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Il diniego al rimborso va impugnato entro 60 giorni

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti & Partners

Il diniego tacito al rimborso di imposte da parte dell’Ufficio, che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, deve essere impugnato entro e non oltre i successivi 60 giorni. E’ quanto stabilito dai giudici della sezione n. 1 della Ctp di Pescara con la recente sentenza n. 315 del 17 settembre 2013, che presta però il fianco ad alcune considerazioni.

La vicenda affrontata dai giudici abruzzesi trae origine dall’impugnazione del diniego tacito dell’Ufficio, formatosi a seguito della richiesta di rimborso, da parte di una società non residente, delle ritenute applicate dal sostituto di imposta sui dividendi incassati. In particolare, la ricorrente aveva nel merito evidenziato l’incompatibilità della disciplina fiscale Italiana dei dividendi “in uscita”, nel periodo di riferimento, con l’articolo 56 del Trattato Ce.

Ma i giudici hanno respinto il ricorso, ritenendolo presentato tardivamente. I giudici infatti hanno ricordato che la legge dispone che dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso si determina il silenzio rifiuto che (ed è questo il punto controverso) “va impugnato entro i successivi 60 giorni” e, se ciò non avviene, il diniego al rimborso diventa definitivo e non può essere più impugnato.

Quanto statuito dai giudici pescaresi presta tuttavia il fianco ad alcune considerazioni. Innanzitutto, in base all’articolo 21, comma 2, primo capoverso, del Dlgs n. 546 del 1992, il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione (di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g del medesimo decreto) può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta “e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto”.
Pertanto, il termine ultimo, cioè entro il quale proporre il ricorso, corrisponde al termine prescrizionale del diritto alla restituzione che, in assenza di specifiche disposizioni, è quello di dieci anni, come chiarito anche dalla stessa amministrazione finanziaria (cfr. la Circolare n. 98 del 23 aprile 1996).

Inoltre, occorre pure considerare che l’amministrazione finanziaria potrebbe astrattamente notificare al contribuente un provvedimento di diniego espresso anche oltre i 150 giorni (novanta giorni per la formazione del silenzio rifiuto sommati ai 60 giorni successivi per impugnare). In tale ipotesi, il contribuente che non ha impugnato (entro i 60 giorni) il silenzio-rifiuto si troverebbe nella paradossale impossibilità – stando alle conclusioni dei giudici nella sentenza in commento – di impugnare il rifiuto espresso entro i successivi 60 giorni.

fonte: Il Sole 24 Ore