamento all’entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile).
L’ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l’intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione o di altre spettanze a favore dell’ente incaricato di riscuotere il tributo/provento.
Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all’unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l’entrata riguardante il tributo/provento in questione.
Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
– le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;
– le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
– i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
– le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

fonte: Il Sole 24 Ore

Bonus bebè ai nastri di partenza: il decreto ora è in vigore.

Finalmente pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile scorso, il decreto presidenziale 27 febbraio 2015 che attua le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 finalizzate all’incentivo della natalità ed al sostegno delle spese relative (il cosiddetto bonus bebè). Più in particolare i nuclei familiari all’interno dei quali si sia verificata la nascita o l’adozione di un figlio tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, e che siano in possesso di Isee valido (l’Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25 mila euro, potranno presentare domanda per ricevere dall’Inps un assegno pari a 960 euro annui per ciascun figlio. I nuclei in possesso di Isee non superiore a 7 mila euro riceveranno un bonus più ricco (1.920 euro annui).

Il requisito Isee, oltre ad essere valido al momento della presentazione della domanda, deve sussistere per tutta la durata del beneficio. L’assegno, che decorre a partire dal giorno della nascita o dal momento dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, è corrisposto mensilmente (80 ovvero 160 euro) fino al compimento del terzo anno di età del bambino (o dall’ingresso nel nucleo in caso di adozione). Per ottenerlo il genitore convivente con il figlio dovrà inoltrare all’Inps apposita domanda telematica (le relative istruzioni ed i modelli dovrebbero essere diffusi entro il 25 aprile) fin dal giorno della nascita (o di ingresso nel caso di adozione), ma non oltre i 90 giorni successivi al verificarsi dell’evento (per le nascite o le adozioni intervenute prima del 10 aprile entro 90 giorni successivi a tale ultima data).

Il ritardo nella presentazione non fa decadere il diritto ma sposta la decorrenza dell’assegno al mese di presentazione della domanda. Il possesso dei requisiti necessari dovrà essere autocertificato (Dpr 445/2000). La perdita del requisito reddituale in corso di godimento del beneficio comporta la sua decadenza. Altre cause di decadenza sono: il decesso del figlio; in caso di adozione la revoca di quest’ultima; la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; l’affidamento del figlio a terzi ovvero l’affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda. In caso di decadenza della responsabilità genitoriale o affidamento, la domanda per il bonus potrà essere ripresentata dal genitore o dal terzo affidatario entro 90 giorni dal provvedimento che dispone l’affido (in caso di ritardo vale quanto sopra specificato).

In tutti i casi la corresponsione dell’assegno cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza. Infine un accenno alle risorse stanziate: per il corrente anno sono 202 milioni. L’Inps dovrà procedere al monitoraggio mensile delle spese su basi previsionali: se per tre mensilità successive l’onere sarà superiore alle disponibilità, non si darà luogo all’acquisizione di nuovo domande fino all’adozione di un apposito decreto interministeriale che procederà alla rideterminazione dell’importo annuo dell’assegno e dei valori Isee.

E-bonus per gli esercizi ricettivi.

Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo detta le regole per la fruizione del bonus fiscale destinato a agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operato per i servizi web.

Le linee guida
Con decreto 12 febbraio 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 68 del 23 marzo 2015), il dicastero ha infatti tracciato le linee guida del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 9 del decreto legge 83/2014, soffermandosi in particolare sulla tipologia e il limite massimo di spesa ammissibile, la procedura di ammissione al beneficio e le modalità di recupero dell’incentivo indebitamente fruito.

I destinatari
Beneficiari della misura di aiuto sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati. Nel primo caso – spiega il decreto – si tratta di strutture alberghiere con almeno sette camere ed extra-alberghiere (affittacamere, ostelli, case vacanze, eccetera). Quanto agli esercizi aggregati, gli stessi si riferiscono a strutture singole con servizi extra-ricettivi o ancillari (ristorazione, trasporto, eccetera), riunite in consorzi, reti di impresa, Ati od organismi similari.
Sono parimenti agevolati le agenzia di viaggio e i tour operator, purché appartenenti al cluster 10 – Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming degli studi di settore.

Il beneficio
A questi soggetti, la norma riconosce, per ognuno degli anni fra il 2014 e il 2016, un credito d’imposta del 30% dei costi ritenuti eleggibili e, comunque, in misura non superiore a 12.500 euro nei tre periodi, da utilizzarsi in compensazione in tre rate annuali di importo costante. L’importo concesso concorrerà alla formazione del plafond de minimis di cui al regolamento comunitario 1407/2013 e non è cumulabile con altri incentivi fiscali ottenuti sui medesimi costi.

Le spese ammissibili
Sono ammesse al beneficio le seguenti tipologie di spesa, secondo le specifiche indicate in decreto (si veda la tabella qui a fianco):
impianti wi-fi, purché siano messi a disposizione gratuita dei clienti e abbiano una velocità di connessione minima pari a un megabit/s;
siti web ottimizzati per il sistema mobile;
programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto sopra previsto.

I limiti
Le spese, precisa ancora il decreto, pur se eleggibili al 100%, non possono superare il limite di 41.666 euro per ciascun beneficiario, al fine di rispettare il limite massimo del credito d’imposta pari a 12.500 euro. L’effettività della spesa dovrà risultare da apposita certificazione da parte del presidente del collegio sindacale del beneficiario o, in mancanza, da parte di un revisore legale, un dottore commercialista/esperto contabile, un perito commerciale o consulente del lavoro (purché iscritti ai rispettivi albi) o dal responsabile di un Caf.

La domanda
L’accesso al beneficio è regolato, anno per anno, da un’apposita istanza telematica da inviarsi al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo dal 1° gennaio al 28 febbraio. Limitatamente al 2014, la domanda andrà presentata entro 60 giorni dalla definizione della procedura telematica di accesso. L’agevolazione sarà riconosciuta nei limiti degli stanziamenti annui disponibili e fino a esaurimento delle risorse, destinate nel 10% del totale alle agenzie di viaggi e ai tour operator.

fonte: Il Sole 24 Ore

Si apre la corsa al 5 per mille 2015. In palio 500 milioni di euro.

Via libera alle iscrizioni del cinque per mille 2015. Il canale telematico è aperto da oggi e fino al 7 maggio. Con la circolare 13/E l’agenzia delle Entrate ha dettato la tabella di marcia delle candidature per gli enti del “volontariato” e per le associazioni sportive dilettantistiche, sia per quest’anno, sia per il futuro.

In palio, ci sono i 500 milioni stanziati dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, articolo 1, comma 154), che ha anche reso stabile il contributo destinato ogni anno con le dichiarazioni dei redditi agli enti non profit, alle università, agli enti della ricerca scientifica e sanitaria, alle attività sociali dei Comuni, alle associazioni sportive dilettantistiche. L’opzione per il cinque per mille (così come quella dell’otto per mille alle confessioni religiose o allo Stato e come quella del due per mille ai partiti politici) potrà essere esercitata anche dai contribuenti che accettano il 730 “precompilato” che si potrà scaricare dal 15 aprile dal sito dell’agenzia delle Entrate.

Il 14 maggio l’agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e dello sport dilettantistico iscritti al beneficio. Entro il 20 maggio gli enti potranno segnalare eventuali errori, e il 25 maggio saranno pubblicati gli elenchi aggiornati.
Resta il termine del 30 giugno per inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta la permanenza dei requisiti per accedere al beneficio ed è condizione necessaria per essere ammessi alla ripartizione del cinque per mille.

fonte: Il Sole 24 Ore

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/03/agenzia-entrate-circ-n-13-E.pdf

730 precompilato

I destinatari della precompilata

Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai contribuenti che, nell’anno 2014, risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati, per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso all’Agenzia, nei termini, la Certificazione Unica. Inoltre, per poter ricevere la dichiarazione precompilata, bisogna aver presentato per l’anno d’imposta 2013, il modello 730, o il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per optare per il 730.

Accesso online o tramite intermediario

Il contribuente può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell’Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista. Nel primo caso è necessario utilizzare le credenziali del servizio telematico Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o usare la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall’ente previdenziale. L’abilitazione a Fisconline, con il rilascio della password e del pin personali, puo’ essere richiesta sia online, tramite il sito internet dell’Agenzia, sia recandosi presso qualsiasi ufficio delle Entrate, anche tramite soggetto delegato, oppure per telefono. Se la richiesta e’ effettuata dal diretto interessato presso un ufficio dell’Agenzia, viene rilasciata la prima parte del codice pin e la password di primo accesso; la seconda parte del pin potra’ essere subito prelevata dal contribuente direttamente via internet. A garanzia degli utenti, in caso di richiesta online, per telefono, o tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del pin sia rilasciata immediatamente, mentre la seconda parte, con la password di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.

Se non si è pratici nell’uso di strumenti informatici

Naturalmente, il contribuente che non possiede un pc o non ha dimestichezza con gli strumenti informatici può rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato. Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente questi soggetti devono acquisire in via preventiva un’apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identita’ del delegante. Nella dichiarazione precompilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Inoltre, nel quadro D del 730 precompilato trovano posto i redditi di lavoro autonomo occasionali e gli altri redditi diversi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri detraibili e deducibili. In particolare, nell’elaborato precompilato trovano spazio anche i dati trasmessi da taluni enti esterni, quali i soggetti che erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali. I dati loro riferibili sono: quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita e contributi previdenziali e assistenziali. Dalla dichiarazione precedente sono desunte le eventuali eccedenze d’imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti tra cui, ad esempio, le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, per interventi di risparmio energetico e per l’arredo degli immobili ristrutturati. Naturalmente, nella precompilata trovano posto anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell’anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.

Quando presentare il 730 precompilato

Dal prossimo 15 aprile il contribuente trovera’ il 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della propria area riservata. Dal 1° maggio al 7 luglio sara’ possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla all’Agenzia direttamente via web o tramite un intermediario. Anche i contribuenti che non dispongono di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio possono presentare la dichiarazione precompilata: in questo caso, i rimborsi saranno eseguiti direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Sara’ comunque possibile continuare a presentare, sempre entro il 7 luglio, il 730 ordinario senza ricorrere al modello precompilato.

Possibile anche in forma «congiunta»

Per chi lo scorso anno ha presentato il modello 730 congiunto e quest’anno possiede i requisiti per utilizzare il 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una dichiarazione precompilata «singola». E’ comunque possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ma occorre rivolgersi al proprio sostituto che presta assistenza fiscale, oppure ad un Caf o ad un professionista abilitato: per il primo anno di avvio sperimentale, infatti, non e’ consentita la presentazione della dichiarazione precompilata congiunta direttamente in via telematica.

Stop ai controlli

Se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, nei confronti del contribuente non verra’ eseguito il controllo documentale (36-ter del Dpr n. 600 del 1973) sugli oneri precompilati comunicati all’Agenzia da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, ne’ quello preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. Inoltre, se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verra’ svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformita’ sulla dichiarazione. Le stesse agevolazioni sono previste anche se il 730 viene presentato tramite un intermediario con le modalita’ ordinarie. Resta ferma, comunque, la possibilita’ di effettuare controlli nei confronti del contribuente per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Se il visto di conformità è infedele

In caso di apposizione, da parte di un intermediario, di un visto di conformita’ infedele (ad esempio se non ha correttamente riscontrato la documentazione a supporto di spese detraibili o deducibili), l’intermediario e’ tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli intermediari è però esclusa nel caso in cui l’infedelta’ del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. L’intermediario che si accorge di aver apposto un visto infedele dopo l’invio della dichiarazione, deve avvisare il contribuente e trasmettere all’Agenzia la dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui e’ stata prestata l’assistenza. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf o il professionista possono comunicare entro la stessa data alle Entrate i dati rettificati. 

fonte: Il Sole 24 Ore

Bilanci e Note Integrative in Xbrl dal 3 marzo 2015

Dopo due anni di sperimentazioni è stata completata la tassonomia xbrl (acronimo di eXtensible Business Reporting Language) che codifica l’intero bilancio di esercizio comprensivo della nota integrativa in formato elettronico elaborabile. L’ultima novità, nello specifico l’applicazione della tassonomia anche per la nota integrativa, si applicherà a partire dal 3 marzo 2015 e interesserà le società di capitali italiane non quotate. Rimangono infatti escluse le società che applicano i principi contabili internazionali, nonché la redazione del bilancio consolidato. Pertanto, i bilanci d’esercizio 2014 depositati nel registro imprese a partire dal 3 marzo 2015 dovranno essere in Xbrl mentre quelli depositati prima, tra cui quelli per dei consorzi, potranno ancora presentare la nota integrativa in pdf. L’applicazione su tutto il bilancio di tale linguaggio digitale consentirà anche alle pubbliche amministrazioni di analizzare con maggiore tempestività la situazione economico-finanziaria delle aziende, consentendo ad esempio un più facile incrocio dei dati di bilancio con quelli rappresentati negli studi di settore. 

L’utilizzo della codifica per la nota integrativa riguarderà le informazioni previste dal codice civile mentre quelle specifiche richiesta dai principi contabili nazionali verranno integrate in futuro.

Tuttavia, tale scelta non limiterà la possibilità per i redattori di integrare i dettagli obbligatori con informazioni ulteriori nei campi di testo previsti.
Si è scelto inoltre di non seguire la numerazione proposta dagli artt. 2427 e 2427-bis nell’illustrazione dei dettagli della nota integrativa, in quanto si è optato di seguire l’ordine delle voci degli schemi.
Le tabelle risultano standardizzate e, qualora la compilazione risultasse insufficiente rispetto alle necessità del redattore, si potrà (oltre che specificare tramite i campi di testo liberi quanto si necessita) inserire una propria tabella nel campo testuale.
Il primo vantaggio derivante dal disporre di una sola tassonomia per i prospetti di sintesi e per la nota integrativa, è rappresentato dalla possibilità di inserire una sola volta i dati comuni nelle due parti del bilancio (schemi e nota integrativa), anche se ripetuti più volte nelle sezioni opportune del documento.
In sostanza, il collegamento garantito dalla tassonomia Xbrl permetterà di velocizzare il caricamento dei dati, poiché non sarà più necessario il caricamento dello stesso dato in più parti del bilancio grazie altrasferimento automatico delle informazioni all’interno del documento.
L’Xbrl standardizzerà inoltre le tabelle contenute nella nota integrativa.
In particolare, per il bilancio ordinario la tassonomia ha previsto 53 tabelle mentre per l’abbreviato solo 24.
Gli utilizzatori delle informazioni economico finanziarie delle società italiane potranno utilizzare (mediante le Camere di Commercio o specifici provider) un quantità di dati superiore a quella fornita solo attraverso gli schemi.
Tale standardizzazione infatti rende disponibile direttamente per l’elaborazione da parte del lettore buona parte delle informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile, velocizzando l’analisi della singola impresa, di uno specifico settore d’interesse e/o, a livello sistemico, di tutte le società non quotate tenute al deposito del bilancio.
Prima dell’introduzione della nuova tassonomia, infatti, il lettore del bilancio che fosse stato interessato ad analizzare i dati proposti doveva copiarli in fogli di calcolo.
Oltre al tempo richiesto dall’operazione, la copiatura poteva anche comportare errori che avrebbero compromesso i risultati dell’indagine.
L’utilizzo della nuova tassonomia, invece, consente di usufruire dei dati senza la necessità di copiarli manualmente velocizzando l’analisi (soprattutto se riguarda un numero significativo di società) eminimizzando il rischio di errore.
L’applicazione su tutto il bilancio di tale linguaggio digitale consentirà anche alle pubbliche amministrazioni di analizzare con maggiore tempestività la situazione economico-finanziaria delle aziende, consentendo ad esempio un più facile incrocio dei dati di bilancio con quelli rappresentati negli studi di settore.
fonte: Unioncamere