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Erogazioni liberali, a quota 222 gli enti a cui possono andare donazioni deducibili

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Aumenta e si aggiorna il numero dei destinatari delle donazioni che danno diritto alla deduzione fiscale secondo quanto prevede l’art. 14 del Dl 35/2005 (che ha disciplinato l’agevolazione fiscale tradizionalmente nota come “più dai meno versi”). Con il Dpcm 12 ottobre 2016, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, è stato infatti portato a 222, rispetto ai precedenti 199, il numero dei soggetti che operano nel settore della ricerca scientifica che possono ricevere donazioni da privati o da imprese. Il provvedimento costituisce l’aggiornamento, da ultimo, del Dpcm 4 febbraio 2015. Dall’introduzione della norma l’elenco ha subito revisioni più o meno annuali, in virtù della presenza di sempre nuovi soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui all’art. 14 del decreto legge 35. A tale riguardo, si evidenzia che la domanda di inserimento nell’elenco deve essere indirizzata al Miur e contenere precise informazioni in merito alle caratteristiche dell’ente ed al campo in cui svolge attività di ricerca scientifica. Alla domanda deve essere allegata una copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo ed il certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In base all’art. 14 del Dl, per le persone fisiche e gli enti soggetti all’Ires sono deducibili, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le donazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus (anche “di diritto”, come cooperative sociali e organizzazioni di volontariato), associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e altre fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori della tutela dei beni di interesse storico-artistico e della ricerca scientifica. Fin dalla sua prima introduzione, la norma di agevolazione ha però riconosciuto il vantaggio fiscale ad una precisa condizione: secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 14 di cui sopra, infatti, la deducibilità compete solo se il soggetto che riceve le erogazioni ha predisposto «scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria».

Le modalità operative dell’agevolazione sono state illustrate dall’agenzia delle Entrate nella circolare 39/E del 19 agosto 2005, dove è stato chiarito, tra l’altro, che, in analogia con quanto già avveniva per le Onlus, la deducibilità della donazione è riconosciuta solo se le offerte in denaro sono certificate attraverso un intermediario (ufficio postale o banca). Il beneficio non sostituisce quelli, già previsti dal Tuir, per le altre erogazioni liberali. Per donazioni a particolari tipologie di soggetti si possono quindi affiancare disposizioni di agevolazione diverse: è il caso, ad esempio, di un ente che rientri nell’elenco di cui al decreto dello scorso ottobre ma che sia anche una Onlus. In tali circostanze la legge impone di scegliere quale norma di agevolazione applicare in relazione alle erogazioni effettuate. Non è quindi possibile, per la stessa donazione, cumulare i diversi benefici.

Il decreto:

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/

_Oggetti_Embedded/Documenti/2016/11/17/121449Scansione.pdf

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fonte: Il Sole 24 Ore